CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria; ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica per intervenuta prescrizione degli stessi maturata prima della emissione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente tenuto conto della circostanza che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come nel caso di specie, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 e che, pertanto, nel calcolo dei termini di prescrizione rispetto a tali fattispecie deve tenersi conto dei periodi di sospensione decorrenti dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo non superiore ad un anno e sei mesi, nonché dell'ulteriore termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, anche in questo caso in misura non superiore ad un anno e sei mesi; ritenuto, inoltre, che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità della ricorrente, anche in relazione alla mancata verifica della sussumibilità della sua condotta nell'ipotesi della connivenza non punibile, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato viziodi aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha congruamente rilevato come dalle risultanze probatorie fosse emersa con certezza la prova della contraffazione della merce rinvenuta all'interno dell'abitazione degli imputati, adibita a vero e proprio opificio clandestino e come la partecipazione consapevole e volontaria nell'attività criminosa da parte della prevenuta risultasse dimostrata dalla circostanza che la stessa, all'atto della perquisizione, era stata trovata intenta alla lavorazione dei beni contraffatti mediante l'utilizzo di una pressa a caldo (si vedano le pagine 4 e 5, paragrafo 2.1, della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che - tenuto conto dei parametri vigenti - liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. P.Q P.Q.MDEPO „T iN C ACL 20 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa emeige