CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/9/2025 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/4/2024 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B), C) e D) (tutti ex art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74), per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena quanto ai reati di cui ai capi E) e F) (ancora relativi all'art. 2 citato); dichiarava non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi B) e C), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena quanto ai reati di cui ai capi D), E) e F). 2. Propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] e/o illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna, quanto ai capi E) e F), con motivazione contraddittoria: in particolare, avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] era inesperto ed incapace di svolgere un ruolo gestorio nella società, ma anche, al contempo, che era consapevole del sistema criminogeno realizzato dal patrigno [OSCURATO:PERSONA], perché a lui vicino. La motivazione, poi, sarebbe anche apparente, in quanto la corresponsabilità dell'imputato si fonderebbe soltanto sull'argomento appena richiamato, ossia il legame con il [OSCURATO:PERSONA], e sulla mera possibilità di percezione dell'illecito, espressione dell'inammissibile petizione di principio del "non poteva non sapere"; lo stesso vizio è poi denunciato con riguardo alla valutazione della testimonianza [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che il giudizio di responsabilità si fonderebbe esclusivamente su questa deposizione, la stessa sarebbe stata travisata dalla Corte: dalle parole della [OSCURATO:PERSONA], infatti, emergerebbe soltanto che il Cadi le avrebbe fornito l'indicazione di emettere fatture verso la "Metalfer doo" e di eseguire giroconti per pagare i dipendenti di questa società. Ebbene, tutto ciò non si tradurrebbe automaticamente nella consapevolezza che tali fatture fossero false; con la precisazione, peraltro, che la "Metalfer doo" non risulterebbe affatto una "cartiera", tanto da non essere menzionata nei capi di imputazione; di seguito, si censura l'omessa motivazione con riguardo a numerose prove - testimoniali e documentali - che dimostrerebbero l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sistema criminoso, e comunque la sua inconsapevolezza al riguardo. Queste prove sarebbero state indicate nei motivi aggiunti all'atto di appello, ma non sarebbero state esaminate, tanto che non ve ne sarebbe traccia in sentenza; il vizio di motivazione è ulteriormente dedotto quanto alla ritenuta consapevolezza del ricorrente dell'esistenza del sistema criminogeno creato dal [OSCURATO:PERSONA]. L'istruttoria avrebbe infatti dimostrato che la "[OSCURATO:SOCIETA]." acquistava realmente materiale ferroso, per poi rivenderlo, tanto che non sarebbe stata mai contestata la violazione dell'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000; ne deriverebbe, dunque, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evidentemente pensato che tutto fosse regolare, specie considerando che il sistema 2illecito creato dal [OSCURATO:PERSONA] risaliva ad epoca certamente precedente al 2015, dunque all'ingresso del ricorrente nella società. Conferma di questa inconsapevolezza, peraltro, emergerebbe da una conversazione tra i due (n. 2816 del 28/11/2017), dalla quale risulterebbe evidente che il [OSCURATO:PERSONA] non sapesse neppure che il [OSCURATO:PERSONA] era il reale amministratore della "Canguro doo". Ulteriormente sul punto, poi, si contesta la motivazione nella parte in cui non avrebbe considerato che lo stesso ricorrente si sarebbe dimesso dalla carica dopo la scoperta dell'indagine. Alla luce di quanto precede, dunque, emergerebbe, al più, una condotta colposa, certamente non dolosa, come tale insufficiente ad affermare la responsabilità per il delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 74 del 2000, neppure nei termini del dolo eventuale, che non potrebbe esser riconosciuto nella mera assunzione della carica di amministratore, in assenza di consapevolezza quanto alla falsità delle fatture inserite in dichiarazione, come da costante giurisprudenza di legittimità; il vizio di motivazione, ancora, è dedotto con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali ricorrerebbero i presupposti, ed alla mancata giustificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, sebbene richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite; infine, la motivazione della sentenza è censurata quanto alla confisca, disposta a carico di entrambi gli imputati senza considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tratto alcun profitto dai reati, neppure in via minimale, perché conseguito esclusivamente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, esigerebbe la prova dell'effettivo profitto ottenuto da ciascuno dei correi, escludendo ogni forma di solidarietà passiva, cosicché la stessa confisca non potrebbe in alcun modo coinvolgere il ricorrente. Gli argomenti in esame sono stati ribaditi con motivi nuovi, depositati il 20/4/2026. [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, 9 TUIR, 192 e 533 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. I testimoni escussi avrebbero riferito che il ferro sarebbe stato effettivamente venduto dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", dunque immesso nel circuito commerciale, dal che la conclusione che lo stesso materiale doveva per certo esser stato reperito da fornitori, ancorché eventualmente diversi da quelli indicati nelle fatture. Alcuni testimoni, peraltro, avrebbero riferito le modalità di acquisto della merce, così dovendosi escludere l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Al più, 3dunque, potrebbe essere ravvisata un'ipotesi di inesistenza soggettiva, che tuttavia, in materia di imposte dirette, impedirebbe di riscontrare il delitto di cui all'art. 2 contestato. La sentenza, sul punto, si baserebbe su ragionamenti errati e su mere supposizioni, così da meritare l'annullamento; la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo ai criteri che la Corte avrebbe impiegato per affermare l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate. In particolare, sarebbero stati utilizzati i principi civilistici della inerenza e della pertinenza, che in sé nulla proverebbero quanto all'inesistenza dell'operazione, dato che un costo non inerente potrebbe di certo essere reale, a prescindere dal fatto che il reale fornitore possa essere, in ipotesi, un ladro o un ricettatore. Il consulente tecnico della difesa, peraltro, avrebbe dimostrato che considerare tutti i costi oggetto delle fatture in esame come indeducibili comporterebbe un indice di contribuzione estremamente elevato, con conseguenza illogica e sproporzionata per tutte le società del settore ferroso; ancora la violazione di legge ed il vizio di motivazione, poi, sono dedotti quanto alla provenienza del ferro, che la sentenza avrebbe riconosciuto illecita con argomento censurabile. Per un verso, infatti, tale carattere sarebbe stato riferito soltanto ad una parte degli acquisti, senza specificare quale; per altro verso, la tesi della provenienza illecita del materiale non poggerebbe su alcuna prova; infine, è contestata la motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché fondato su un fatto - l'acquisto illecito del ferro - non provato, a differenza degli argomenti positivi evidenziati dalla difesa. s [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 4. L'intera impugnazione contesta la motivazione della sentenza con riguardo alla provenienza del materiale ferroso commercializzato dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", evidenziando che questa avrebbe eseguito effettive operazioni di vendita, da ciò dovendosi desumere che il materiale era stato in precedenza acquistato, ancorché, nel caso, da fornitori diversi da quelli indicati nelle fatture. Nessuna prova, inoltre, attesterebbe la provenienza illecita del ferro acquisito dalla società e poi rivenduto, ed i criteri di inerenza/indeducibilità, richiamati in sentenza con riguardo ai costi, in nulla potrebbero riscontrare la contestata inesistenza delle relative operazioni. 45. Questa censura non può trovare alcun accoglimento. 6. La Corte di appello, ribadendo gli argomenti del primo Giudice, ha affermato che le società emittenti le fatture poi portate in dichiarazione dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." ("A.M. [OSCURATO:PERSONA] doo", "Tomas I Tomas EksI mp Skopje doo", "[OSCURATO:PERSONA] doo" e "Cangoro doo") costituivano vere e proprie "cartiere", come dimostrato dal fatto che erano prive di compendio aziendale, di risorse umane, di rapporti commerciali con operatori diversi dalla società in esame, tanto da non conoscersi neppure la provenienza del materiale che poi risultava apparentemente venduto alla "[OSCURATO:SOCIETA].". Tutte queste società fittizie, inoltre, erano risultate pacificamente riferibili al [OSCURATO:PERSONA], come peraltro dallo stesso ammesso, pur con una giustificazione (di natura commerciale) ritenuta indimostrata già nella sentenza di primo grado. 6.1. Di seguito, il Giudice del gravame ha affrontato la tesi difensiva secondo cui la società avrebbe effettivamente ricevuto forniture di materiale ferroso, ma da parte di soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture portate in dichiarazione, ed ha evidenziato che la stessa risultava affidata a considerazioni del tutto vaghe, prive di qualunque riscontro e non sorrette da alcuna documentazione (tanto da non potersi accertare neppure se tali eventuali fornitori fossero commercianti, demolitori, ricettatori o ladri). A fronte di un'ipotesi a tal punto priva di ogni sostegno probatorio, risultava pertanto una mera illazione affermare che altri - e reali - fossero i fornitori della merce riportata nelle fatture, dunque esistente, non conoscendosi nulla di soggetti, di tempi, di quantitativi e di costi. Così, dunque, da concludere - come il primo Giudice - che doveva per certo ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, in presenza di operazioni - indicate nelle fatture in esame - emerse come oggettivamente inesistenti (come dimostrato dal carattere puramente "formale" delle già citate società riportate nei documenti come fornitrici). Quanto, invece, alla tesi dell'inesistenza di natura soggettiva, sostenuta dalla difesa, questa risulta indicata in sentenza soltanto in termini ipotetici ed eventuali, in mancanza di un qualunque, effettivo elemento di prova idoneo a ricondurre le forniture a soggetti diversi da quelli riportati nelle fatture. 6.2. In senso contrario, peraltro, non possono neppure essere esaminate in questa sede le deposizioni che il primo motivo di ricorso riporta, in quanto soltanto parziali (in assenza di ogni allegazione); di queste prove testimoniali, peraltro, è evidentemente sollecitata una nuova e differente valutazione nel merito, non consentita alla Corte di legittimità, come dimostrato dal fatto che la censura non si sviluppa sul versante del travisamento della prova, ma su quello del contenuto delle deposizioni stesse. 5 ,oD6.3. Sotto differente ma connesso profilo, il ricorso non può essere poi accolto neppure laddove contesta alla sentenza di aver riconosciuto consumato il delitto di cui all'art. 2 in esame pur in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, a fronte di un'evasione rivolta esclusivamente alle imposte dirette. A tale riguardo, infatti, basti qui ribadire che la sentenza ha riconosciuto il reato in forza di fatture certamente emesse da società "cartiere", dunque relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. 6.4. Negli stessi termini, infine sul punto, il ricorso risulta poi manifestamente infondato anche nella parte in cui contesta il rapporto tra inerenza/indeducibilità del costo e sua inesistenza. L'intera motivazione sul tema (pagg. 14-15), infatti, costituisce risposta della Corte d'appello alla tesi dell'inesistenza solo soggettiva delle prestazioni fatturate (oggetto del primo motivo di gravame), rimasta del tutto priva di ogni conferma, come già più volte evidenziato. 6.5. Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile con riguardo al giudizio di responsabilità (motivi nn. 1-3). 6.6. In ordine, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del quarto motivo, la Corte osserva che la motivazione della sentenza risulta ancora immune da vizi. In particolare, il Giudice di appello ha sottolineato che l'accertamento del reato aveva consentito di mettere in luce un sistema complesso illecito, riconducibile proprio al [OSCURATO:PERSONA] e composto da numerose società, anche all'estero, tale da consentire alla "[OSCURATO:SOCIETA]." di abbattere fraudolentemente l'imponibile, con elevata evasione fiscale, peraltro in un contesto generale di rapporti commerciali del tutto opachi. Dal che, la particolare gravità e sistematicità dell'illecito, peraltro protratto nel corso di numerosi anni. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per contro, risulta fondato. 4. La Corte di appello, confermando il giudizio di responsabilità e dichiarando l'imputato colpevole per i residui reati di cui ai capi E) e F), ha specificato che l'istruttoria aveva confutato la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente non avrebbe avuto alcuna consapevolezza del meccanismo illecito creato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la sentenza ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non ricopriva affatto il ruolo di mero prestanome di quest'ultimo, considerando che6 (19assumeva dipendenti, si rapportava con i terzi, interloquiva con il commercialista. Ancora, il Giudice del gravame ha evidenziato che il dibattimento aveva provato che l'imputato era a conoscenza del sistema fraudolento, consistente in un ampio giro di fatture per operazioni inesistenti, emesse in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]." (di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore di diritto dal 3/11/2015 al 12/1/2018), nei termini già richiamati. 4.1. A conferma della piena consapevolezza del meccanismo fraudolento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], e dunque dell'effettivo concorso nel delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, negli anni in cui aveva ricoperto la carica di amministratore, la Corte di appello ha quindi richiamato le parole della testimone [OSCURATO:PERSONA], dipendente della "Metalfer" (società estranea al processo), la quale aveva riferito che proprio il ricorrente la istruiva su come compilare le fatture che queste emetteva verso la "[OSCURATO:SOCIETA].", fornendole peraltro le coordinate bancarie al fine di effettuare bonifici dal conto corrente della stessa prima società. Proprio a tale riguardo, la teste aveva riferito che questi bonifici costituivano, in realtà, operazioni di mero giroconto tra le varie società, tanto che lei stessa non aveva mai visto movimentare la merce riportata nelle fatture in questione. 4.2. Così riportata la motivazione della sentenza impugnata, questa Corte ne rileva l'effettiva carenza, per come denunciata. 4.3. In particolare, la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa il sistema fraudolento originato dalle fatture per operazioni inesistenti poi portate in dichiarazione dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." (non già, dunque, il dolo specifico del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000) è stata tratta in sentenza esclusivamente dal richiamo alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], come risulta in modo espresso a pag. 22. Quest'ultima, tuttavia, era dipendente della "Metalfer", società estranea al processo (che coinvolge fatture emesse da "A.M. [OSCURATO:PERSONA] doo", "Tomas I Tomas EksI mp Skopje doo", "[OSCURATO:PERSONA] doo" e "Cangoro doo"), ed aveva riferito esclusivamente del ruolo del ricorrente all'interno di questa, senza alcun riferimento alle "cartiere" citate nei vari capi di imputazione e, in particolare, in quelli sub E) e F), per le quali è stata ribadita la condanna del [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della società. 4.4. La sentenza impugnata, pertanto, non contiene un adeguato argomento in punto di dolo specifico, espressamente richiesto dall'art. 2 in esame. Lo stesso profilo psicologico, peraltro, non sembra ricavabile neppure dalla (richiamata) parte della sentenza che riconosce al ricorrente un ruolo gestorio effettivo, oltre che formale, in quanto priva di qualunque richiamo istruttorio, oltre che, peraltro, di un confronto con il motivo di gravame (pur riportato alla pag. 10 della sentenza) che indicava alcune deposizioni (Vitale, Lokatos e Samadzic) dalle quali sarebbe emersa, per contro, l'estraneità del ricorrente ad ogni potere gestorio. 74.5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, relativamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio. P.Q.M