CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 14259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di Appello di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che ha chiesto che il ricorso venga annullato con rinvio per erronea scelta della pena base; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza emessa in data 01/03/2013 dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per Miceli, ritenuta l'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. prevalente sulla recidiva, nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 180,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo di ricorso qui enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza della norma penale di cui combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 69 cod. pen. quanto al computo della pena esitato dal giudizio di prevalenza della circostanza attenuante indipendente di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. sulla contestata recidiva; la decisione impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso, ha bilanciato la circostanza attenuante indipendente di cui all'art. 648 cpv cod. pen. in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva tenuto conto della sentenza della Corte cost. 105 del 2014; tuttavia nel computo effettuato la pena base è stata identificata nella cornice edittale della fattispecie non attenuata dell'art. 648 cod. pen., ridotta poi per l'indicata attenuante ed ulteriormente ridotta per il rito, senza tenere conto che la fattispecie di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria; occorreva determinare la pena muovendo dalla autonoma cornice edittale della circostanza indipendente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso proposto è fondato. Come correttamente indicato dalla difesa, nelle proprie deduzioni, e confermato dalle conclusioni del Procuratore generale, la Corte di appello nel computo della pena ha erroneamente richiamato quale pena base la pena di cui all'art. 648 cod. pen. e non la pena ritenuta in motivazione di cui all'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. cod. pen. Occorre in tal senso ricordare come, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.(Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675-01, che ha nel caso concreto evidenziato che l'applicazione dell'aumento per la recidiva ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione; nonché Sez. 2, n. 1845 del 17/01/2013, Pg/ Cacciaglia, Rv. 258479-01). Nel caso concreto la Corte di appello ha determinato il trattamento sanzionatorio "ritenuta l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. prevalente rispetto alla recidiva contestata, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 105 del 18 aprile 2014, così ridetermina la pena: pena base anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa, ridotta per l'indicata attenuante ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 390 di multa, ridotta per il rito a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 260 di multa". È ben vero che astrattamente la pena di anni due di reclusione rientra nell'ambito sanzionatorio di cui all'art. 648 cpv, sebbene molto al di sopra della pena base (il che avrebbe richiesto una specifica ed adeguata motivazione sul punto), mentre altrettanto non può dirsi per la misura della pena pecuniaria, tuttavia proprio il computo riportato in sentenza, con la successiva riduzione "per l'indicata attenuante" dimostra che il giudice non ha preso in considerazione, come avrebbe dovuto, la forbice edittale prevista dalla ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen., ma è partito nel computo della pena dalla pena base dell'art. 648, comma primo, cod. pen., mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione, una volta effettuato il giudizio di bilanciamento nei termini indicati, direttamente la pena riferibile alla riconosciuta ipotesi attenuata. 2. Conseguentemente, confermata nel resto la decisione impugnata, deve essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul computo della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in data 8 febbraio 2022 Il Consigliere est. Mar