CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1969
Cassazione n. 44280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1969 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che sono manifestamente infondate le doglianze (primo e secondo motivo) concernenti rec-rrfoci-alitS la sussistenza del reato, posto che l'imputato è stato trovato sulla pubblica via, sicchè, pur non essendosi significativamente allontanato dall'abitazione ove era ristretto, il fatto tipico risulta consumato, né può ragionevolmente contestarsi il dolo (si veda p.2 sentenza impugnata); ritenuta la genericità dei motivi concernenti la recidiva, posto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha illustrato compiutamente le ragioni sottese al riconoscimento della recidiva; ritenuto che il motivo concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ritenuto che il ricorrente non solo si è allontanato dal luogo degli arresti, ma ha anche violato la prescrizione di non tenere contatti con soggetti estranei al nucleo familiare; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]