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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33577/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano, del 22.9.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP del Tribunale di Noia, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di tentata estorsione aggravata e di rapina aggravata loro in concorso ascritti e, con il vincolo della continuazione tra le due violazioni di legge, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa; aveva applicato ad entrambi le pene accessorie conseguenti alla entità di quelle principali e condannato gli stessi al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva comunque liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva;

2. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato i fatti come riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. ed ha rideterminato la pena inflitta all'Arena in mesi 6 di reclusione ed euro 150 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 di reclusione ed euro 100 di multa;

3. ricorrono per cassazione, con un unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia l'Arena che il Fanelli deducendo: 3.1 contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla attendibilità della persona offesa: rilevano che, con l'atto di appello, la difesa aveva censurato la valutazione di attendibilità della persona offesa messa in dubbio dalla captazione "liberatoria" eseguita all'interno del suo studio professionale; segnalano che, alla luce delle patenti omissioni da cui era caratterizzata la denunzia del D'Alia, la stessa Corte di appello ha ritenuto verosimile la versione degli imputati quanto alla intenzione di pervenire ad una soluzione transattiva risultando perciò illegittima una valutazione frazionata del narrato della persona offesa giudicata credibile sulle percosse ed il danneggiamento ed invece inadeguata sull'uso dell'arma; 3.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 336 e ssgg. cod. proc. pen. e 124 cod. pen.: osservano che la Corte di appello, avendo riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., non ha tuttavia considerato che si tratta di delitti perseguibili a querela di parte che il D'Alia non aveva mai formalizzato essendosi recato presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a sporgere una "denuncia orale"; segnalano che, dall'esame degli atti, non emerge la volontà di punizione dei responsabili, elemento indispensabile e qualificante la condizione di procedibilità e non suscettibile di essere integrata da espressioni di carattere generico e, certamente, dalla costituzione di parte civile che, ad ogni modo, sarebbe stata a tal fine intempestiva; 3.3 annullamento senza rinvio per intervenuta remissione della querela: rilevano che, ad ogni modo, dopo la sentenza impugnata, il difensore della persona offesa, a fine munito di procura speciale, aveva rimesso la querela nei confronti degli odierni imputati che, tramite il loro difensore e procuratore speciale, dichiaravano di accettarla;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, per essere i reati estinti per intervenuta remissione della querela.

1. Risulta, agli atti, che, in data 5.10.2022, il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]Alla, persona offesa nel procedimento in esame, con dichiarazione resa di fronte al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ha formalizzato la remissione della querela sporta a suo tempo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; costoro, tramite il proprio procuratore speciale, hanno dichiarato di voler accettare la remissione.

2. E' consolidato il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti).

3. Precluso l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna dei querelati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per i . remissione l ItiN querela.

Condanna gli imputati al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano, del 22.9.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP del Tribunale di Noia, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di tentata estorsione aggravata e di rapina aggravata loro in concorso ascritti e, con il vincolo della continuazione tra le due violazioni di legge, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa; aveva applicato ad entrambi le pene accessorie conseguenti alla entità di quelle principali e condannato gli stessi al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva comunque liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva; 2. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato i fatti come riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. ed ha rideterminato la pena inflitta all'Arena in mesi 6 di reclusione ed euro 150 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 di reclusione ed euro 100 di multa; 3. ricorrono per cassazione, con un unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia l'Arena che il Fanelli deducendo: 3.1 contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla attendibilità della persona offesa: rilevano che, con l'atto di appello, la difesa aveva censurato la valutazione di attendibilità della persona offesa messa in dubbio dalla captazione "liberatoria" eseguita all'interno del suo studio professionale; segnalano che, alla luce delle patenti omissioni da cui era caratterizzata la denunzia del D'Alia, la stessa Corte di appello ha ritenuto verosimile la versione degli imputati quanto alla intenzione di pervenire ad una soluzione transattiva risultando perciò illegittima una valutazione frazionata del narrato della persona offesa giudicata credibile sulle percosse ed il danneggiamento ed invece inadeguata sull'uso dell'arma; 3.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 336 e ssgg. cod. proc. pen. e 124 cod. pen.: osservano che la Corte di appello, avendo riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., non ha tuttavia considerato che si tratta di delitti perseguibili a querela di parte che il D'Alia non aveva mai formalizzato essendosi recato presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a sporgere una "denuncia orale"; segnalano che, dall'esame degli atti, non emerge la volontà di punizione dei responsabili, elemento indispensabile e qualificante la condizione di procedibilità e non suscettibile di essere integrata da espressioni di carattere generico e, certamente, dalla costituzione di parte civile che, ad ogni modo, sarebbe stata a tal fine intempestiva; 3.3 annullamento senza rinvio per intervenuta remissione della querela: rilevano che, ad ogni modo, dopo la sentenza impugnata, il difensore della persona offesa, a fine munito di procura speciale, aveva rimesso la querela nei confronti degli odierni imputati che, tramite il loro difensore e procuratore speciale, dichiaravano di accettarla; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, per essere i reati estinti per intervenuta remissione della querela. 1. Risulta, agli atti, che, in data 5.10.2022, il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]Alla, persona offesa nel procedimento in esame, con dichiarazione resa di fronte al [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ha formalizzato la remissione della querela sporta a suo tempo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; costoro, tramite il proprio procuratore speciale, hanno dichiarato di voler accettare la remissione. 2. E' consolidato il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 3. Precluso l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna dei querelati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per i . remissione l ItiN querela. Condanna gli imputati al pagament
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