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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:568
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 16 ottobre 2008 1 ( 1 ) Cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P Coop de [OSCURATO:PERSONA] et Viande, già denominata Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) e Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) e altri contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Riapertura della fase orale – Impugnazione – Concorrenza – Art. 81, n. 1, CE – Intesa – Carni bovine – Sospensioni delle importazioni – Fissazione di una tabella di prezzi sindacale – Ammende – Determinazione del massimale di un’ammenda – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Presa in considerazione della cifra d’affari dei membri di un’associazione di imprese»

1. Con le loro impugnazioni la Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande, già denominata Fédération nationale de coopération bétail et viande (causa C‑101/07 P), e la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait, nonché les Jeunes agriculteurs (causa C‑110/07 P), chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2006, cause riunite T‑217/03 e T‑245/03, FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑4987), con cui il Tribunale, da un lato, ha ridotto l’ammenda loro inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee con decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12) e, dall’altro, ha respinto in sostanza i ricorsi diretti all’annullamento di tale decisione.

2. Con decisione 29 gennaio 2008, la Corte ha rinviato le due cause dinanzi alla Terza Sezione, composta dal sig.

A. Rosas, presidente della Terza Sezione, dai sigg.

U. Lõhmus (relatore), J. Klučka, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], giudici.

Non avendo nessuna delle parti chiesto di presentare osservazioni orali, la Corte ha deciso di statuire senza udienza al riguardo.

3. Ho pronunciato le mie prime conclusioni nelle cause in esame il 17 aprile 2008, data in cui la fase orale è stata chiusa.

4. Essendo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impegnata, la Corte (Terza Sezione), con ordinanza 2 ottobre 2008, ha deciso di sostituirla con il sig.

J.N. [OSCURATO:PERSONA] e ha riaperto la fase orale, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura.

5. Non essendo stata indetta una nuova udienza, non ho nulla da aggiungere alle mie conclusioni del 17 aprile 2008.

I – Conclusione

6. Pertanto, a mio avviso, la Corte dovrebbe: 1) respingere le impugnazioni; 2) condannare la Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande alle spese nella causa C‑101/07 P e condannare la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait e les Jeunes agriculteurs alle spese nella causa C‑110/07 P; 3) condannare la Repubblica francese a sostenere le proprie spese. 1 – Lingua originale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 16 ottobre 2008 1 ( 1 ) Cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P Coop de [OSCURATO:PERSONA] et Viande, già denominata Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) e Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) e altri contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Riapertura della fase orale – Impugnazione – Concorrenza – Art. 81, n. 1, CE – Intesa – Carni bovine – Sospensioni delle importazioni – Fissazione di una tabella di prezzi sindacale – Ammende – Determinazione del massimale di un’ammenda – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Presa in considerazione della cifra d’affari dei membri di un’associazione di imprese» 1. Con le loro impugnazioni la Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande, già denominata Fédération nationale de coopération bétail et viande (causa C‑101/07 P), e la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait, nonché les Jeunes agriculteurs (causa C‑110/07 P), chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2006, cause riunite T‑217/03 e T‑245/03, FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4987), con cui il Tribunale, da un lato, ha ridotto l’ammenda loro inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee con decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12) e, dall’altro, ha respinto in sostanza i ricorsi diretti all’annullamento di tale decisione. 2. Con decisione 29 gennaio 2008, la Corte ha rinviato le due cause dinanzi alla Terza Sezione, composta dal sig. A. Rosas, presidente della Terza Sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore), J. Klučka, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], giudici. Non avendo nessuna delle parti chiesto di presentare osservazioni orali, la Corte ha deciso di statuire senza udienza al riguardo. 3. Ho pronunciato le mie prime conclusioni nelle cause in esame il 17 aprile 2008, data in cui la fase orale è stata chiusa. 4. Essendo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impegnata, la Corte (Terza Sezione), con ordinanza 2 ottobre 2008, ha deciso di sostituirla con il sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA] e ha riaperto la fase orale, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura. 5. Non essendo stata indetta una nuova udienza, non ho nulla da aggiungere alle mie conclusioni del 17 aprile 2008. I – Conclusione 6. Pertanto, a mio avviso, la Corte dovrebbe: 1)      respingere le impugnazioni; 2)      condannare la Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande alle spese nella causa C‑101/07 P e condannare la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait e les Jeunes agriculteurs alle spese nella causa C‑110/07 P; 3)      condannare la Repubblica francese a sostenere le proprie spese. 1 – Lingua originale: il francese.
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