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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 31613/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna del 12 dicembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 116, commi 15 e 17, cod. strada.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. pp. 4 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. 2.1.

Con specifico riguardo al reato contestato ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, poi, deve essere ribadito come la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non sia applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812-01).

Per come diffusamente esplicato nell'indicata decisione, infatti, il reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un'incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che, per l'appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna del 12 dicembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 116, commi 15 e 17, cod. strada. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. pp. 4 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. 2.1. Con specifico riguardo al reato contestato ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, poi, deve essere ribadito come la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non sia applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812-01). Per come diffusamente esplicato nell'indicata decisione, infatti, il reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un'incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che, per l'appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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