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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14961/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 giugno 2021 la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza dell'8 marzo 2017 del Tribunale di Chieti, in forza della quale, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati - oltre alle statuizioni civili in favore della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. - rispettivamente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro quattromila di multa il primo, e di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa il secondo per i reati - entrambi gli imputati - di cui agli artt. 81 capoverso, 110 e 349 cod. pen., e di cui all'art. 473 cod. pen. il solo [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo i ricorrenti, deducendo vizio motivazionale quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 349 cod. pen., hanno lamentato l'omessa motivazione circa le censure proposte in sede di gravame.

La Corte territoriale si era infatti limitata a richiamare le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre non aveva dato seguito ai rilievi dell'appello, secondo cui le dichiarazioni accusatorie del coimputato non sarebbero state congruenti con i rilievi di polizia giudiziaria, che non avevano accertato violazioni di sigilli nei mesi di novembre-dicembre 2013, laddove le manomissioni dovevano - in tesi - risalire al mese di ottobre 2013 successivamente al sequestro amministrativo dei cofani mortuari mentre, parimenti, non vi erano i timbri della [OSCURATO:SOCIETA] su detti oggetti, nonostante le contrarie affermazioni del dichiarante.

2.2. Col secondo motivo, quanto all'esistenza del reato di cui all'art. 473 cod. pen. e alle dichiarazioni parimenti accusatorie del coimputato (determinanti ai fini dell'affermazione di responsabilità), anche in tal caso vi era stata smentita da parte del militare della Guardia di finanza circa il preteso uso del timbro contraffatto della società [OSCURATO:SOCIETA], e in ordine alla riconducibilità della pretesa contraffazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Né la Corte territoriale aveva inteso prendere posizione sui rilievi formulati in relazione al mancato collegamento tra un cofano funebre rinvenuto a Pescara e la società di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era dipendente.

2.3. Col terzo motivo i ricorrenti hanno così ribadito che le condanne erano scaturite solamente dalle dichiarazioni del coimputato, prive di riscontri, ed invero - come inutilmente evidenziato in sede d'appello - vi era stata confusione tra utilizzabilità delle dichiarazioni e credibilità di quanto ivi affermato, laddove era ingenuo associare la credibilità del dichiarante al fatto di essersi sottoposto ad esame.

Né gli stessi timbri [OSCURATO:SOCIETA] erano stati rinvenuti nel corso dei sopralluoghi della Guardia di finanza, eseguiti a seguito dell'autodenuncia dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Col quarto motivo infine i ricorrenti hanno lamentato che, nonostante l'adesione del difensore, comunicata il 15 giugno 2021, all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali, era stata egualmente tenuta in sua assenza l'udienza del 25 ottobre (rectius giugno) 2021.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

La parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha dimesso note conclusionali. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini che precedono.

4.1. In primo luogo, peraltro, deve essere disatteso in ordine logico il quarto motivo di ricorso, in relazione alla celebrazione dell'udienza avanti al Giudice dell'appello nonostante la dichiarazione di astensione del difensore dell'imputato.

In proposito, infatti, è stato già osservato da questa Corte, ed il principio va senz'altro ribadito, che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067).

In specie la stessa parte ricorrente ha dato conto di avere comunicato la propria adesione all'astensione proclamata dalla Camere penali per il giorno 25 giugno 2021, ma non ha affatto sostenuto di avere richiesto la trattazione orale del procedimento (tant'è che, come si desume dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, erano state raccolte le conclusioni per iscritto del Procuratore generale e del difensore della parte civile, ai sensi proprio della normativa emergenziale e quindi della trattazione scritta del gravame).

4.2. Gli ulteriori tre motivi di doglianza possono essere invece esaminati congiuntamente, atteso che essi ripropongono le medesime questioni e le identiche censure alla sentenza impugnata.

4.2.1. In linea generale, infatti, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676).

Al contempo, ed ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151).

4.2.2. In proposito, a fronte delle doglianze formulate in sede di appello con particolare riferimento proprio all'assenza di valutazione della credibilità del a chiamante [OSCURATO:PERSONA] e della lamentata carenza di riscontri alle sue dichiarazioni, la sentenza impugnata ha ribadito la decisività delle dichiarazioni del coimputato, e ciò tanto in relazione all'avvenuta rimozione dei sigilli apposti, nei depositi di una società W.B. di [OSCURATO:PERSONA], ad alcuni cofani funebri già oggetto di sequestro amministrativo (e ciò tramite il successivo collocamento di timbri fasulli dei costruttori), quanto in ordine alla contraffazione del marchio registrato della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in ragione della deposizione di teste introdotto dalla stessa parte civile (che aveva ravvisato l'esistenza di cofani fasulli in Pescara) e dal rinvenimento di timbri contraffatti nella sede della società (ed invero consegnati dal [OSCURATO:PERSONA]).

4.2.3. In ragione di ciò, secondo la sentenza impugnata apparivano prive di fondamento le notazioni dedotte in appello, che non avrebbero scalfito gli elementi di prova a carico degli imputati diffusamente illustrati dalla prima sentenza.

4.2.4. Ciò posto, non può non essere rilevato - ai preliminari fini di verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione - che il primo Giudice ha attribuito tout court credibilità alle dichiarazioni del coimputato in quanto si era sottoposto ad esame dibattimentale, e che la sentenza impugnata, in definitiva, ha confermato la bontà della prima decisione liquidando come prive di fondamento le "notazioni" contenute nell'atto di appello (e riproposte col ricorso), senza tra l'altro farvi alcun esplicito riferimento.

A fronte in particolare della specifica questione proposta dall'appellante circa il rispetto di quanto disposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'argomento è stato negletto dal primo Giudice, ripreso dagli appellanti e sommariamente trattato dalla Corte territoriale, la quale per vero - quanto alle censure contenute nel gravame - si è limitata ad illustrare che l'appellante aveva insistito per l'insussistenza del fatto anche a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..

Per contro la Corte territoriale ha assunto come elementi di riscontro le dichiarazioni di un teste di parte civile e il rinvenimento di timbri della [OSCURATO:SOCIETA] presso la società del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Elementi contestati specificamente nel grado d'appello tanto con riferimento all'effettività del collegamento del riscontro con parte ricorrente e alla sua portata individualizzante, quanto avuto riguardo alla rispondenza a verità dei fatti.

4.3. A questo riguardo, proprio in considerazione dell'assai sintetico percorso argomentativo della sentenza impugnata, la proposta impugnazione non può essere considerata manifestamente infondata e quindi inammissibile, sì da non essere in grado di instaurare il relativo rapporto processuale.

4.4. Trattandosi di fatti risalenti al più al 30 ottobre 2013, va pertanto rilevata l'intervenuta prescrizione di sette anni e mezzo (anche se al termine così risultante del 30 aprile 2021 deve aggiungersi il periodo dal 25 maggio al 28 settembre 2016, attesa la sospensione del corso della prescrizione in ragione dell'adesione degli avvocati all'astensione proclamata dalle organizzazioni sindacali di categoria).

Va da sé che in ogni caso la causa estintiva deve considerarsi ampiamente maturata, ancor prima dell'arrivo del fascicolo nella Cancelleria di questa Suprema Corte (1. febbraio 2022).

5. Alla stregua dei rilievi che prevedono, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

La sentenza impugnata deve altresì essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 giugno 2021 la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza dell'8 marzo 2017 del Tribunale di Chieti, in forza della quale, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati - oltre alle statuizioni civili in favore della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. - rispettivamente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro quattromila di multa il primo, e di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa il secondo per i reati - entrambi gli imputati - di cui agli artt. 81 capoverso, 110 e 349 cod. pen., e di cui all'art. 473 cod. pen. il solo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti, deducendo vizio motivazionale quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 349 cod. pen., hanno lamentato l'omessa motivazione circa le censure proposte in sede di gravame. La Corte territoriale si era infatti limitata a richiamare le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre non aveva dato seguito ai rilievi dell'appello, secondo cui le dichiarazioni accusatorie del coimputato non sarebbero state congruenti con i rilievi di polizia giudiziaria, che non avevano accertato violazioni di sigilli nei mesi di novembre-dicembre 2013, laddove le manomissioni dovevano - in tesi - risalire al mese di ottobre 2013 successivamente al sequestro amministrativo dei cofani mortuari mentre, parimenti, non vi erano i timbri della [OSCURATO:SOCIETA] su detti oggetti, nonostante le contrarie affermazioni del dichiarante. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'esistenza del reato di cui all'art. 473 cod. pen. e alle dichiarazioni parimenti accusatorie del coimputato (determinanti ai fini dell'affermazione di responsabilità), anche in tal caso vi era stata smentita da parte del militare della Guardia di finanza circa il preteso uso del timbro contraffatto della società [OSCURATO:SOCIETA], e in ordine alla riconducibilità della pretesa contraffazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Né la Corte territoriale aveva inteso prendere posizione sui rilievi formulati in relazione al mancato collegamento tra un cofano funebre rinvenuto a Pescara e la società di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era dipendente. 2.3. Col terzo motivo i ricorrenti hanno così ribadito che le condanne erano scaturite solamente dalle dichiarazioni del coimputato, prive di riscontri, ed invero - come inutilmente evidenziato in sede d'appello - vi era stata confusione tra utilizzabilità delle dichiarazioni e credibilità di quanto ivi affermato, laddove era ingenuo associare la credibilità del dichiarante al fatto di essersi sottoposto ad esame. Né gli stessi timbri [OSCURATO:SOCIETA] erano stati rinvenuti nel corso dei sopralluoghi della Guardia di finanza, eseguiti a seguito dell'autodenuncia dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Col quarto motivo infine i ricorrenti hanno lamentato che, nonostante l'adesione del difensore, comunicata il 15 giugno 2021, all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali, era stata egualmente tenuta in sua assenza l'udienza del 25 ottobre (rectius giugno) 2021. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha dimesso note conclusionali. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini che precedono. 4.1. In primo luogo, peraltro, deve essere disatteso in ordine logico il quarto motivo di ricorso, in relazione alla celebrazione dell'udienza avanti al Giudice dell'appello nonostante la dichiarazione di astensione del difensore dell'imputato. In proposito, infatti, è stato già osservato da questa Corte, ed il principio va senz'altro ribadito, che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). In specie la stessa parte ricorrente ha dato conto di avere comunicato la propria adesione all'astensione proclamata dalla Camere penali per il giorno 25 giugno 2021, ma non ha affatto sostenuto di avere richiesto la trattazione orale del procedimento (tant'è che, come si desume dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, erano state raccolte le conclusioni per iscritto del Procuratore generale e del difensore della parte civile, ai sensi proprio della normativa emergenziale e quindi della trattazione scritta del gravame). 4.2. Gli ulteriori tre motivi di doglianza possono essere invece esaminati congiuntamente, atteso che essi ripropongono le medesime questioni e le identiche censure alla sentenza impugnata. 4.2.1. In linea generale, infatti, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676). Al contempo, ed ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151). 4.2.2. In proposito, a fronte delle doglianze formulate in sede di appello con particolare riferimento proprio all'assenza di valutazione della credibilità del a chiamante [OSCURATO:PERSONA] e della lamentata carenza di riscontri alle sue dichiarazioni, la sentenza impugnata ha ribadito la decisività delle dichiarazioni del coimputato, e ciò tanto in relazione all'avvenuta rimozione dei sigilli apposti, nei depositi di una società W.B. di [OSCURATO:PERSONA], ad alcuni cofani funebri già oggetto di sequestro amministrativo (e ciò tramite il successivo collocamento di timbri fasulli dei costruttori), quanto in ordine alla contraffazione del marchio registrato della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in ragione della deposizione di teste introdotto dalla stessa parte civile (che aveva ravvisato l'esistenza di cofani fasulli in Pescara) e dal rinvenimento di timbri contraffatti nella sede della società (ed invero consegnati dal [OSCURATO:PERSONA]). 4.2.3. In ragione di ciò, secondo la sentenza impugnata apparivano prive di fondamento le notazioni dedotte in appello, che non avrebbero scalfito gli elementi di prova a carico degli imputati diffusamente illustrati dalla prima sentenza. 4.2.4. Ciò posto, non può non essere rilevato - ai preliminari fini di verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione - che il primo Giudice ha attribuito tout court credibilità alle dichiarazioni del coimputato in quanto si era sottoposto ad esame dibattimentale, e che la sentenza impugnata, in definitiva, ha confermato la bontà della prima decisione liquidando come prive di fondamento le "notazioni" contenute nell'atto di appello (e riproposte col ricorso), senza tra l'altro farvi alcun esplicito riferimento. A fronte in particolare della specifica questione proposta dall'appellante circa il rispetto di quanto disposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'argomento è stato negletto dal primo Giudice, ripreso dagli appellanti e sommariamente trattato dalla Corte territoriale, la quale per vero - quanto alle censure contenute nel gravame - si è limitata ad illustrare che l'appellante aveva insistito per l'insussistenza del fatto anche a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. Per contro la Corte territoriale ha assunto come elementi di riscontro le dichiarazioni di un teste di parte civile e il rinvenimento di timbri della [OSCURATO:SOCIETA] presso la società del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Elementi contestati specificamente nel grado d'appello tanto con riferimento all'effettività del collegamento del riscontro con parte ricorrente e alla sua portata individualizzante, quanto avuto riguardo alla rispondenza a verità dei fatti. 4.3. A questo riguardo, proprio in considerazione dell'assai sintetico percorso argomentativo della sentenza impugnata, la proposta impugnazione non può essere considerata manifestamente infondata e quindi inammissibile, sì da non essere in grado di instaurare il relativo rapporto processuale. 4.4. Trattandosi di fatti risalenti al più al 30 ottobre 2013, va pertanto rilevata l'intervenuta prescrizione di sette anni e mezzo (anche se al termine così risultante del 30 aprile 2021 deve aggiungersi il periodo dal 25 maggio al 28 settembre 2016, attesa la sospensione del corso della prescrizione in ragione dell'adesione degli avvocati all'astensione proclamata dalle organizzazioni sindacali di categoria). Va da sé che in ogni caso la causa estintiva deve considerarsi ampiamente maturata, ancor prima dell'arrivo del fascicolo nella Cancelleria di questa Suprema Corte (1. febbraio 2022). 5. Alla stregua dei rilievi che prevedono, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. La sentenza impugnata deve altresì essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione d
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