CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame adeguatamente confutati dai Giudici di appello e declinato in fatto nella parte in cui tentano di accreditare differente versione dei fatti già smentita nella appropriata sede di merito; considerato che, contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, i Giudici di merito, con pertinente richiamo della decisione di primo grado, precisa sul punto, hanno evidenziato come il Valiu avesse certamente ceduto una dose di cocaina a soggetto che poi ha dichiarato di essersi rifornito negli ultimi due anni dal ricorrente, contatto riscontrato da cellulare in possesso del medesimo; che a conferma della destinazione allo spaccio della residua sostanza già confezionata in dosi rinvenuta al Veliu, soccorre, oltre all'accettata attività di cessione direttamente osservata dagli operanti, il rinvenimento di sostanza ed oggetti idonei alla confezione della stessa presso l'abitazione, evenienze tutte che confutavano il prospettato uso esclusivamente personale della sostanza rinvenuta al ricorrente; ritenuto che quanto alla dedotta mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha correttamente ritenuto preponderante il dato che vedeva il ricorrente aver avviato una reiterata attività di spaccio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec