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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 03200/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9811-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. 02981180157, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9811/2021 Numero sezionale 11154/2021 Numero di raccolta generale 3200/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 570/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il regolamento ma affermi che competente a conoscere la controversia è il Giudice di Pace di Civitavecchia.

Rilevato che :

1. Con ricorso per regolamento di competenza, illustrato da successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 570 del 2021 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia con cui il Giudice di Pace di Caserta, accogliendo l’eccezione del convenuto, si era dichiarato territorialmente incompetente sulla base dell’art. 7 , co. 1 , n. 1 lett.

B) del regolamento UE 1215/2015 dell’ Unione europea, indicando come competente il Giudice di Pace di Roma .

La convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha depositato memoria difensiva ex art. 47, co. 5 c.p.c.

2. Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato che :

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Caserta la [OSCURATO:PERSONA] s.a. chiedendo che quest’ultima venisse condannata a Ric. 2021 n. 09811 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9811/2021 Numero sezionale 11154/2021 Numero di raccolta generale 3200/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 corrisponderle, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 lett.

C del regolamento comunitario numero 261 del 2004, l’importo di € 600 a causa di un ritardo del volo aereo diretto da [OSCURATO:PERSONA] a Lisbona e poi in Brasile; il vettore, costituendosi in giudizio eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice alla stregua della Convenzione di Montreal, ritenendo che la causa avrebbe dovuto essere incardinata dinanzi al giudice di pace di Roma.

2. Il giudice di Pace di Caserta riteneva fondata la predetta eccezione ai sensi dell’articolo 7 comma 1, numero 1 b) del regolamento UE n. 1215 del 2012, indicando come fori competenti il Giudice di Pace di Roma e, in alternativa, il giudice di Lisbona.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] investito dell’appello confermava la decisione di primo grado.

3. La ricorrente sostiene che il giudice di pace non avrebbe potuto accogliere l’eccezione della convenuta società perché quest’ultima si baserebbe su una normativa inconferente -la Convenzione di Montreal- applicabile alla sola domanda di risarcimento del danno da trasporto aereo e non alla domanda di compensazione pecuniaria di cui al regolamento n. 261 del 2004.

Inoltre deduce che il provvedimento del GdP, confermato dal Tribunale, avrebbe dovuto supporre l’applicazione del regolamento UE 1215/2012 al tempo della introduzione del giudizio, e non il richiamato reg.

Reg CE 44/01.

4. Il motivo è infondato.

5. Va infatti data continuità all’orientamento secondo cui, in tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio secondo cui iura novit curia, Ric. 2021 n. 09811 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9811/2021 Numero sezionale 11154/2021 Numero di raccolta generale 3200/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 l’individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, restando pertanto irrilevante che quest’ultima, nel sollevare l’eccezione nell’indicare il foro competente non abbia invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia indicata una erronea (vedi Cass. n. 21184 del 2017).

Rileva infatti che il giudice pronunci sull’eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell’ambito del principio di cui sopra, le norme sulla competenza del foro che disciplinano la fattispecie (v.

Cass. n. 22731 del 2012).

6. Muovendo da tale premessa, e considerati i fatti dedotti, deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la competenza per territorio dovesse essere fissata ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lett.

B) del regolamento UE n. 1215 del 2012 vigente al tempo dell’introduzione del giudizio, a nulla rilevando che la parte eccipiente abbia citato la norma errata o il giudice abbia fatto riferimento a una normativa non più in vigore (Convenzione di Montreal e reg.

CEE 44/01), quest’ultima comunque di contenuto identico a quella novellata da applicarsi nel caso concreto .

7. Occorre tuttavia evidenziare che, come precisato dal PM, competente a conoscere la controversa non è il Giudice di Pace di Roma, bensì il giudice di Pace di Civitavecchia, e ciò con riguardo al luogo di partenza del velivolo (Fiumicino).

8. In ragione di quanto precede, ferma la decisione di dichiarazione di incompetenza assunta, la Corte indica come competente a decidere la controversia il Giudice di Pace di Civitavecchia in luogo del Giudice di Pace di Roma.

9. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Le spese sono compensate perché, benché il regolamento sia in Ric. 2021 n. 09811 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9811/2021 Numero sezionale 11154/2021 Numero di raccolta generale 3200/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 diritto infondato, è stato dichiarato erroneamente competente il Giudice di Pace di Roma invece di quello di Civitavecchia.

PQM La Corte rigetta il ricorso, dichiarando competente il Giudice di Pace di Civitavecchia; compensa le spese tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9811-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. 02981180157, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9811/2021 Numero sezionale 11154/2021 Numero di raccolta generale 3200/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 570/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il regolamento ma affermi che competente a conoscere la controversia è il Giudice di Pace di Civitavecchia. Rilevato che : 1. Con ricorso per regolamento di competenza, illustrato da successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 570 del 2021 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia con cui il Giudice di Pace di Caserta, accogliendo l’eccezione del convenuto, si era dichiarato territorialmente incompetente sulla base dell’art. 7 , co. 1 , n. 1 lett. B) del regolamento UE 1215/2015 dell’ Unione europea, indicando come competente il Giudice di Pace di Roma . La convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha depositato memoria difensiva ex art. 47, co. 5 c.p.c. 2. Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato che : 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Caserta la [OSCURATO:PERSONA] s.a. chiedendo che quest’ultima venisse condannata a Ric. 2021 n. 09811 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9811/2021 Numero sezionale 11154/2021 Numero di raccolta generale 3200/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 corrisponderle, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 lett. C del regolamento comunitario numero 261 del 2004, l’importo di € 600 a causa di un ritardo del volo aereo diretto da [OSCURATO:PERSONA] a Lisbona e poi in Brasile; il vettore, costituendosi in giudizio eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice alla stregua della Convenzione di Montreal, ritenendo che la causa avrebbe dovuto essere incardinata dinanzi al giudice di pace di Roma. 2. Il giudice di Pace di Caserta riteneva fondata la predetta eccezione ai sensi dell’articolo 7 comma 1, numero 1 b) del regolamento UE n. 1215 del 2012, indicando come fori competenti il Giudice di Pace di Roma e, in alternativa, il giudice di Lisbona. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] investito dell’appello confermava la decisione di primo grado. 3. La ricorrente sostiene che il giudice di pace non avrebbe potuto accogliere l’eccezione della convenuta società perché quest’ultima si baserebbe su una normativa inconferente -la Convenzione di Montreal- applicabile alla sola domanda di risarcimento del danno da trasporto aereo e non alla domanda di compensazione pecuniaria di cui al regolamento n. 261 del 2004. Inoltre deduce che il provvedimento del GdP, confermato dal Tribunale, avrebbe dovuto supporre l’applicazione del regolamento UE 1215/2012 al tempo della introduzione del giudizio, e non il richiamato reg. Reg CE 44/01. 4. Il motivo è infondato. 5. Va infatti data continuità all’orientamento secondo cui, in tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio secondo cui iura novit curia, Ric. 2021 n. 09811 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Muovendo da tale premessa, e considerati i fatti dedotti, deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la competenza per territorio dovesse essere fissata ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lett. B) del regolamento UE n. 1215 del 2012 vigente al tempo dell’introduzione del giudizio, a nulla rilevando che la parte eccipiente abbia citato la norma errata o il giudice abbia fatto riferimento a una normativa non più in vigore (Convenzione di Montreal e reg. CEE 44/01), quest’ultima comunque di contenuto identico a quella novellata da applicarsi nel caso concreto . 7. Occorre tuttavia evidenziare che, come precisato dal PM, competente a conoscere la controversa non è il Giudice di Pace di Roma, bensì il giudice di Pace di Civitavecchia, e ciò con riguardo al luogo di partenza del velivolo (Fiumicino). 8. In ragione di quanto precede, ferma la decisione di dichiarazione di incompetenza assunta, la Corte indica come competente a decidere la controversia il Giudice di Pace di Civitavecchia in luogo del Giudice di Pace di Roma. 9. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese sono compensate perché, benché il regolamento sia in Ric. 2021 n. 09811 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sentenza Cassazione n. 03200/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris