CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 1994
Cassazione n. 22142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti. ucyto il difensore , ,oUv ,21244, .e4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 agosto 2021, il Tribunale del Riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale della medesima città in data 9 luglio 2021, con la quale si applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, annullandola con riferimento ai capi 1, 2, 7 e 14 dell'imputazione provvisoria, confermandola nel resto (segnatamente, in relazione ai capi 5, 6, 9, 10 e 11 dell'imputazione provvisoria). In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] era contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo quale soggetto rientrante nelle categorie previste dagli artt. 16 e 4 lett. b) del [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per l'intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] di quote sociali di tre distinte società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., M.V.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], società di cui quest'ultimo, insieme al [OSCURATO:PERSONA], era socio ed amministratore occulto (capi 1, 2 e 3). In relazione a tali condotte, il GIP ha individuato il compendio indiziario in una serie di conversazioni telefoniche dalle quali è emersa la gestione, da parte dell'indagato, unitamente al cugino Stefano, di dette società. I giudici del riesame, tuttavia, prendendo le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che distingue drasticamente la figura del socio occulto da quella dell'amministratore di fatto e richiede, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice in esame, la prova che l'agente abbia l'effettiva titolarità delle quote sociali, non ritenendo sufficiente lo svolgimento di un'attività gestoria, hanno rilevato l'insussistenza, agli atti, di elementi da cui desumersi gravi indizi per l'attribuzione all'indagato della qualità di socio occulto, annullando l'impugnata ordinanza in relazione ai capi 1, 2 e 3 dell'imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i predetti coindagati venivano altresì contestati i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 223, c. 2, n. 2 I. fall. e 11 d.lgs. 74/2000, in relazione alla CO.GE.SI. s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo in data 8 maggio 2020 (capi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). La natura distrattiva della condotta di cui al capo 7, avente ad oggetto la fuoriuscita di somme dai conti correnti societari mediante bonifici in favore di [OSCURATO:PERSONA], padre di Stefano, causalmente giustificati da un contratto di affitto di un terreno sito in Monreale, ritenuto fittizio dal primo giudice, è stata esclusa dai Tribunale del riesame, che, in senso contrario, ha ritenuto congruo e non sproporzionato il prezzo di detto contratto. In sede di riesame, vengono invece confermati i gravi indizi di colpevolezza relativi alle ulteriori condotte relative alla società CO.GE.SI . s.r.l. (segnatamente, le operazioni di bancarotta distrattiva e fiscale e le simulazioni finalizzate ad eludere l'assoggettamento di beni a riscossione coattiva erariale) già desunti dal primo giudice dalla partecipazione dell'indagato alla gestione societaria. [OSCURATO:PERSONA] veniva infine contestata al capo 14 una condotta di autoriciclaggio relative all'azienda e al denaro distratti dalla CO.GE.SI . s.r.l. per impiegarlo nell'attività di pasticceria sita nella città di Montecarlo. Il compendio indiziario relativo alla condotta ascritta all'indagatck ("al capo 14 dell'imputazione provvisoria veniva individuato dal Gip negli esiti di una serie di intercettazioni telefoniche, la cui rilevanza, tuttavia, viene disattesa dai giudici del riesame, che non hanno ritenuto le stesse indicative dell'effettiva apertura di un'attività commerciale nello Stato monegasco o, comunque, dell'avere, gli indagayfti, investito in essa denaro proveniente dalla società fallita. In punto di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari è confermata dal Tribunale del riesame che, richiamando quanto già ravvisato dal G.I.P. nel titolo genetico, ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di fuga, ricavabile dalle conversazioni in cui gli indagati, in più occasioni, hanno espresso l'intenzione di darsi alla fuga all'estero per sottrarsi dolosamente alle ragioni creditorie. Parimenti attuale e concreto viene ritenuto il pericolo di reiterazione criminosa, desunto da entrambi i giudici di merito dalla reiterazione delle condotte contestate, connotate da indubbia gravità, considerato altresì il tempo recente in cui le stesse sono state commesse e le competenze maturate dall'indagata quale titolare di cariche di amministrazione in società commerciali operanti nel settore delle gare ad evidenza pubblica come tali ancora potenzialmente sfruttabili per la reiterazione di analoghe condotte delittuose anche mediante il ricorso a meccanismi interpositivi di persona. 2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per Cassazione l'indagatcf, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo 5. Innanzitutto si rappresenta che la società [OSCURATO:SOCIETA]. figurava quale impresa in bonis all'atto delle contestate condotte distrattive; circostanza questa che, sebbene di per sé non esclude la sussistenza del reato della bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, deve comunque essere tenuta in considerazione in quanto diversa deve essere la valutazione delle iniziative imprenditoriali a second9 che le stesse concernano un'impresa in bonis o in stato prefallimentare: infatti, se nel primo caso la potenzialità offensiva per il ceto creditorio di quelle iniziative deve essere oggetto di puntuale dimostrazione da condurre - con giudizio ex ante - con criteri rigorosi e sulla base di elementi oggettivi (che tengano conto ad esempio a della capacità dell'impresa, anche prospettica, di produrre reddito) - poiché trattasi di giudizio che interferisce con i principi dell'autonomia privata, della libertà gestionale e della libera disponibilità dei beni da parte dell'imprenditore - e deve investire in pieno la condizione soggettiva di quest'ultima di cui deve essere dimostrata la consapevolezza di recare offesa ai creditori; nell'impresa in stato prefallimentare quella valutazione deve necessariamente tenere conto della situazione precaria dell'impresa e della sua potenziale dissolvenza. L'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve in altri termini valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza rinvenibili ad esempio nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel contesto in cui l'impresa operata ha operato. Tale verifica, necessariamente devoluta al giudice di merito e del tutto glissata dal tribunale del riesame, costituisce una premessa logico giuridica per addivenire a un giudizio di gravità indiziaria per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti dell'odierna indagata. Il giudice del gravame nell'affermare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al capo 5 dell'imputazione provvisoria, da un lato, non ha fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, dall'altro, non ha considerato che la Mangano ha cessato dalla sua carica di rappresentante legale/amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] in data 16 Aprile 2019 ossia circa un anno prima dalla sentenza dichiarativa di fallimento e in un periodo ben lontano da qualsiasi sofferenza imprenditoriale. Nel caso di specie la mancata coincidenza tra la figura dell'amministratore unico dichiarato fallito e colui che realizza antecedentemente alla dichiarazione di fallimento la condotta distrattiva depone nel senso di ritenere integrata l'ipotesi delittuosa dell'appropriazione indebita poiché la stessa depurata dall'elemento costituito dalla dichiarazione di fallimento in nulla si differenzia, quanto a condotta materiale, dalla fattispecie di bancarotta per distrazione. 2.2. Col secondo motivo deduce la mancanza di motivazione e conseguente illogicità della stessa riguardo alla gravità indiziaria affermata in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale dì cui al capo 6 della rubrica. Il tribunale del riesame ha omesso ai riguardo totalmente di analizzare le deduzioni offerte con la memoria del CT della difesa che offrono una corretta analisi delle retribuzioni riconosciute dalla [OSCURATO:SOCIETA] al responsabile tecnico Lo greco Stefano; invero risulta che al [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2017 sono stati corrisposti euro 120.000 di cui 98.716 sono da attribuire a pagamenti di stipendi e retribuzioni; il bonifico di euro 50.000 contabilmente è stato imputato per euro 28.715 al conto dipendenti retribuzioni e per la restante parte dì euro 21.284 al conto soci finanziamenti infruttiferi 2.3. Col terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione riguardo alla gravità indiziaria per la fattispecie di bancarotta fraudolenta di cui al capo 9 della rubrica ossia quella relativa all'acquisto di una Ferrari con denaro della società poi venduta alla società [OSCURATO:SOCIETA]; si contesta tra l'altro la qualificazione del fatto come bancarotta dissipativa.2.4. Con il quarto motivo deduce carenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria affermata per la fattispecie di cui all'articolo 223, comma 2, n. 2 legge fall., di cui al capo 10 della rubrica. In particolare, si contesta la sussistenza del nesso eziologico tra il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e le ritenute operazioni dolose ascritte al legale rappresentante della medesima, consistenti nell'omesso adempimento dall'anno 2014 all'anno 2017 degli obblighi di natura tributaria e fiscale della società. L'impugnata ordinanza mostra la sua fragilità argomentativa anche in punto di accertamento dell'elemento soggettivo ed invero la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo per effetto delle operazioni; il tribunale della libertà avrebbe dovuto spiegare in che termini il fallimento della società sia stato l'obiettivo avuto di mira dall'odierna ricorrente in un momento temporale di floridità economica dell'impresa 2.5. Con il con. quinto motivo deduce mancanza ontraddittorietàc . illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie di cui all'art. 11 D.Igs. 74/2000 di cui al capo 11 della rubrica; nel caso di specie in realtà è stata attribuita alla indagata la commissione del reato in virtù di una responsabilità da posizione per essere cioè ella l'amministratrice di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] e ciò in un periodo temporale tuttavia in cui l'indagata in virtù della cessazione della carica r non poteva neppure esercitare alcun potere impeditivo dell'altrui condotta. 2.6. Col sesto motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione all'esigenza cautelare di cui alla lettera' b) e c) dell'articolo 274 del codice di rito e mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della misura con altra meno gravosa; si contesta in particolare l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza del pericolo di fuga siccome agevolmente ricavabile dalle conversazioni indicate nel provvedimento emesso dal giudice in cui Mangano e il compagno Stefano in più occasioni esprimono l'intenzione di darsi alla fuga all'estero al dichiarato fine di sottrarsi dolosamente alle ragioni creditorie e alle conseguenze penali una volta cagionato il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò, considerando altresì che lo stesso Tribunale, in aperta contraddizione con la decisione di annullare l'ordinanza genetica con riferimento al capo 14), pur avendo rilevato la mancanza di un grave quadro indiziario riferito all'impiego del denaro distratto nell'avvio dell'attività imprenditoriale a Montecarlo, ritenendo le conversazioni valorizzate dal primo giudice prive di alcune indicazione in tal senso, ha confermato la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di fuga sulla base delle stesse conversazioni. Per ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga è necessario che ricorrano elementi indicativi della volontà dell'indagato di sottrarsi alla giustizia che non possono essere evinti da una sua particolare condizione soggettiva preesistente alle condotte oggetto di valutazione; neppure la generica esistenza di contatti con l'estero è stata, d'altronde, ritenuta idonea da questa Corte di Cassazione a far ritenere sussistente il pericolo di fuga.La conversazione posta a base del ragionamento del giudice di merito in ogni caso risulta essere intervenuta in data 5 Marzo 2019 ossia in un momento temporale di gran lunga antecedente rispetto alla data di emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare risalente al 9 luglio 2021, sìcché anche in relazione a tale profilo risulta essere defettivo il requisito dell'attualità da ancorare al giudizio prognostico da porre a base della valutazione in argomento. Deduce vizio di motivazione anche in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.. Il Tribunale del Riesame, invero, ha confermato le statuizioni del primo giudice non tenendo conto della completa inoperatività della [OSCURATO:SOCIETA], attinta ancor prima della sentenza dichiarativa di fallimento da interdittiva antimafia prefettizia, della cessazione anticipata della carica di amministratore unico da parte dell'indagata ancor prima dell'applicazione dell'interdittiva prefettizia e del fallimento, della dell'attuale assenza in capo alla predetta di cariche sociali in altre società, dello stato di incensuratezza, dell'assenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto. Si lamenta infine l'omessa pronuncia in ordine alla subordinata richiesta di sostituzione della misura degli arresti dorniciliari con quella del divieto di espatrio di cui all'articolo 281 nel codice di rito, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità non solo è in grado di neutralizzare il supposto pericolo di fuga ma può essere applicata anche per il soddisfacimento delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato al fine di consentire, nell'ottica della proporzione e adeguatezza, la salvaguardia delle esigenze cautelari con un minor sacrificio della libertà personale dell'interessata anche ed eventualmente in aggiunta all'applicazione di una misura interdittiva. 3.Con nota integrativa, i difensori hanno articolato un ulteriore motivo di ricorso col quale deducono l'inosservanza dell'articolo 309, comma 9, del codice di rito in relazione alla fattispecie di cui al capo 5 della rubrica, per avere il tribunale del riesame esteso l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari anche a tale reato nonostante per esso nulla fosse stato disposto dal GIP. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. I motivi sono aspecifici, non confrontandosi adeguatamente né con la complessiva ricostruzione della vicenda emergente dall'analisi dei singoli reati né con i singoli segmenti ricostruttivi passati in rassegna nell'ordinanza impugnata. Invero, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sanmarco, Rv. 255568 - 01). In proposito, è necessario altresì rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Nel caso in esame, l'apparato argonientativo - di cui si è dato un primo saggio nella premessa del 'ritenuto in fatto' - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, con particolare riferimento ai capi di imputazione per i quali il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare l'ordinanza genetica, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, evidenziando altresì le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione criminosa) sottese all'applicazione della misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen. Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati del ricorrente, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile. 1.1. Il primo motivo - che afferisce alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 5 dell'imputazione provvisoria avente ad oggetto la distrazione della complessiva somma di euro 1.213.772,79 dai conti correnti societari in favore della Mangano attraverso bonifici bancari, prelievi in contante, spese con carta di credito per acquisti voluttuari - non considera che il tribunale del riesame ha ben posto in evidenza come la Mangano nel caso di specie è - di là della carica formale rivestita nella società - la beneficiaria di tali prelievi rimasti non supportati da idonea giustificazione (prelievi peraltro analiticamente ricostruiti dalla Guardia di finanza sulla base degli accertamenti bancari e patrimoniali svolti nei confronti della società e della Mangano). Il tribunale ha altresì precisato che, pur essendo la Mangano socia della [OSCURATO:SOCIETA] con una partecipazione del 99%, non risultano tra gli atti sociali esaminati dalla P.G. delibere o verbali assembleari da cui evincersi l'avvenuta distribuzione di utili ai soci; in ogni caso è altresì emerso che la società ha versato alla Mangano a titolo di compenso di amministratore negli anni 2016-2019 la somma di euro 64.379, pertanto correttamente conclude il tribunale che si è quantificata la somma fuoriuscita illecitamente dalla società e indebitamente percepita dalla indagata detraendosi dal totale quella parte imputabile a tali emolumenti. 1.2.Anche in relazione al secondo motivo l'ordinanza impugnata ha già fornito spiegazioni esaurienti, evidenziando come relativamente alla distrazione a favore di Lo (reco Stefano per la somma di euro 86.630 contestata al capo 6, si dovesse rilevare che il predetto abbia percepito compensi per euro 81.969 in qualità di dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] mentre risultano bonifici in suo favore per complessivi euro 168.600 nel periodo dal 01/10/2014 al 31/03/2020, sicché - conclude il tribunale - la differenza tra queste due somme di denaro - quella spettante e quella non giustificata dagli atti societari - è stata ritenuta correttamente frutto di distrazione in quanto indebitamente corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] al [OSCURATO:PERSONA] (e ciò si afferma anche in forza delle conversazioni intercettate dalle quali emerge il progetto distrattivo del Greco). Nè ha mancato Lrerel di osservare il tribunale che gli elementi giustificativi addotti dalla difesa al riguardo, rinvenibili nella vendita alla società di due camion da parte di [OSCURATO:PERSONA], non potessero ritenersi idonei a giustificare le uscite di denaro non avendo trovato essi alcun riscontro documentale nelle scritture contabili e non avendo la difesa indicato neppure gli estremi identificativi degli automezzi. Trattasi di argomentazioni che, nel complesso, sono da ritenersi esaustive e tali da disattendere, anche implicitamente, i rilievi addotti dalla difesa. Ciò, invero, in applicazione del più generale principio per il quale, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). 1.3. L'acquisto della Ferrari con denaro della società - fatto di per sé non contestato né contestabile - costituisce poi evidentemente distrazione/dissipazione del denaro della società impiegato per finalità estranee alla società e tale è stata ritenuta dal tribunale, nella sostanza, l'operazione, a cui faceva per di più seguito la successiva apparente vendita del bene per corrispettivo mai corrisposto (sicché nel suo complesso l'operazione è distrattiva).1.4.Quanto al reato di bancarotta cd. fiscale contestato col quarto motivo, è solo il caso di osservare che il tribunale ha posto l'accento sull'inadempimento sistematico degli obblighi tributari, intervenuto nel corso degli anni fino a raggiungere la somma di euro 2.976.269,00 e a causare il dissesto della società; sistematicità ritenuta, evidentemente, eloquentemente indicativa della consapevolezza e volontà dell'indagata, amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA], delle inevitabili conseguenze che sarebbero scaturite da un siffatto reiterato comportamento inadempiente. Ciò in perfetta coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, Sentenza n. 15281 del 08/11/2016 Ud. (dep. 28/03/2017) Rv. 270046; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337). 1.5. IL quinto motivo non si confronta con la complessiva ricostruzione della vicenda nel cui ambito va evidentemente inquadrata anche la condotta ascritta all'indagata al capo 11 dell'imputazione provvisoria, che dà ampiamente conto del pieno coinvolgimento della Mangano nelle operazioni illecite e della sua posizione che non si riduce a quella di veste formale. 1.6. Il sesto motivo, col quali si contesta la motivazione dell'impugnata ordinanza in punto di esigenze cautelari, è, anch'esso, inammissibile, avendo ad oggetto censure impostate sul fatto e, comunque, manifestamente infondate, non idonee a scalfire l'apparato argonnentativo offerto dal giudice del riesame, che si presenta immune dal denunciato vizio e, pertanto, completo, logico e coerente, riferendosi sia alla concretezza ed attualità del pericolo di fuga e di reiterazione criminosa, sia all'inadeguatezza dell'applicazione di misure cautelari meno afflittive rispetto a quella degli arresti domiciliari, con la procedura di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen. in atto applicata. Quanto al secondo motivo, relativo al pericolo di fuga dell'indagata, alcuna contraddizione può rinvenirsi nelle argomentazioni offerte dal Tribunale del riesame che, lungi dal riferirsi ai tratti delle conversazioni dallo stesso valorizzate per escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 14) dell'imputazione provvisoria, ha ricavato la sussistenza della predetta esigenza dalle conversazioni, indicate nel provvedimento genetico, nelle quali piuttosto i coindagati — in particolare la Mangano e il suo compagno [OSCURATO:PERSONA] - esprimevano in più occasioni l'intenzione di darsi alla fuga all'estero al dichiarato fine di sottrarsi dolosamente alle ragioni creditorie, una volta cagionato il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA].. Trattasi di argomentazioni che, nel complesso, sono da ritenersi esaustive e tali da disattendere, anche implicitamente, i rilievi addotti dalla difesa per dimostrare, in senso contrario, l'inattualità della misura e dei quali la stessa lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame.Lungi dall'addentrarsi in valutazioni di merito non ammesse in questa sede, è opportuno evidenziare che, se è vero che in tema di esigenze cautelari, come correttamente osservato anche dalla difesa, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, e che per l'accertamento di tale carattere è sufficiente accertare, con giudizio prognostico ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, non comportando, detto carattere, la necessaria sussistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici (v. Sez. 6 , Sentenza n. 48103 del 27/09/2018, Roncalci, Rv. 274220 - 01), è altrettanto vero che la rilevata sussistenza di simili condotte, e, nel caso di specie, la dichiarazione da parte dell'indagato della volontà di darsi alla fuga - peraltro non specificamente contestata dalla difesa - deve considerarsi logicamente valorizzata dal giudice di merito e tale da disattendere, anche implicitamente, i rilievi di senso contrario eventualmente prospettati dai gravame difensivo. Anche le censure prospettate dalla difesa in relazione al pericolo di reiterazione criminosa sono inammissibili perché suggeriscono una valutazione delle esigenze cautelari alternativa - in senso favorevole all'indagata - rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, inammissibile in questa sede perché implicante valutazione in fatto. Contrariamente a quanto diversamente sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha fatto buon governo degli insegnamenti di legittimità per i quali in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato, da escludersi qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, deve essere affermata qualora, all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, Sentenza n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965 - 01). In tal senso, dopo aver richiamato le modalità del fatto, rilevandone l'indubbia gravità "sia per la pervicacia con cui sono state realizzate sia per l'ingente danno provocato ai creditori stante l'entità delle somme e beni distratti per un valore quantificabile in oltre 2.000.000 di euro", il giudice di merito, evidenziando che solamente una parte minima dei beni sottratti era stata recuperata dagli inquirenti, ha ritenuto dimostrato il concreto - ed attuale in considerazione della vicinanza nel tempo della loro commissione perpetuatasi anche dopo la cessazione della carica - pericolo di reiterazione criminosa, riferendosi, in particolare, alla possibile commissione, da parte dell'indagata, di reati della stessa specie al fine di assicurarsi la realizzazione del profitto dei reati oggetto del presente procedimento. Sul punto, ha altresì valorizzato l'esperienza e le competenze maturate dall'indagata nella titolarità e gestione, occulta, di società commerciali, anche operanti nel settore delle gare ad evidenza pubblica, come tali ancora potenzialmente sfruttabili per la reiterazione di analoghe condotte delittuose, anche mediante il ricorso a meccanismi interpositori di persona. 1.7. Quanto infine al motivo aggiunto, è solo il caso di osservare che il tribunale del riesame ha spiegato come l'omissione del GIP fosse da imputare a un mero errore materiale poiché dalle maglie della motivazione dell'ordinanza genetica di applicazione della misura si evince il positivo giudizio, dal medesimo compiuto, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche in relazione al reato di cui al capo 5 della rubrica; sicché alcuna riforma in peius del provvedimento impugnato emesso dal GIP può ritenersi intervenuta nel caso di specie laddove peraltro la stessa difesa non contesta che il contenuto della motivazione del GIP sia stato articolato nei termini indicati dal tribunale. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ric