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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 16824/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1723/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Afragola p.zza Gianturco n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.3289/2022depositata il 13/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in quanto parte resistente, pur avendo proceduto alla non dovuta notifica del controricorso, lo ha depositato in data 28 febbraio 2023, cioè oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2023, decorso dalla notifica del ricorso, avvenuta il 12 gennaio 2023, con la conseguenza che esso deve considerarsi inammissibile; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 05/06/2024.

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1723/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Afragola p.zza Gianturco n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.3289/2022depositata il 13/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in quanto parte resistente, pur avendo proceduto alla non dovuta notifica del controricorso, lo ha depositato in data 28 febbraio 2023, cioè oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2023, decorso dalla notifica del ricorso, avvenuta il 12 gennaio 2023, con la conseguenza che esso deve considerarsi inammissibile; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/06/2024. Il P
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