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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29771/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché meramente reiterativi, oppositivi e diretti a prospettare una non consentita lettura alternativa della condotta del Montaperto, riducendola ad un mero sfogo; considerato che il primo e il secondo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per l'idoneità della minaccia di violenza fisica, chiaramente finalizzata nel contesto descritto ad evitare ogni controlloAa_coartare gli operanti; pag. 3-4 in relazione alla valenza offensiva del decoro e del prestigio degli operanti dell'espressione utilizzata dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere é-'tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché meramente reiterativi, oppositivi e diretti a prospettare una non consentita lettura alternativa della condotta del Montaperto, riducendola ad un mero sfogo; considerato che il primo e il secondo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale per l'idoneità della minaccia di violenza fisica, chiaramente finalizzata nel contesto descritto ad evitare ogni controlloAa_coartare gli operanti; pag. 3-4 in relazione alla valenza offensiva del decoro e del prestigio degli operanti dell'espressione utilizzata dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere é-'tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris