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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1962

Cassazione n. 23076/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, per il travisamento dei fatti ed omessa considerazione di elementi di prova ed elementi di difesa, segnatamente nella parte relativa al contributo casuale da parte dell'imputata alla bancarotta distrattiva - e il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione, anche per travisamento ed omessa considerazione di elementi di prova e di difesa, in ordine al contributo causale dell'imputata segnatamente alla bancarotta distrattiva - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno indicato elementi di fatto offrendone un apprezzamento di merito e, dunque, non hanno denunciato effettivamente il travisamento della prova né il vizio di motivazione ma hanno offerto una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01);ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, per il travisamento dei fatti ed omessa considerazione di elementi di prova ed elementi di difesa, segnatamente nella parte relativa al contributo casuale da parte dell'imputata alla bancarotta distrattiva - e il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione, anche per travisamento ed omessa considerazione di elementi di prova e di difesa, in ordine al contributo causale dell'imputata segnatamente alla bancarotta distrattiva - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno indicato elementi di fatto offrendone un apprezzamento di merito e, dunque, non hanno denunciato effettivamente il travisamento della prova né il vizio di motivazione ma hanno offerto una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01);ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris