CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Laureana di Borrello avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in sede di appello cautelare quella della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in corso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per decorrenza del termine di fase. 2. Ha proposto ricorso Lannari con dichiarazione a propria firma, priva dei motivi. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen., oltre che del tutto privo di motivi. 4. Alla declaratoria de plano, consentita ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso