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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34655/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, ha annullato il provvedimento del G.i.p. salentino con cui veniva rinnovata la custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di estorsione continuata.

Il precedente provvedimento cautelare era stato dichiarato inefficace per violazioni procedurali.

2. Il ricorso in Cassazione del Pubblico Ministero di Lecce è basato su un unico motivo che contesta l'assunto su cui è fondato il provvedimento che ha annullato il titolo cautelare, consistente nella necessità, non soddisfatta, dell'esposizione di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.

3. Sia il [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, hanno inviato memorie per PEC.

Il primo ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato mentre il secondo ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. lI ricorso è inammissibile poiché basato su un unico motivo manifestamente infondato e sostanzialmente generico. 2.

A ben vedere, quale che sia l'interpretazione che si ritenga di preferire dell'art.309 comma 10 c.p.p., come illustrata nelle sentenze di questa Corte che si sono nel tempo occupate di dar significato concreto all'espressione "eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate", il parametro richiesto non risulta affatto soddisfatto nel caso concreto, al contrario di quanto si asserisce nel ricorso.

Infatti, anche a voler dar seguito all'orientamento espresso nella pronuncia indicata nel ricorso del Procuratore della Repubblica di Lecce (Sez.1, sent. 806 del 15 novembre 2022, Avventurato, Rv.284039-02), secondo cui non sarebbe necessario un quid pluns né un quid novi in termini di elementi indiziali o di gravità cautelare rispetto all'esposizione posta a base dell'ordinanza divenuta inefficace, è pur sempre necessaria l'intrinseca eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, con la relativa, adeguata, motivazione.

In altre parole, la situazione cautelare, per le caratteristiche della condotta e dell'agente ma soprattutto per il tipo di bene giuridico esposto a potenziale aggressione, deve presentare connotazioni di tale gravità da costituire un impellente rischio per la comunità o per l'individuo, tale da non poter essere rimosso o evitato se non con la ri-emissione di un provvedimento cautelare in sostituzione di quello che aveva già perduto efficacia, vuoi per ragioni sostanziali, vuoi per ragioni procedurali.

Infatti, la sentenza citata (n.806/22, Avventurato), dopo aver superato interpretazioni che enfatizzino il parametro dell'attualità o della certezza del pericolo (Sez. 6, n. 8515 del 4 novembre 2016, Kolaj, Rv. 269540 e Sez. 6, n. 53124 del 16 novembre 2017, Firaku, Rv. 271653, rispettivamente) ovvero della "straordinaria intensità" dello stesso (Sez. 2, Ordinanza n. 47617 del 19/10/2016, Zbairi, Rv. 268429) giunge alla conclusione che l'eccezionalità delle esigenze cautelari debba essere individuata nella "consistenza del pericolo per la collettività", introducendo nel giudizio anche la valutazione sui beni giuridici tutelati dalla applicazione della ordinanza cautelare.

La valutazione della eccezionalità delle esigenze cautelari, pertanto, secondo l'opzione ermeneutica preferita ed indicata dal Pubblico Ministero, va effettuata principalmente in considerazione del bene giuridico tutelato, cioè del suo valore per la comunità e per l'individuo.

3. Ebbene, tale fondamentale aspetto è totalmente ignorato nel ricorso, che si concentra piuttosto (pg.3, in fondo) sulla motivazione dell'ordinanza ri-genetica, ritenuta "più che motivata ... in punto di esigenze cautelari, pericolosità del soggetto... rischio di reiterazione della condotta delittuosa..., pericolo di inquinamento", senza tuttavia alcun riferimento al reato in contestazione ed alla rilevanza dei beni giuridici coinvolti.

Al punto che il ricorso pare addirittura ritenere non necessaria la motivazione delle eccezionali esigenze cautelari ai fini della ri-emissione del provvedimento, laddove afferma (a pg.4) che essa (motivazione delle eccezionali esigenze) non viene richiesta "neppure in caso di annullamento del titolo I' custodiale per ragioni sostanziali", richiamando una sentenza (Sez. 3, n. 38408 del 10 gennaio 2018, Costanzo, Rv. 275154 - 01) che invece in motivazione (pg. 4) ben spiega le ragioni della diversità di regime tra l'ipotesi dell'art.309, comma 10, e 309, comma 9, c.p.p. osservando che "solo nel primo caso è prevista dall'ari. 309, comma 10 cod. proc. pen. per la sua rinnovazione la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, a differenza della disposizione contenuta nel comma 9 dello stesso articolo che, nel disciplinare i presupposti legittimanti l'annullamento da parte del Tribunale del riesame, non fa alcun riferimento alla necessità di condizioni particolari per rinnovare la misura.

Diversità questa che trova la sua spiegazione nel fatto che, costituendo la perdita dell'efficacia una caducazione definitiva del provvedimento in quanto ricollegata al mancato rispetto dei termini perentori per consentire l'adeguata valutazione dei presupposti per l'adozione della misura cautelare da parte del giudice del riesame, la sua rinnovazione configura, a tutela della posizione dell'indagato raggiunto da un provvedimento che attinge alla libertà personale anteriore rispetto alla pronuncia sul merito, un'ipotesi eccezionale che, proprio perché tale, può essere supportata solo dall'eccezionalità delle sottostanti esigenze cautelari a salvaguardia delle contrapposte esigenze di sicurezza della collettività.

Al contrario, l'annullamento disposto in sede di gravame a fronte di un vizio motivazionale non determina la caducazione dei presupposti, ove esistenti, legittimanti l'adozione della misura cautelare che perciò ben può essere rinnovata con un nuovo provvedimento: è quindi evidente che trattandosi della stessa misura oggetto del precedente annullamento da parte del giudice del riesame in presenza di vizi che attingono il provvedimento, nulla di diverso può essere previsto per la sua rinnovazione, una volta che si sia provveduto all'eliminazione dei vizi attraverso la valutazione degli elementi in precedenza pretermessi, rispetto ai presupposti legittimanti la pronuncia dell'ordinanza genetica.

Quindi se in tal caso si è in presenza di un vizio del provvedimento cautelare che, ripercuotendosi sul medesimo ne consente la rinnovazione alle stesse condizioni, nell'ipotesi di cui all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. sussiste invece un vizio del procedimento cautelare che preclude la ri• ello ste • • e/v - nt ch ne ci tituisc l'o• tto s non con izioni differenti" (sottolineatura aggiunta).

In conclusione, obliterando la necessità delle esigenze cautelari di eccezionale pregnanza e della relativa motivazione, il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento, risultando perciò aspecifico, oltre che manifestamente infondato.

4. Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, ha annullato il provvedimento del G.i.p. salentino con cui veniva rinnovata la custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di estorsione continuata. Il precedente provvedimento cautelare era stato dichiarato inefficace per violazioni procedurali. 2. Il ricorso in Cassazione del Pubblico Ministero di Lecce è basato su un unico motivo che contesta l'assunto su cui è fondato il provvedimento che ha annullato il titolo cautelare, consistente nella necessità, non soddisfatta, dell'esposizione di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. 3. Sia il [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, hanno inviato memorie per PEC. Il primo ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato mentre il secondo ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. lI ricorso è inammissibile poiché basato su un unico motivo manifestamente infondato e sostanzialmente generico. 2. A ben vedere, quale che sia l'interpretazione che si ritenga di preferire dell'art.309 comma 10 c.p.p., come illustrata nelle sentenze di questa Corte che si sono nel tempo occupate di dar significato concreto all'espressione "eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate", il parametro richiesto non risulta affatto soddisfatto nel caso concreto, al contrario di quanto si asserisce nel ricorso. Infatti, anche a voler dar seguito all'orientamento espresso nella pronuncia indicata nel ricorso del Procuratore della Repubblica di Lecce (Sez.1, sent. 806 del 15 novembre 2022, Avventurato, Rv.284039-02), secondo cui non sarebbe necessario un quid pluns né un quid novi in termini di elementi indiziali o di gravità cautelare rispetto all'esposizione posta a base dell'ordinanza divenuta inefficace, è pur sempre necessaria l'intrinseca eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, con la relativa, adeguata, motivazione. In altre parole, la situazione cautelare, per le caratteristiche della condotta e dell'agente ma soprattutto per il tipo di bene giuridico esposto a potenziale aggressione, deve presentare connotazioni di tale gravità da costituire un impellente rischio per la comunità o per l'individuo, tale da non poter essere rimosso o evitato se non con la ri-emissione di un provvedimento cautelare in sostituzione di quello che aveva già perduto efficacia, vuoi per ragioni sostanziali, vuoi per ragioni procedurali. Infatti, la sentenza citata (n.806/22, Avventurato), dopo aver superato interpretazioni che enfatizzino il parametro dell'attualità o della certezza del pericolo (Sez. 6, n. 8515 del 4 novembre 2016, Kolaj, Rv. 269540 e Sez. 6, n. 53124 del 16 novembre 2017, Firaku, Rv. 271653, rispettivamente) ovvero della "straordinaria intensità" dello stesso (Sez. 2, Ordinanza n. 47617 del 19/10/2016, Zbairi, Rv. 268429) giunge alla conclusione che l'eccezionalità delle esigenze cautelari debba essere individuata nella "consistenza del pericolo per la collettività", introducendo nel giudizio anche la valutazione sui beni giuridici tutelati dalla applicazione della ordinanza cautelare. La valutazione della eccezionalità delle esigenze cautelari, pertanto, secondo l'opzione ermeneutica preferita ed indicata dal Pubblico Ministero, va effettuata principalmente in considerazione del bene giuridico tutelato, cioè del suo valore per la comunità e per l'individuo. 3. Ebbene, tale fondamentale aspetto è totalmente ignorato nel ricorso, che si concentra piuttosto (pg.3, in fondo) sulla motivazione dell'ordinanza ri-genetica, ritenuta "più che motivata ... in punto di esigenze cautelari, pericolosità del soggetto... rischio di reiterazione della condotta delittuosa..., pericolo di inquinamento", senza tuttavia alcun riferimento al reato in contestazione ed alla rilevanza dei beni giuridici coinvolti. Al punto che il ricorso pare addirittura ritenere non necessaria la motivazione delle eccezionali esigenze cautelari ai fini della ri-emissione del provvedimento, laddove afferma (a pg.4) che essa (motivazione delle eccezionali esigenze) non viene richiesta "neppure in caso di annullamento del titolo I' custodiale per ragioni sostanziali", richiamando una sentenza (Sez. 3, n. 38408 del 10 gennaio 2018, Costanzo, Rv. 275154 - 01) che invece in motivazione (pg. 4) ben spiega le ragioni della diversità di regime tra l'ipotesi dell'art.309, comma 10, e 309, comma 9, c.p.p. osservando che "solo nel primo caso è prevista dall'ari. 309, comma 10 cod. proc. pen. per la sua rinnovazione la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, a differenza della disposizione contenuta nel comma 9 dello stesso articolo che, nel disciplinare i presupposti legittimanti l'annullamento da parte del Tribunale del riesame, non fa alcun riferimento alla necessità di condizioni particolari per rinnovare la misura. Diversità questa che trova la sua spiegazione nel fatto che, costituendo la perdita dell'efficacia una caducazione definitiva del provvedimento in quanto ricollegata al mancato rispetto dei termini perentori per consentire l'adeguata valutazione dei presupposti per l'adozione della misura cautelare da parte del giudice del riesame, la sua rinnovazione configura, a tutela della posizione dell'indagato raggiunto da un provvedimento che attinge alla libertà personale anteriore rispetto alla pronuncia sul merito, un'ipotesi eccezionale che, proprio perché tale, può essere supportata solo dall'eccezionalità delle sottostanti esigenze cautelari a salvaguardia delle contrapposte esigenze di sicurezza della collettività. Al contrario, l'annullamento disposto in sede di gravame a fronte di un vizio motivazionale non determina la caducazione dei presupposti, ove esistenti, legittimanti l'adozione della misura cautelare che perciò ben può essere rinnovata con un nuovo provvedimento: è quindi evidente che trattandosi della stessa misura oggetto del precedente annullamento da parte del giudice del riesame in presenza di vizi che attingono il provvedimento, nulla di diverso può essere previsto per la sua rinnovazione, una volta che si sia provveduto all'eliminazione dei vizi attraverso la valutazione degli elementi in precedenza pretermessi, rispetto ai presupposti legittimanti la pronuncia dell'ordinanza genetica. Quindi se in tal caso si è in presenza di un vizio del provvedimento cautelare che, ripercuotendosi sul medesimo ne consente la rinnovazione alle stesse condizioni, nell'ipotesi di cui all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. sussiste invece un vizio del procedimento cautelare che preclude la ri• ello ste • • e/v - nt ch ne ci tituisc l'o• tto s non con izioni differenti" (sottolineatura aggiunta). In conclusione, obliterando la necessità delle esigenze cautelari di eccezionale pregnanza e della relativa motivazione, il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento, risultando perciò aspecifico, oltre che manifestamente infondato. 4. Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de
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