CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2990del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso dall’Avv.to Oggetto: [OSCURATO:PERSONA], Iva e Irap 1999 [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 365/01/2015, depositata in data 5 novembre 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l a sentenz a n. 131 /0 1 /200 8 con la qual e la [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento presuppostoemesso ai fini Irpeg, Irap e Iva, per l’anno 1999,ravvisando, in particolare, l’inammissibilità del ricorso avverso quest’ultimo stante larilevata ritualità della notifica dello stesso; -in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso la cartella di pagamento e il presupposto avviso di accertamento con cui erano stati contestati, ai fini Irpeg, Irap e Iva, per l’anno 1999, maggiori ricavi non dichiarati nonché l’indebita deduzione di costi, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Nuoro deducendo la inesistenza della notificazione dell’atto impositivo presupposto, l’avvenuta sanatoria dell’annualità ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/02, la infondatezza della pretesa tributaria nonché vizi propri della cartella;2) avevano controdedotto l’Agenzia delle entrate e il Concessionario per la riscossione; 3 ) la CTP di Nuoro, con la sentenza n. 131/1/08, aveva respinto il ricorso, dichiarando,in particolare, inammissibile quello proposto avverso il presuppostoavviso di accertamento stant e la ritenuta ritualità della notifica dello stesso; 4) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la società contribuente; 5) avevano controdedotto l’Agenzia e il Concessionario per la riscossione chiedendo la conferma della sentenza della CTP; - in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che:1) la notificazione del presupposto avviso di accertamento era inesistente (in violazione dell’art. 3 della legge n. 890/82 mancavano sulla busta chiusa dell’atto da notificarela sottoscrizione del soggetto notificatore, il sigillo dell’uff i cio ; l’ indicazione sia su ll ’atto che su lla busta recapitata per raccomandata della qualità di messo notificatore di colui che aveva effettuato la consegna, delle generalità di colui che aveva ricevuto la raccomandata e del luogo di consegna; difettavano gli elementi previsti dagli artt. 137 e segg. c.p.c. richiamati dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/73) e come tale non suscettibile di sanatoria; 2) stante la giuridica inesistenza della notificazione dell’avviso presupposto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19, del d.lgs. n. 546/92, la società contribuente aveva correttamente impugnato la cartella unitamente all’atto che lo precedeva del quale era mancata la notifica; 3) con riguardo alla pretesa tributaria di cui all’avviso di accertamento, ne emergeva la infondatezza alla luce del giudicato assolutorio intervenuto nei confronti del legale rappresentante della società sui medesimi fatti ed elementi in base ai quali era stato emesso l’accertamento; 4) erano assorbiti gli altri motivi di doglianza concernenti i lamentati vizi formali della cartella; -la società contribuente resiste con controricorso mentre rimane intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, della legge n. 890/1982, 2697, 2700 e 2704 c.c., 19, comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto giuridicamente inesistente la notifica dell’avviso presupposto sebbene - come riconosciuto dalla stessa società nell’atto di appello ed evincibile in calce al trascritto frontespizio del l’ avviso di accertamento- la notifica d i qu est’ultimo , posto alla base della contestata iscrizione a ruolo, fosse avvenuta a mezzo raccomandata A/R, con avviso di ricevimento , ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982con conseguente applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e nondi quelle della legge n. 890/82; in particolare, dall’avviso di ricevimento –facente prova fino a querela di falso, prodotto in allegato alle controdeduzioni di primo grado e trascritto in ricorso - della raccomandata A/R dell’atto impositivo si evinceva che la notifica di quest’ultimo presso la sede della società, in persona del legale rappresentante, si era perfezionata, ai sensi dell’art. 14 della legge 890/82, in data 20.3.2006 (data del ritiro presso l’ufficio postale del plico non recapitato per temporanea assenza del destinatario e ivi depositato, previa affissione di avviso sulla porta di ingresso dello stabile in indirizzo e spedizione di comunicazione di avvenuto deposito); ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che non essendo stato impugnato,nei termini di legge, il presupposto avviso di accertamento ritualmente notificato in data 20.3.2006, non era più impugnabile unitamente alla cartella, avverso la quale potevano farsi valere soltanto vizi propri e non già vizi afferenti all’atto impositivo;-con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c., 19, comma 3, 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto giuridicamente inesistente la notifica dell’avviso presupposto sebbene, anche a volere ammettere i pretesi vizi di notifica rilevati dal giudice di appello, si sarebbe trattato non di inesistenza ma di nullità, sanata con efficacia ex tuncai sensi dell’art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo stante la pacifica presentazione da parte della società di istanza di accertamento con adesione (il 18.5.2006) e poi (il 29.9.2006) di ricorso giurisdizionale non iscritto a ruolo, i quali postulavano necessariamente la piena conoscenza del predetto avviso; -il primo motivo - sotto il profilo denunciato di violazione di legge - è fondato con assorbimento del secondo; - gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., con le modifiche previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 o anche direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, legge n. 890 del 1982, senza l’intermediazione di un agente notificatore; -costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla l. 20/11/1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 6 149 cod. proc. civ.Da ultimo, questa Corte ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass.06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord . n. 1631 del 2023 ); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez.5, Ordinanza n. 26688 del 2022 ); -in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). [OSCURATO:PERSONA] ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina –che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). - diversa è invece l’ipotesi di notifica effettuata con il ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 in relazione alla quale si è espressa questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 10012/2021 affermando il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima»; -nella specie, premesso che dagli atti di causa (stralcio dell’atto di appello della società contribuente e frontespizio dell’avviso di accertamento, riprodotti in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) risulta circostanza pacifica l’avve nuta notifica del presupposto atto impositivo a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/82 tramite raccomandataA/R con avviso di ricevimento n. 76085907395-7,il giudice di appello ha erroneamente applicato i principi di diritto sopra richiamati nel ritenere “l’inesistenza giuridica” della notifica dell’avviso presupposto per asserita violazione dell’art. 3 della legge n. 890/82 (e , dunque , per mancanza della r elata di notificae sulla b usta chiusa dell’atto da notificare, delle indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, delnumero del registro cronologico, della sottoscrizione dell’Ufficiale giudiziarioed de l sigillo dell' ufficio ); da qui anche l’erroneità della conseguente statuizione del giudice di appello in ordine alla impugnabilità, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92, unitamente alla cartella, dell’avviso presupposto asseritamente non notificatoper contestare la pretesa tributaria; invero, nella specie, non venendo in rilievo un’ipotesi di “giuridica inesistenza” della notificazione dell’atto presupposto, non può trovare applicazione il principio enunciatodalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 16412/2007, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”; -dall’accoglimento del primo motivo discende, pertanto, che la società contribuente poteva dedurre soltanto vizi propri della cartella di pagamento; -in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione; PQM La Corte accoglie il primo motivo , assorbito il secondo, con cassazione della