CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Foggia il 21/10/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva già effettuato dal giudice di primo grado in applicazione dell'art. 69, comma quarto cod. pen., tenuto conto, quanto a questi aspetti del 'collegamento esistente tra quest'ultimo reato e i precedenti, significativo della prosecuzione di un percorso criminale iniziato da tempo, sintomatico della maggiore pericolosità sociale del ricorrente (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone; RV. 249163; Sez. 6, n.41365. del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.