CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria, peraltro tardiva; ritenuto che tutti i motivi di ricorso costituiscono mera (ed ennesima) rielaborazione del merito, operazione non consentita a questa Corte; la loro ripetitività, inoltre, li condanna alla genericità, poiché non si confrontano adeguatamente con la motivazione; osservato, in particolare, che: - tra pg. 3 e 4, e ancora poi a pg. 6, la Corte spiega in maniera approfondita le ragioni poste a fondamento della decisione ed in particolare la credibilità della persona offesa (primo motivo); - a pg. 6 viene data giustificazione della tempistica, contestata in maniera insistita, ma non convincente dal secondo motivo di ricorso, che addirittura (nel paragrafo centrale di pg. 14) pare confondere la misura lineare (30 chilometri) con la superficie; - il terzo motivo è una generica doglianza, priva di reale addentellato con la motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il