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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 51466/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 5 dicembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che aveva riconosciuto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod pen. 2.

All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, mediante più azioni esecutive rispondenti allo stesso disegno criminoso, al fine di trarne profitto, tramite la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete.

Il reato contestato era aggravato sia dal fatto che l'imputato aveva usato violenza sull'oggetto materiale del reato sia dallOessere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.

3. Ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando l'erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli artt. 581 e 591 cod.proc.pen. (declaratoria di inammissibilità in ipotesi non previste dalla legge) e illogicità della motivazione ex art. 606, lett. b) e e), cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, pur sostenendo la genericità dei motivi d'appello, aira analizzato e risposto ai suddetti motivi.

La patologia dell'atto di appello era dunque esclusa dal fatto di avere egli individuato in detto atto il punto che5%intendeva devolvere alla cognizione del giudice di appello, specificando sia i motivi di dissenso rispetto alla motivazione contestata sia l'oggetto della diversa deliberazione auspicata.

4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con i motivi di appello l'imputato aveva contestato la propria responsabilità lamentando che il primo giudice non aveva correttamente valutato i documenti offerti a propria discolpa, quali i certificati di residenza storici, il contratto di locazione, la copia delle bollette.

L'atto di appello riporta il ragionamento seguito dal Tribunale, deducendo che gli argomenti addotti dal giudice di primo grado, puntualmente elencati (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) non erano idonei a scalfire la differente ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato e comprovata dai documenti prodotti.

3. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello, richiamandosi ai principi espressi dalla nota pronuncia a Sezioni unite n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268822.

Come noto, la pronuncia in questione ha definitivamente sancito il principio della specificità "estrinseca" dei motivi di appello, stabilendo che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

4. Tanto premesso la Corte territoriale, nonostante il puntuale richiamo sopra evidenziato, ha invece applicato il diverso principio (confutato, come si dirà, dalle medesime Sezioni unite Galtelli) secondo cui sarebbe inammissibile l'appello che " si limiti alla ripro posizione dei temi già valutati insufficienti e inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza" ( Sez. 6, n.25711 del 17 maggio 2016, Rv 26701, intervenuta peraltro su fattispecie radicalmente diversa, ossia di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado) .

La sentenza impugnata ha quindi incentrato il suo giudizio sulla piena idoneità degli elementi probatori esaminati dal primo giudice a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, e sulla insufficienza e inconferenza dei rilievi opposti dal predetto imputato odierno ricorrente, in quanto già esaminati dal Tribunale con adeguata motivazione.

Invero, la Corte territoriale, pur dichiarando l'appello inammissibile, ha affrontato, in base al ragionamento evidenziato, tutto il merito della vicenda processuale.

In particolare ha diffusamente rilevato come non fosse configurabile alcun deficit probatorio, contrariamente a quanto denunciato dall'appellante, aggiungendo che l'imputato era presente nell'immobile nel momento in cui era stato effettuato l'accertamento, aveva firmato il relativo verbale, aveva con ciò confermato il suo utilizzo del bene in qualità di convivente dell'intestataria del contratto, e ha conclusivamente ritenuto l'imputato responsabile di furto di energia elettrica poiché, pur non avendo materialmente realizzato la condotta di collegamento, se ne era consapevolmente avvantaggiato.

4. Così argomentando, la Corte palermitana mostra di confondere il requisito della specificità del motivo, nel senso sopra illustrato, con la riproposizione delle questioni oggetto del primo giudizio, correttamente confutate dal primo giudice, e la ritenuta manifesta infondatezza delle doglianze.

Come invece affermato dalla Sezioni Unite Galtelli, la riproposizione, attraverso l'appello, di questioni già di fatto dedotte in prima istanza e congruamente disattese, ovvero la ritenuta manifesta infondatezza delle questioni devolute, non sono causa di inammissibilità dell'appello.

Sul punto le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che la maggiore ampiezza dell'ambito di cognizione del giudizio d'appello rispetto al giudizio di cassazione comporta che" il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo.

Invece il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nella lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen.; con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera ripro posizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argomentativo della sentenza d'appello che ha valutato il fatto.

Per contro - lo si ribadisce - se nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.

In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.

La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Dunque, il giudice d'appello non potrà fare in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.". (così SU, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv268822, in motivazione).

5. Consegue a quanto esposto che, nel caso di specie, l'appello, che aveva certamente proposto questioni già affrontate dal primo giudice, ma con motivi che avevano specificamente individuato i punti della sentenza oggetto di doglianza, non poteva essere dichiarato inammissibile.

6. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, per l'ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 5 dicembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che aveva riconosciuto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod pen. 2. All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, mediante più azioni esecutive rispondenti allo stesso disegno criminoso, al fine di trarne profitto, tramite la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete. Il reato contestato era aggravato sia dal fatto che l'imputato aveva usato violenza sull'oggetto materiale del reato sia dallOessere stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. 3. Ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando l'erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli artt. 581 e 591 cod.proc.pen. (declaratoria di inammissibilità in ipotesi non previste dalla legge) e illogicità della motivazione ex art. 606, lett. b) e e), cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, pur sostenendo la genericità dei motivi d'appello, aira analizzato e risposto ai suddetti motivi. La patologia dell'atto di appello era dunque esclusa dal fatto di avere egli individuato in detto atto il punto che5%intendeva devolvere alla cognizione del giudice di appello, specificando sia i motivi di dissenso rispetto alla motivazione contestata sia l'oggetto della diversa deliberazione auspicata. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con i motivi di appello l'imputato aveva contestato la propria responsabilità lamentando che il primo giudice non aveva correttamente valutato i documenti offerti a propria discolpa, quali i certificati di residenza storici, il contratto di locazione, la copia delle bollette. L'atto di appello riporta il ragionamento seguito dal Tribunale, deducendo che gli argomenti addotti dal giudice di primo grado, puntualmente elencati (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) non erano idonei a scalfire la differente ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato e comprovata dai documenti prodotti. 3. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello, richiamandosi ai principi espressi dalla nota pronuncia a Sezioni unite n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268822. Come noto, la pronuncia in questione ha definitivamente sancito il principio della specificità "estrinseca" dei motivi di appello, stabilendo che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. 4. Tanto premesso la Corte territoriale, nonostante il puntuale richiamo sopra evidenziato, ha invece applicato il diverso principio (confutato, come si dirà, dalle medesime Sezioni unite Galtelli) secondo cui sarebbe inammissibile l'appello che " si limiti alla ripro posizione dei temi già valutati insufficienti e inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza" ( Sez. 6, n.25711 del 17 maggio 2016, Rv 26701, intervenuta peraltro su fattispecie radicalmente diversa, ossia di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado) . La sentenza impugnata ha quindi incentrato il suo giudizio sulla piena idoneità degli elementi probatori esaminati dal primo giudice a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, e sulla insufficienza e inconferenza dei rilievi opposti dal predetto imputato odierno ricorrente, in quanto già esaminati dal Tribunale con adeguata motivazione. Invero, la Corte territoriale, pur dichiarando l'appello inammissibile, ha affrontato, in base al ragionamento evidenziato, tutto il merito della vicenda processuale. In particolare ha diffusamente rilevato come non fosse configurabile alcun deficit probatorio, contrariamente a quanto denunciato dall'appellante, aggiungendo che l'imputato era presente nell'immobile nel momento in cui era stato effettuato l'accertamento, aveva firmato il relativo verbale, aveva con ciò confermato il suo utilizzo del bene in qualità di convivente dell'intestataria del contratto, e ha conclusivamente ritenuto l'imputato responsabile di furto di energia elettrica poiché, pur non avendo materialmente realizzato la condotta di collegamento, se ne era consapevolmente avvantaggiato. 4. Così argomentando, la Corte palermitana mostra di confondere il requisito della specificità del motivo, nel senso sopra illustrato, con la riproposizione delle questioni oggetto del primo giudizio, correttamente confutate dal primo giudice, e la ritenuta manifesta infondatezza delle doglianze. Come invece affermato dalla Sezioni Unite Galtelli, la riproposizione, attraverso l'appello, di questioni già di fatto dedotte in prima istanza e congruamente disattese, ovvero la ritenuta manifesta infondatezza delle questioni devolute, non sono causa di inammissibilità dell'appello. Sul punto le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che la maggiore ampiezza dell'ambito di cognizione del giudizio d'appello rispetto al giudizio di cassazione comporta che" il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Invece il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nella lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen.; con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera ripro posizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argomentativo della sentenza d'appello che ha valutato il fatto. Per contro - lo si ribadisce - se nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Dunque, il giudice d'appello non potrà fare in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.". (così SU, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv268822, in motivazione). 5. Consegue a quanto esposto che, nel caso di specie, l'appello, che aveva certamente proposto questioni già affrontate dal primo giudice, ma con motivi che avevano specificamente individuato i punti della sentenza oggetto di doglianza, non poteva essere dichiarato inammissibile. 6. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso. Roma,
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