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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24975/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di tentato furto mono aggravato (artt. 56, 624,625 n. 2 cod. pen. così riqualificata la originaria imputazione), riducendo la pena inflitta e confermando nel resto.

Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta l'impossibilità di procedere per il reato contestato per assenza di querela - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali; dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale in ragione del dedotto error in procedendo risulta la denunzia querela presentata in data 29 marzo 2017 dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] de Tinno.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di tentato furto mono aggravato (artt. 56, 624,625 n. 2 cod. pen. così riqualificata la originaria imputazione), riducendo la pena inflitta e confermando nel resto. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta l'impossibilità di procedere per il reato contestato per assenza di querela - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali; dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale in ragione del dedotto error in procedendo risulta la denunzia querela presentata in data 29 marzo 2017 dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] de Tinno. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giu
Sentenza Cassazione n. 24975/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris