CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02789/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23012/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , la primain proprio e tutti in qualità di ered i d i [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 735 / 20 2 2 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 15 / 6 /20 2 2 ; udita la relazione della causa sv olta nella camera di consiglio del 10/12/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 1 5 / 6 /202 2 , la C orte d’appello di Brescia , tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudicedi primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]a l risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] (la prima in proprio e tutti in qualità di ered i di [OSCURATO:PERSONA] ) in conseguenza dell'incendio dell’immobile originariamenteconcesso in locazione da [OSCURATO:PERSONA] e Mario GiuseppeAnesa alla [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; conla stessa decisione, la corte territoriale ha altresì confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al parziale pagamento di tale risarcimentoin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (surrogatasi nel credito risarcitorio degli originari attori limitatamente a quanto agli stessi precedentementecorrisposto), nonché nella parte in cui ha accertato l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di manlevare [OSCURATO:PERSONA] da quantotenuto a versare alle controparti;Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato la responsabilitàrisarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di alcuna prova idoneaad attestare la riconducibilità dell’incendio dell’immobile locato ad una specifica causa non imputabile alla società conduttrice , sottolineando,inoltre, la congruità dell’importo risarcitorio stimato dal primogiudice, avendo lo stesso fondato la propria decisione sulla base diuna consulenza tecnica d’ufficio pienamente corrett a e condivisibil e, avuto particolare riguardo a ll a necessità di disporre l’integral e riparazionedel danno subito dai locatori ; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; GiuseppinaBarzaghi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la prima in proprio e tutti in qualità di ered i d i [OSCURATO:PERSONA] ) resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sulla basedi un unico motivo di impugnazione ; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese in questa sede; la società ricorrente, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] (la prima in proprio e tutti in qualità di ered i diMario [OSCURATO:PERSONA] ) hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrent e censura la sentenza impugnata per v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolaredegli artt. 1588, 1218 cc, nonché dell’art. 2729 cc. anche conriferimento all ’ art. 116 c . p . c ., nonché alle risultanze probatorie su unfatto decisivo della controversia ( in relazione all’ art. 360 n n. 3 e 5 Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto delle doglianze svolte dall’odierna ricorrente in ordine agli obblighi di custodia e alla diligenza della società conduttrice, con particolare riguardoal valore significativo degli indici d ’ indole presuntiva richiamati in ricorso, di per sé idone i a comprovare l’effettiva natura di causa fortuita, imprevedibile e inevitabile , dell’incendio sviluppatosi a carico dell’immobilelocato, come tale non imputabile a carico del conduttore , aisensi dell’art. 1588 c.c. ; ilmotivo è inammissibile ; dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’evocazione,da parte della società ricorrente, del vizio di cui all’art.360,n. 5 c.p.c. , avendo la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sull a base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata , con la conseguente applicazione del divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ai sensidel quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360; del pari inammissibile deve ritenersi la denunciata violazione dei parametrinormativi richiamati dalla ricorrente ; alriguardo, varrà sottolineare come, attraverso la proposizione del motivoin esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – sì si è limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso,insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti;Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ladescritta struttura dell’illustrazione evidenzia come la censura di violazione dell’art. 2729 c.c. risulti dedotta senza rispettare i criteri indicatia suo tempo, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1785 del 2018 (cfr. i parr.4 e ss. ) ; da ultimo, dev’essere rimarcata l’inammissibilità della censurata violazionedegli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; al riguardo, varrà evidenziare come la censura illustrata dal la ricorrentenon contenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c.e di quello dell'art. 11 6 c.p.c., essendosi l’istante sostanzialmente limitata a denunciare , ancora una volta, una pretesa erronea valutazionedi risultanze probatorie ; sulpunto, è appena il caso di richiamare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa C orte di legittimità, ai sensi del quale la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura se il giu dice di merito applica laregola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèattribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne eraonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni , mentre detta violazione nonsi può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentitadal paradigma dell ’ art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ . A sua volta, la violazione dell'art. 116 c.p.c.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘ prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppureil valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre,ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( cfr., ex plurimis , Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018,Rv. 650892 - 01) ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 1589 c . c. in relazione a gli art t . 1223 e 1908 c . c. (riguardo all’ art. 360 n n . 3 e c . p . c . ) , per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, nel caso di specie , il quantum risarcibile nondovesse essere contenuto nei limiti di valore del bene danneggiato , dovendo, per converso, avere per oggetto l’intero pregiudizio , ed esserequindi corrisposto in base al valore di ricostruzione dell’immobile enon a quello riconoscibile all’epoca dell’incendio , e per aver omesso di verificare un fatto decisivo quale la tipologia dell’intervento di sistemazione in ragione dei quattro diversi computi metrici dei vari peritidi parte, con conseguenze sulla quantificazione del danno ; ilmotivo è inammissibile; dev’essere in primo luogo rilevata, anche in relazione a questo secondomotivo, l’inammissibilità dell’evocazione del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. operata dalla ricorrente in relazione alla seconda parte delmotivo, trattandosi, ancora una volta, della contestazione, sotto il profilodel vizio di motivazione, di una c.d. doppia decisione conforme dimerito che, ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c. limita l’ammissibilità della Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri criticadella decisione d’appello ai soli vizi diversi dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; nelresto, la censura in esame, lungi dal concentrarsi sulla disamina della questioni di diritto in ipotesi prospettabili, si esaurisce nell’evocazione di una serie di risultanze probatorie di cui viene lamentatal’erronea od omessa valutazione, ancora una volta secondo itermini di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; peraltro,tali doglianze appaiono argomentate senza il preliminare rispettodegli oneri di allegazione , anche indiretti, imposti dall’art. 366 n.6 c.p.c.; al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto lasingola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006,Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto a fornire ne l ricorso l’indicazione specifica e, dunque, puntuale de gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate,non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 - 01) ; nellaviolazione di tali principi dev e ritenersi incors a la ricorrent e conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che la stess a , nel dolersi Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri chela corte d’appello avrebbe erroneamente apprezzato gli elementi istruttori attestanti i termini dell’entità risarcitoria riconosciuta in favore della controparte dal giudice di merito , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore , con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare - ove mai ammissibile in sede di legittimità - la concludenzadelle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza delmotivo d’impugnazione proposto ; con l’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] , PietroAnesa e [OSCURATO:PERSONA] (la prima in proprio e tutti in qualità dieredi d i [OSCURATO:PERSONA] ) si dolgono della nullità della sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello incidentale avanzato illo tempre d agli odierni ricorrentiin relazione al punto concernente la mancata condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. chiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] a indennizzare gli odierni ricorrenti anche in relazione alla perdita dei beni presenti all’interno dell’immobile incendiato, nonché in relazione alle conseguenze dannose derivate dalla sospensione dell’attività produttivasvolta all’interno di tale immobile; ilricorso incidentale è inefficace; al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso incidentaletardivo proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2,ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale percassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi chelo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri principale) (cfr., ex plurimis , Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021,Rv. 661757 - 01) ; nelcaso di specie, rilevata l’inammissibilità dei motivi proposti con il ricorso principale, il ricorso incidentale, avendo assunto natura di impugnazione incidentale tardiva ( tenuto conto dell’avvenuta notificazionedel ricorso principale in data 16/9/2022, ossia nell’ ultimo giorno utile del termine breve per l’impugnazione della sentenza d’appello notificata in data 17/6/2022) , dev’essere dichiarato inefficace; sullabase di tali premesse , dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposit ivo anche con riguardo alle spese da riconoscere in favore dei rico rrenti incidentali; atale ultimo riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, incaso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentaletardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod.proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla solaparte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentalevi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalitàcon riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizioè da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale ( Sez. 3,Sentenza n. 4074 del 20/02/2014 , Rv. 630196 - 01) ; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso Cameradi consiglio del 10 dice mbre 2024 – R.G. n. 23012/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri principale, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed i nefficace il ricorso incidentale. Condannala ricorrent e principale al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente , delle spese del presente giudizio, liquidate , quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi euro 4.000,00 oltre allespese forfettarie nella misura del 15