CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito, atteso che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità (come appunto è avvenuto nel caso di specie), la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis, Sezione 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01); considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che - tenuto conto della recidiva reiterata specifica - il termine di prescrizione non è ancora decorso; Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso, vi è carenza di interesse, atteso che il giudice di prime cure non ha effettuato alcun aumento di pena a titolo di continuazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato in quanto la determinazione della pena, che include il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (a pagina 3 la sentenza impugnata motiva succintamente, ma in maniera congrua sul punto); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5