CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 1974
Cassazione n. 31447/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/10/1974parti civili nel procedimento a carico diPerri Gioacchino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1965avverso la sentenza del 09/03/2026 del Tribunale di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PasqualeSansonetti, il quale si è riportato alla requisitoria già depositata chiedendodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;Udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitonell’accoglimento dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato allamemoria già depositata chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, in riforma dellasentenza pronunciata dal Giudice di pace di Catanzaro, in data 2 ottobre 2025,ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti diGioacchino Perri, in relazione al reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.contestato come commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenendo che l’atto di denuncia presentato da questi ultimi non potesse essereinterpretato come atto querelatorio.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, in qualitàdi parti civili, denunciando violazione di norma processuale, in particolare degliartt. 336 e 337 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per la ritenuta carenzadella condizione di procedibilità.Deducono che, secondo un consolidato insegnamento di legittimità, in temadi reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da partedella persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciutadal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;inoltre, ove emergano situazioni di incertezza, gli atti dovrebbero esserecomunque essere interpretati alla luce del favor querelae. Nella fattispecie,sarebbe mancato, da parte del giudice del merito, un esame della denuncia con laquale le persone offese avevano ricostruito la condotta intimidatoria posta inessere dall’imputato, anche evidenziando il tentativo di investimento attuatodi una registrazione audio delle gravi minacce, poi prodotta nel giudizio; sarebbe,pertanto, illogica la motivazione della sentenza impugnata in quanto la volontàpunitiva delle persone offese avrebbe dovuto essere desunta anche per fatticoncludenti.3. Il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta echiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.Il difensore delle parti civili ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi e depositatonota spese.Il difensore dell’imputato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, o il lororigetto.Considerato in dirittoI ricorsi sono infondati.1.In via preliminare deve considerarsi che non trova applicazione, nellafattispecie in esame, la nuova previsione di cui all’art.573 comma 1-bis cod. proc.pen. risultando la costituzione di parte civile avvenuta prima del 30 dicembre2022, dovendo applicarsi la norma suindicata, introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, alle impugnazioni per i soli interessi civili proposterelativamente a giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta in epocasuccessiva al 30 dicembre 2022 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv.285036).2.Sempre in via preliminare deve considerarsi che l'art. 576 cod. proc.pen.riconosce in termini generali alla parte civile costituita nel processo penale il dirittoall'impugnazione senza limitazioni nella sua estensione, nel senso che non viintroduce deroghe dipendenti dai punti o capi della sentenza di condanna o dallatipologia di sentenza di proscioglimento (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista,Rv. 236539; Sez.U., n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953 – 01)Inoltre, secondo il dato testuale e la considerazione sistematica dell'art. 568,commi 3 e 4, cod. proc. pen., l'ammissibilità dell'impugnazione richiede, accantoalla legittimazione, l’ulteriore requisito dell'interesse ad impugnare e che entrambidebbano costituire oggetto di distinto accertamento (Sez. U, n. 40049 del29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.251694; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01 e - 02).L'interesse non è implicito nella legittimazione e non può risolversi nell'invocazionedi una diversa soluzione più corretta sul piano giuridico e teorico, ma sussiste sel'impugnazione possa consentire il conseguimento di un risultato utile, consistentenella creazione di una situazione di vantaggio o nell'eliminazione di unapregiudizievole. I requisiti di attualità e concretezza ricorrono quando «ilprovvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridicadell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rendepossibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. U, n. n. 10372 del27/09/1995, Serafino, Rv. 202269).2.1. In modo più specifico, e per quel che direttamente rileva nel caso inesame, le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità di un interesse della partecivile ad impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato perimprocedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, in quanto pronunciameramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente aifini dell'azione civilistica dal momento che non contiene un accertamento,mediante prove, del fatto storico-reato ma si limita a statuire sulla non ricorrenzadella condizione di procedibilità; la detta sentenza, non consentendol'accertamento in fatto, non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processicivili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 relativa a fattispecie in cui conla sentenza di primo grado era stato dichiarato non doversi procedere nei confrontidell'imputato per mancanza della querela e il successivo appello proposto dallaparte civile era stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse).2.2. Questa Corte ha, tuttavia, ulteriormente chiarito che la parte civile hainteresse a impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato, per difetto diquerela, quando adottata all'esito di un accertamento di fatto, e non in limine litisper ragioni strettamente processuali, con effetti sfavorevoli per le preteserisarcitorie e restitutorie azionate nel giudizio penale (Sez. 5 n. 28461 del14/07/2025, Rv. 288361).Anche secondo Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Lo, Rv. 282121 – 01 ilprincipio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sopra indicate, n. 35599 del21/06/2012, va circoscritto alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedenteaccertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggiodall'impugnazione.2.3. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va,dunque, ritenuto sussistente l'interesse delle parti civili ad impugnare la sentenzatenuto conto dell'accertamento del fatto compiuto nel giudizio di primo gradoall'esito del quale l'imputato era stato condannato per il reato in contestazione allapena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.Sotto tale profilo, non può negarsi il vantaggio conseguibile dai ricorrentipossibilità che, in ipotesi di accoglimento dell’impugnazione e di prosecuzione delgiudizio ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., vengano utilizzatele prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dallasentenza rescindente (Sez. 3, n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811-03).3. Nel merito, tuttavia, i ricorsi sono infondati.Occorre ricordare che, da un lato, secondo un principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, la sussistenza della volontà di punizione da partedella persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può esserericonosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicitamanifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque,interpretati alla luce del favor querelae (fra le tante Sez. 5, n. 2665 del12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648-01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep.2020, Rv. 277801-01). Sotto altro profilo, ai fini della validità della querela, lamanifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di attoformato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto,ancorchè senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendoritenersi sufficiente l'intestazione dell'atto come "querela" da parte degli agentiverbalizzanti (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670 – 01; Sez. 5, n. 15166del 15/02/2016, Rv. 266722 – 01 in cui la Corte ha precisato che, viceversa, nelcaso di atto proveniente direttamente dalla parte, assume rilievo decisivol'espressa qualificazione della denuncia come "querela").Anche questo Collegio intende ribadire il principio che, in tema di reatiperseguibili a querela, la volontà punitiva della persona offesa non richiede formulesacramentali e può essere desunta anche da comportamenti concludenti, purchédagli atti emerga in modo chiaro e inequivoco l’intenzione di perseguirepenalmente l’autore del fatto. A tal fine, non è sufficiente la mera esposizione deifatti alla polizia giudiziaria, né la qualificazione dell’atto come denuncia-querela daparte dei verbalizzanti, ove dal contenuto della dichiarazione non risulti, ancheimplicitamente, una richiesta di punizione o comunque non risultino, aliunde,ulteriori univoci elementi, suscettibili di essere assunti come comportamenticoncludenti, dimostrativi della volontà querelatoria; il relativo accertamento èrimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto damotivazione logica e conforme ai principi di diritto.3.1. Nella vicenda in esame, la Corte d'appello ha motivato la riforma dellasentenza di condanna del Giudice di pace considerando che dall’atto di denuncia,pur qualificato come denuncia-querela, non emerge alcuna indicazione nel sensodi una richiesta di punizione dei fatti rappresentati.Tale motivazione appare lineare e nel solco delle indicazioni ermeneutichesuindicate e, rispetto ad essa, le deduzioni difensive - essenzialmente tese avalorizzare il dato della immediatezza della denuncia rispetto allo svolgersi dei fattiriferiti alla p.g. e la ritenuta gravità dei medesimi fatti rappresentati - non riesconoa fare emergere profili di criticità o di manifesta illogicità censurabili da questaCorte, dovendo escludersi che le circostanze evidenziate dalla difesa sianosuscettibili, in difetto di altri elementi, di essere configurate come indice di uncomportamento concludente.4.In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]