CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 10/03/2020 e della conseguente sentenza del 13/11/2020; - le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della ricorrente, si è riportato ai motivi del ricorso ed ha insistito l'accoglimento di esso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2020 (dep. il 20 novembre 2020) la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 24 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Latina aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] CELLA per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado nonché avverso l'ordinanza con la quale, all'udienza del 10 marzo 2020, la Corte territoriale ne ha dichiarato l'assenza, articolando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 96, 97, commi 1 e 4, 178, comma 1, lettera c), 179, comma 1, 420-bis e 601 cod. proc. pen., nonché dagli artt. 1 decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, e 83 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, deducendo l'illegittimità della menzionata ordinanza in data 10 marzo 2020 poiché emessa nel corso di un'udienza celebrata in violazione della decretazione di urgenza e senza la presenza di alcun difensore; ed è stata altresì denunciata la mancata notifica all'imputata dell'avviso (rectius: della citazione a comparire) ex art. 601 cod. proc. pen. relativo all'udienza del 13 novembre 2020. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione dell'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., poiché erroneamente sarebbe stato ritenuto il concorso dell'imputata nella fabbricazione del documento falso in imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata. Il difensore ha dedotto: - di aver chiesto alla Corte d'appello di Roma, all'udienza del 13 novembre 2020, di rinnovare la citazione ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputata, poiché la precedente udienza (la prima) era stata celebrata in data 10 marzo 2020, ossia in piena fase emergenziale a cagione della pandemia da COVID-19, in assenza del difensore di fiducia della CELLA e senza neppure designare un difensore sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ragion per cui il rapporto processuale non poteva ritenersi regolarmente costituito e, pertanto, illegittimamente in quella sede si era disposto procedersi in assenza dell'imputata; - che la detta istanza difensiva è stata 'respinta, in quanto i Giudici d'appello hanno ritenuto regolarmente costituito il rapporto processuale all'udienza del 10 marzo 2020, nonostante in forza della richiamata decretazione d'urgenza essa non avrebbe dovuto essere celebrata (poiché rientrava nelle ipotesi obbligatorie inderogabili di rinvio d'ufficio) e nonostante, come esposto, nel corso di essa fosse stata dichiarata l'assenza dell'imputata in assenza del difensore; - che non è stata in alcun modo disposta la notifica all'imputata dell'avviso della celebrazione della successiva udienza del 13 novembre 2020; - con la conseguenza che si sarebbe determinata una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.1. Al fine di provvedere, occorre dare conto delle cadenze processuali come risultano dagli atti presenti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 — 01). Ebbene, consta che: - alla prima udienza celebrata in grado di appello, il 10 marzo 2020, alla sola presenza del Procuratore generale e senza nominare un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., dichiarata l'assenza dell'imputata, è stato disposto un rinvio d'ufficio in ossequio alle previsioni dell'allora vigente art. 1, comma 1, decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, all'udienza del 12 giugno 2020; - tale ultima udienza non è stata celebrata, poiché con provvedimento in data 19 maggio 2020 (dep. il 27 maggio 2020), sempre in relazione all'emergenza sanitaria, è stato disposto un differimento al 13 novembre 2020; - in data 5 ottobre 2020, facendo seguito al precedente, è stato reso un successivo provvedimento che ha ribadito il detto differimento e ne ha disposto la comunicazione del differimento al difensore a mezzo PEC, effettivamente eseguita il 6 ottobre 2020; - infine, all'udienza del 13 novembre 2020, presenti il Procuratore generale e il difensore, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione difensiva, che aveva dedotto la nullità della notifica all'imputata dell'avviso della trattazione del procedimento alla stessa udienza e ne aveva chiesto la rinnovazione, ritenendo già costituito il rapporto in forza della precedente declaratoria di assenza e , dopo la discussione, è stata resa la sentenza impugnata. 1.2. Tanto esposto, il motivo in esame è infondato per le dirimenti considerazioni che seguono a nulla rilevando quanto argomentato sul pungo dalla Corte di merito (atteso che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente»: Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). Nel caso in esame, alla luce delle censure difensive, deve ritenersi specificamente in contestazione che l'imputata sia stata ritualmente edotta della celebrazione del giudizio di appello all'udienza del 13 novembre 2020, alla quale esso è stato differito dopo l'originaria citazione per l'udienza del 10 marzo 2020 (della quale, come risulta in atti - ma tale dato non è negato dalla difesa - ella era stata ritualmente edotta). Sotto tale profilo non ha diretto rilievo il fatto che la prima udienza sia stata irritualmente celebrata il 10 marzo 2020 e la Corte di merito nel corso di essa abbia irritualmente provveduto, ma deve aversi riguardo alle previsioni poste dall'art. 83, commi 13 e 14, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi della normativa emergenziale, compresi - per quel che rileva - i provvedimenti di differimento delle udienze ex art. 83, comma 7, lett. g), cit., quale quello reso nel presente procedimento il 5 ottobre 2020, sono effettuate telematicamente; e quelle indirizzate agli imputati «sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia». Come esposto, nel caso di specie il difensore di fiducia ha ricevuto la notificazione del differimento del procedimento, in relazione all'emergenza pandemica, all'udienza al giorno 13 novembre 2020, con messaggio PEC ricevuto il 6 ottobre 2020. Dunque, l'imputata in tal modo è stata ritualmente edotta di tale differimento ed è, perciò, infondata la censura difensiva. 2. Con il secondo motivo, si è censurata la sentenza impugnata poiché avrebbe affermato la responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen., e non anche per l'ipotesi meno grave ipotesi dal comma 1 dello stesso articolo, affermandone il concorso nella fabbricazione dei documento falso; e ciò erroneamente valorizzando il fatto che su di esso fosse apposta la sua effigie e senza tenere conto dell'uso personale che ella intendeva farne (la difesa, al riguardo, ha rappresentato che il teste di polizia giudiziaria Giovanni RINALDI ha dichiarato che l'imputata «sembrava aver palesemente consegnato il documento per errore e non certo con l'intento di sostituirsi» a Rita ESTESO, ossia alla persona alla quale il documento, poi contraffatto con l'apposizione della fotografia della CELLA, era stato rilasciato). 2.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato, oltre che generico. Questa Corte ha già chiarito che «integra il reato di cui all'art. 497 -bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554); difatti, pur potendosi «ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione» (Sez. 5, n. 25659/2018). Il ricorso ha inteso censurare la sentenza impugnata sul punto mediante allegazioni difformi dal principio di diritto appena esposto e prive di specificità, poiché inerenti al tema - non conducente - dell'intenzione della CELLA di fare uso personale del documento. Difatti, «la fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 497 bis c.p. [...] prevede due condotte alternative» - accomunate dalla «partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave» -, ossia «la fabbricazione (o comunque la formazione) di un documento falso valido per l'espatrio [...] e la sua detenzione "fuori dei casi di uso personale"» (Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). Alla CELLA è stata ascritta la prima di esse e, dunque, nulla muterebbe la dedotta intenzione dell'imputata di usare personalmente il documento in discorso, dato che le ipotesi contemplate dall'art. 497 -bis, comma 1, cit. («applicabile a chi, nei casi di uso personale, detiene un documento falso alla cui formazione non abbia concorso) «vengono in rilievo esclusivamente nel caso di totale estraneità al circuito illecito delle contraffazioni, perciò punite con una fattispecie meno grave», che nella specie nei termini già richiamati è stata esclusa. 3. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processual