CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 17915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:PERSONA] n. 201, èelettivamente domiciliata;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro-tempore;- Intimata -- avverso la sentenza n. 3215/2024 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado del Lazio, sez. 17, in data 14/5/2024 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19746/2024Numero sezionale 4126/2026Numero di raccolta generale 17915/2026Data pubblicazione 04/06/20261.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, avverso una comunicazione di fermo amministrativoriferita a pregresse cartelle esattoriali per vari tributi, deducendo lamancata notificazione degli atti presupposti. Con sentenza n. 541/2013,l’adita Commissione accoglieva la domanda e annullava il provvedimento,pronunziando la compensazione delle spese di lite tra le parti. L'appellointerposto dalla Massaro, avente ad oggetto unicamente la statuizione dicompensazione delle spese, veniva rigettato dalla Commissione tributariaregionale del Lazio con sentenza n. 3930/2015.Con ordinanza n. 3917 del 14 febbraio 2017, questa Corteaccoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, rilevando l’errore in cuiera incorsa la Commissione regionale nel ritenere corretta la sentenza diprimo grado, malgrado non fossero state specificate le ragioni delladisposta compensazione delle spese per giusti motivi, e nell’affermare chedette ragioni potessero evincersi dalla motivazione e da tutte le vicendeprocessuali. Al giudizio, infatti, iniziato pacificamente dopo l’introduzionedella novella, era applicabile il nuovo disposto dell’art. 92 c.p.c. e lecircostanze indicate nella sentenza, del tutto generiche, non consentivano,comunque, l’individuazione di concrete ragioni gravi ed eccezionalilegittimanti la compensazione. Rinviava quindi alla Commissione tributariaregionale del Lazio, perché provvedesse al riesame adeguandosi ai principiindicati. Tempestivamente riassunta la lite, l’adita Corte regionale, consentenza n. 3215 depositata il 15 maggio 2024, pronunciava la condannadella parte resistente al pagamento delle spese del giudizio “già celebratoinnanzi alla C.T.R. del Lazio nella misura indicata (euro 800,00)” e allespese del giudizio di rinvio, liquidate nella misura di euro 900,00, oltrespese generali e accessori di legge.Numero registro generale 19746/2024Numero sezionale 4126/2026Numero di raccolta generale 17915/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la contribuente,formulando tre motivi.3. Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazionedegli artt. 15 D. Lgs. 546/1992, artt. 112-384 c.p.c. con riferimento allaomessa regolamentazione delle spese del I grado del giudizio e del gradodi legittimità in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, la ricorrente censura lasentenza impugnata per avere del tutto omesso la Corte regionale diliquidare le spese di lite in relazione al giudizio di primo grado e al giudiziodi legittimità.1.1. La censura è fondata.Il dato da cui muovere è rappresentato dall’ordinanza rescindente diquesta Corte, n. 3917/2017, che, nell’accogliere il motivo di ricorsoriguardante la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ecassando sul punto la gravata sentenza, ha demandato al giudice di rinviodi riesaminare il profilo di censura riferito alla pronunziata compensazionedelle spese del giudizio di primo grado e di determinare anche le spesedel giudizio di legittimità.La Corte di giustizia tributaria, in sede di rinvio, pur avendo accoltol’appello della contribuente uniformandosi al decisum dell’ordinanza, si ètuttavia limitata alla liquidazione delle spese del giudizio d’appello e delgiudizio di rinvio, omettendo di pronunziare sulle spese del giudizio diprimo grado e su quelle del giudizio di legittimità, rimesse alla suadeterminazione. È quindi evidente che la sentenza impugnata, nonavendo provveduto alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, siaincorsa nelle dedotte violazioni.Numero registro generale 19746/2024Numero sezionale 4126/2026Numero di raccolta generale 17915/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazionedell’art. 15 D.Lgs. 546/1992, art. 75 disp. att. C.p.c., art. 4 decretoministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia e delle tabelle1-2 dei parametri ad esso allegate e successive modifiche in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.“, la ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui, con riferimento al primo grado di giudizio e al giudizio dilegittimità, ha omesso di operare la liquidazione dei relativi compensi, enella parte in cui, con riguardo al giudizio d’appello e al giudizio di rinvio,si è discostata in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri previstidal D.M. di riferimento, vigenti al momento dello svolgimento dell’attivitàprofessionale, senza articolare alcuna motivazione a fondamento.3. Con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazionedell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero dellaGiustizia, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 e delletabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 D. Lgs. 546/1992, conriferimento al grado di appello e al grado di rinvio in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha liquidato, in relazione al giudizio d’appello e al giudizio di rinvio, lespese processuali in maniera cumulativa – senza distinzione tra le variefasi di ciascun giudizio – e nella parte in cui ha determinato i compensi inmisura inferiore ai medi ed anche ai minimi tariffari, senza indicare inalcun modo le ragioni di tale riduzione e nonostante il deposito di specificanota spese.4. Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiuntotermini che seguono.4.1. La Corte di giustizia tributaria, chiamata, in sede di rinvio, ariesaminare il profilo di censura relativo alla compensazione delle spese ea regolare le spese del giudizio di legittimità, ha condannato l’ADER aNumero registro generale 19746/2024Numero sezionale 4126/2026Numero di raccolta generale 17915/2026Data pubblicazione 04/06/2026rifondere alla ricorrente – rispettivamente – euro 800,00 per il giudizio diappello ed euro 900,00 per il giudizio di rinvio, a fronte di “note spese” (ilcui contenuto risulta trasfuso in ricorso in ossequio al canonedell'autosufficienza), che le quantificavano in euro 4.084,00 (di cui euro120,00 per esborsi) ed in euro 4.084,00 (di cui euro 120,00 per esborsi),senza motivare minimamente le ragioni del (peraltro) significativodiscostamento.4.2. Ciò in evidente violazione del principio - al quale questo collegiointende dare continuità - secondo cui, in presenza di nota spese specificaprodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad unaliquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelliesposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione oeliminazione delle voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraversoil sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità dellaliquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge,nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe(Così da ultimo Cass. 27268/2025; 19718/2025; in precedenza,22762/2023; 727/2023; 4689/2018).4.3. Obbligo cui la Corte di merito non ha assolto, mancando deltutto la motivazione alla base della decisione di discostarsi dalle notespese prodotte, sia per i compensi che per gli esborsi (cui non fa neppuremenzione).4.4. Inoltre, per effetto della modifica dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 adopera dell'art. 1, comma 1, lettera a), D.M. n. 37/2018 (che permaneanche a seguito del D.M. 13 agosto 2022, n. 147) applicabile alla presentefattispecie, non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite,scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglioneapplicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi di carattereinderogabile (Cass. 8097/2026; 20600/2025; 20153/2025; 25790/2024;Numero registro generale 19746/2024Numero sezionale 4126/2026Numero di raccolta generale 17915/2026Data pubblicazione 04/06/202625789/2024; 25732/2024; 11102/2024; 29184/2023; 10438/2023;9815/2023; 9690/2021). In particolare, il D.M. n. 37/2018, entrato invigore il 27 aprile 2018, integrando i parametri per la determinazione deicompensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale(rispettivamente con gli artt. 4 e 19), ha precisato che la riduzione,rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore allamisura del 50% (e per la sola fase istruttoria fino al 70%). Lemodificazioni al D.M. n. 55 del 2014, introdotte mediante il D.M. n. 147del 2022 - secondo cui ai fini della liquidazione del compenso, il giudicetiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazionedei parametri generali possono essere aumentati fino al 50 per cento,ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento -non hanno inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede diliquidazione giudiziale (Cass., n. 24993/2023 – RV 671474 – 01).4.5. A tali disposizioni non si è attenuta la Corte regionale, avendoriconosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valore della causa(pari a euro 7.699,95, corrispondente all’importo dei crediti tributari),somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentualeconsentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, nel testonovellato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 (Cass. 23873/2021;Cass. 19482/2018; Cass. 6306/2016), scendendo addirittura al di sottodei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valoreda euro 5.201,00 a euro 26.200,00.5. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorsopuò trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 19746/2024Numero sezionale 4126/2026Numero di raccolta generale 17915/2026Data pubblicazione 04/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione,anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.5.2026.Il PresidenteMilena Balsamo