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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 17876/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21286/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ISA, [OSCURATO:PERSONA] eRENATO D'ISA; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2113/2018 depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. La ditta D’[OSCURATO:PERSONA] citava innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare, previa risoluzione del contratto intercorso tra le parti, al pagamento della somma di € 40.394,00, in riferimento a lavorazionied opere eseguite dall’attore per conto e nell’interesse del convenuto per la ristrutturazione dell’immobile sito in Napoli,via Amedeo di Savoia, n. 214.

L’attrice deduceva che nel corso del rapporto contrattuale il convenuto aveva commissionato anche alcuni lavori ulteriori , non corrispondendoper intero l’importo delle lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice, la quale a causa dell’asserita inadempienza aveva interrotto le lavorazioni e chiestola risoluzione del contratto medesimo.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e contestualmente proponeva domanda riconvenzionale siaper la cattiva esecuzione delle opere eseguite con riferimento agli obblighi assunti con il contratto menzionato nell’attodi citazione nonché per l’ingiustificato a bbandono dei lavori in corso di esecuzione.

3. Il Tribunale di Napoli dichiarava la risoluzione del contratto intercorso, condannando il Pontarelli a corrispondere alla ditta attrice la somma di € 4.122,95 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannando, altresì, la ditta D’Andrea al pagamento della somma di € 5.520,36.

Osservava il Tribunale che le prove per testi rese durante l’istruttoria risultavano essere contrastanti e che, pertanto, su nessuna di esse vi erano elementi tali da poter fondare un convincimento di maggiore attendibilità .

Il Tribunale osservava, Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 quindi, che occorreva far riferimento all e risultanze della CTU, realizzata in sede di accertamento tecnico preventivo e dei successivi chiarimenti in sede di giudizio di merito, onde le rispettiveposte, poi liquidate in dispositivo, derivavano da quanto accertato dal CTU.

3. La ditta [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame.

5. La Corte d’Appello accoglieva i motivi n. 1 e 3 dell’atto d’appelloe, in riforma , della sentenza del Tribunale condannava il Pontarelli al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 11.028,59, oltre interessi e la ditta D’Andrea al pagamento in favore dell’appellato Pontarellidi euro 400 oltre interessi Secondo il giudice del gravame dall’esame della CTU si evinceva che la ditta D’Andrea a veva eseguito lavorazioni quantificate nei seguenti modi: per lavori previsti in contratto € 20.342,28, cui andava sottratta la somma di € 1.088,00, per trasporto a rifiutodi materiale di risulta, per totali € 19.524,28; per lavorazioni aggiuntive al contratto€ 6.179,01 + € 559,66.

La somma complessiva spettante alla ditta D’Andrea ammontava, pertanto, ad € 26.252,95, oltre IVA, da calcolarsi nella misura del 22 %, il tutto per complessivi € 32.028,59.

Poiché risultavaincontestata la circostanza del versamen to, da parte del Pontarelli, della somma di € 21.000,00 in acconto, lo stesso, previa riforma della sentenza gravata sul punto, doveva essere condannatoalla diversa somma di € 11.028,50, oltre interessi .

LaCorte d'Appello accoglieva anche il terzo motivo di appello, a mezzo del quale l’appellante aveva criticato la sentenza del Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 Tribunale per travisamento della CTU in relazione alla quantificazionedella domanda riconvenzionale per danni avanzata dal Pontarelli.

Infatti, esaminando la CTU ed i chiarimenti alla stessa, risulta va che l’unico danno sofferto dal Pontarelli ammontava ad € 400,00 per l’esecuzione di alcune opere non eseguitea regola d’arte (posa in opere delle soglie e delle ornie del balcone in camera da pranzo) ragionper cui la domanda risarcitoria delPontarelli dov eva essere riconosciuta nella diversa ed inferiore somma di € 400,00.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

7. La ditta D’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso

8. Entrambe le parti , con memoria depositata in prossimità dell’udienza,hanno insist ito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, investela sentenza di secondo grado nella parte in cui la stessa ha accoltol’appello dell’odierno resistente, (a pag. 5 da rigo 9 a rigo 20) dichiara ndo erroneamente la fondatezza del primo motivo di appelloin violazione del combinato disposto di cui agli artt. 99, 112, 113e d.

P.R. n. 633 del 1972, articoli 1, 3, 6, 13, 21 .

La doglianza è rivolta al riconoscimento dell’IVA (al 22%) in favore della dittasull’imponibile di € 26.252,95, senza applicare la decurtazione, sul conto capitale, della somma di € 21.000,00 a titolo di acconto ricevut o dalla ditta resistente senza emissione dellarelativa fattura .

Dagli atti di causa non emerge alcuna fattura emessa per il pagamento degli acconti ricevuti di € 21.000,00 ( pagamenti mai Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 contestati),che poteva avvenire soltanto all'atto della ricezione del compenso ovvero, alternativamente, al momento stesso della prestazione del servizio.

Il giudice del gravame ha rilevato, erroneamente, che i pagamenti effettuati dal convenuto senza il riscontro di documenti fiscali emessi dall'appaltatore, po tevano essere imputati a titolo di IVA, ed, invece,non sono stati posti per intero adetrazione del credito vantato per capitale, disattendendo ciò che il primo giudice giustamente aveva, invece, ben applicato sulla base dei principi espressi dalla Cassazione ( Cass. 12 novembre1981 n. 6010; Cass. 14 dicembre 1999 n. 14025, Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 8 novembre 2000, n. 14532). 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d'Appello ha quantificato la somma dovuta dal Pontarelli per i lavori eseguiti dalla ditta D’Andrea in euro 26.252,95 più IVAal 22 per cento e ha sottratto da tale somma € 21.000 dati in acconto.

La censura del ricorrente secondo cui l’iva doveva calcolarsi solo sulla somma ancora dovuta pari a euro per un importo comprensivo dell’IVA pari a euro 11.028,59 è fondata in quanto l’appaltatore al momento del pagamento dell’acconto doveva rilasciare fattura ex art. 6 e 21,comma 4 , d .

P.R. n. 633 del 1972.

Infatti, sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo di appalto per i lavori svolti, in ordine ai quali sia stata emessa fattura, con il versamento dell'IVA dovuta in proporzione al relativo imponibile, la quota imputabile all'imposta è dovuta per legge, a titolo di rimborso, unitamente alla somma capitale, dovuta in forza del titolo negoziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31051 del 20/10/2022; Sez.

Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 1, Sentenza n. 22276 del 03/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 20117 del 02/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17876 del 23/07/2013; Sez. 1, Sentenza n. 12162 del 24/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2041 del 07/03/1997).

Dunque, l'appaltatore deve emettere, per l'ammontare del corrispettivo dovutogli, una fattura che costituisce la base imponibile dell'IVA e rappresenta, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito per la sua rivalsa (credito autonomo rispetto a quello per la prestazione, anche se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso): l'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, infatti, che l'appaltatore debba addebitare l'IVA al committente e l'operazione si considera effettuata nel momento dell'emissione della fattura o in quello, eventualmente successivo, del pagamento del corrispettivo, in coerenza con la logica dell'imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l'"operazione economica". (Sez. 1, Sentenza n. 22276 del 03/11/2016, Rv. 642647 -03) Questa Corte ha avuto modo di chiarire anche che: In tema di contratto di appalto, ove siano stati corrisposti "medio tempore" acconti in ordine ai quali sia stata emessa fattura, con il versamento dell'i.v.a. dovuta in proporzioneal relativo imponibile, al momento del saldo l'imposta deve essere calcolata non sull'intero ammontare del prezzo, ma solo sul saldo residuo e, peraltro, condizionatamente al rilascio della fattura (Sez. 2, Sentenza n. 20117 del 02/09/2013, Rv. 627466 -01).

Come si è detto, invece, in caso di mancata fatturazione dell’acconto, trova applicazione il seguente principio di diritto: In tema di IVA, il prestatore di servizi può emettere la relativa fattura Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 all'atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto alla prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.

Tuttavia, il prestatore di servizi non può rivalersi dell'imposta nei confronti del committente senza aver emesso la fattura (Sez.2, Ordinanza n. 20715 del 2019, Sez. 2, Sentenza n. 17876 del 23/07/2013, Rv. 627343 -01).

Il primo comma dell'art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'obbligo, per il soggetto che ha effettuato la prestazione di servizi, di addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al committente, e cioè al soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo.

In particolare, l'art. 6 del citato d.P.R. dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che la fatturazione all'atto della ricezione del pagamento, prevista dalla norma in esame per i prestatori di servizi, è una facoltà concessa agli stessi, i quali possono anche validamente fatturare, registrando la relativa imposta, al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, che è autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma è ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso (Cass. n. 8222 del 2011; Cass. n. 15690 del 2008; Cass. n. 6149 del 1995).

Ciò non significa, tuttavia, che il prestatore di servizi possa rivalersi dell'imposta nei confronti del committente senza emettere fattura.

Se è vero, infatti, che, in base al sistema delineato dalla normativa sull'IVA, colui che ha effettuato una prestazione di servizi deve Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 corrispondere all'erario l'imposta sul corrispettivo a lui spettante, ed è obbligato a rivalersene nei confronti del cliente, è del tutto evidente che, ai fini dell'esercizio della rivalsa, si rende comunque necessaria la fatturazione, potendo la stessa avvenire all'atto della ricezione del compenso ovvero, alternativamente, al momento stesso della prestazione del servizio.

Tanto, del resto, si desume inequivocabilmente dal testo dell'art. 18 d.p.r. 633 del 1972 il quale, dopo avere st abilito, al primo comma, che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, al secondo comma dispone che la rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura (Cass. n. 17876 del 2013; anche Cass.n. 22276 del 2016).

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : v iolazione di legge per il combinato disposto degli artt. 99, 112, 113, 116 e167, comma2, 347 c.p.c. e 1453, 1218, 1223 e 2697 c.c., per non aver la Corte d’Appello riconosciuto,anche con omessa motivazione, il risarcimento del danno derivante dal disposto degli artt. 1453, 1218,1223, 1668 e 2697 c.c. in ordine alla opere non completate, così come indicate nella CTU , per le ulteriori somme di € 470,00 (detratte sull’importo dovuto per la sostituzione dell’infisso), di € 2.990,30 (opere a farsi per l’impianto elettrico) ed € 2.530,00 (per ilcollaudo e la certificazione delle opere predette).

In subordine, il ricorrente propone la medesima censura per violazione dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. per la nullità della sentenza di secondo grado,per la totale omissione di motivazione, in accoglimentodel t erzo motivo d’appello .

Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 La Corte d’Appello, infatti, ha riconosciuto come unico danno sofferto dall’odierno ricorrente, la somma di € 400,00 senza motivazione alcuna sulla modifica dell’accertamento effettuato in sede di primo grado sulle ulteriori somme di € 470,00 (detratte sull’importo dovuto per la sostituzione dell’infisso), € 2.990,30 (operea farsi per l’impianto elettrico) ed € 2.530,00 (per il collaudo e la certificazione delle opere predette), anche oggetto di discussione tra le parti.

In via ulteriormentegradata, la censura è proposta anche per aver la Corte d’Appello, in completa assenza di motivazione o difettodi motivazione, omesso la valutazione in riferimento al fatto decisivo,ovvero al risarcimento del danno derivante dal disposto degliartt. 1453, 1281, 1223, 1668 e 2697 c.c. in ordine all e opere non completate, come indicate nella CTU, perle somme di € 470,00 (detratte sull’importo dovuto per la sostituzione dell’infisso), di € 2.990,30 (opere a farsi per l’impianto elettrico) ed € 2.530,00 (per ilcollaudo e la certificazione delle opere predette), fatto oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, con totale omissione di motivazione, inveceha riconosciuto solo la somma di € 400,00, risultan te dalla CTUdel 24.06.2010, senza considerare quanto rilevato a pag. 9 dal rigo 28, in riferimento alle opere non compiute a r egola d’arte (ulteriore profilo analizzato dal CTU, diverso dal risarcimento del danno per le opere non compiute). [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure non ha considerato, come, invece, fatto dal Tribunale, tutte le voci di danno, e ha completamente omesso le risultanze della seconda relazione integrativa.

Alla stregua di quanto esposto appare pacifica la violazione di legge per Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 non aver quantificato il risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1668 c.c., cosìcome dovuto ed accertato in favore dell’odierno ricorrente nell’ambito del primogiudizio e per l ’ effetto la sentenza di secondo grado dovr ebbe essere cassata e conseguentemente la ditta resistente condannata al pagamento della somma di € 5.520,36, oltre interessi. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato in relazione alla censura di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c.

La Corte d’Appello, infatti, senza alcuna motivazione ha accolto il terzo motivo di appello della ditta D’Andrea sulla base di un non meglio precisato “evidente travisamento della CTU ” .

La motivazione dell’accoglimento del motivo di appello si esaurisce in tale assunto senza ulteriori spiegazioni.

Risulta evidente l’assoluta carenza del percorso argomentativo svolto dalla Corte d'Appello che non rende percepibili quali siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).

La motivazione della Corte d'Appello è, dunque, meramente apparente.

In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del terzo motivo di appello della ditta D’Andrea è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazionemeramente apparente .

Ric. 2018n. 21286 sez.

S2 -ud. 12/05/2023

3. In conclusione la Corte accoglie ilprimo e il secondo motivo di ricorso nel senso sopra indicato, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla C orte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21286/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ISA, [OSCURATO:PERSONA] eRENATO D'ISA; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2113/2018 depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. La ditta D’[OSCURATO:PERSONA] citava innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare, previa risoluzione del contratto intercorso tra le parti, al pagamento della somma di € 40.394,00, in riferimento a lavorazionied opere eseguite dall’attore per conto e nell’interesse del convenuto per la ristrutturazione dell’immobile sito in Napoli,via Amedeo di Savoia, n. 214. L’attrice deduceva che nel corso del rapporto contrattuale il convenuto aveva commissionato anche alcuni lavori ulteriori , non corrispondendoper intero l’importo delle lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice, la quale a causa dell’asserita inadempienza aveva interrotto le lavorazioni e chiestola risoluzione del contratto medesimo. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e contestualmente proponeva domanda riconvenzionale siaper la cattiva esecuzione delle opere eseguite con riferimento agli obblighi assunti con il contratto menzionato nell’attodi citazione nonché per l’ingiustificato a bbandono dei lavori in corso di esecuzione. 3. Il Tribunale di Napoli dichiarava la risoluzione del contratto intercorso, condannando il Pontarelli a corrispondere alla ditta attrice la somma di € 4.122,95 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannando, altresì, la ditta D’Andrea al pagamento della somma di € 5.520,36. Osservava il Tribunale che le prove per testi rese durante l’istruttoria risultavano essere contrastanti e che, pertanto, su nessuna di esse vi erano elementi tali da poter fondare un convincimento di maggiore attendibilità . Il Tribunale osservava, Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 quindi, che occorreva far riferimento all e risultanze della CTU, realizzata in sede di accertamento tecnico preventivo e dei successivi chiarimenti in sede di giudizio di merito, onde le rispettiveposte, poi liquidate in dispositivo, derivavano da quanto accertato dal CTU. 3. La ditta [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame. 5. La Corte d’Appello accoglieva i motivi n. 1 e 3 dell’atto d’appelloe, in riforma , della sentenza del Tribunale condannava il Pontarelli al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 11.028,59, oltre interessi e la ditta D’Andrea al pagamento in favore dell’appellato Pontarellidi euro 400 oltre interessi Secondo il giudice del gravame dall’esame della CTU si evinceva che la ditta D’Andrea a veva eseguito lavorazioni quantificate nei seguenti modi: per lavori previsti in contratto € 20.342,28, cui andava sottratta la somma di € 1.088,00, per trasporto a rifiutodi materiale di risulta, per totali € 19.524,28; per lavorazioni aggiuntive al contratto€ 6.179,01 + € 559,66. La somma complessiva spettante alla ditta D’Andrea ammontava, pertanto, ad € 26.252,95, oltre IVA, da calcolarsi nella misura del 22 %, il tutto per complessivi € 32.028,59. Poiché risultavaincontestata la circostanza del versamen to, da parte del Pontarelli, della somma di € 21.000,00 in acconto, lo stesso, previa riforma della sentenza gravata sul punto, doveva essere condannatoalla diversa somma di € 11.028,50, oltre interessi . LaCorte d'Appello accoglieva anche il terzo motivo di appello, a mezzo del quale l’appellante aveva criticato la sentenza del Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 Tribunale per travisamento della CTU in relazione alla quantificazionedella domanda riconvenzionale per danni avanzata dal Pontarelli. Infatti, esaminando la CTU ed i chiarimenti alla stessa, risulta va che l’unico danno sofferto dal Pontarelli ammontava ad € 400,00 per l’esecuzione di alcune opere non eseguitea regola d’arte (posa in opere delle soglie e delle ornie del balcone in camera da pranzo) ragionper cui la domanda risarcitoria delPontarelli dov eva essere riconosciuta nella diversa ed inferiore somma di € 400,00. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 7. La ditta D’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 8. Entrambe le parti , con memoria depositata in prossimità dell’udienza,hanno insist ito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, investela sentenza di secondo grado nella parte in cui la stessa ha accoltol’appello dell’odierno resistente, (a pag. 5 da rigo 9 a rigo 20) dichiara ndo erroneamente la fondatezza del primo motivo di appelloin violazione del combinato disposto di cui agli artt. 99, 112, 113e d. P.R. n. 633 del 1972, articoli 1, 3, 6, 13, 21 . La doglianza è rivolta al riconoscimento dell’IVA (al 22%) in favore della dittasull’imponibile di € 26.252,95, senza applicare la decurtazione, sul conto capitale, della somma di € 21.000,00 a titolo di acconto ricevut o dalla ditta resistente senza emissione dellarelativa fattura . Dagli atti di causa non emerge alcuna fattura emessa per il pagamento degli acconti ricevuti di € 21.000,00 ( pagamenti mai Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 contestati),che poteva avvenire soltanto all'atto della ricezione del compenso ovvero, alternativamente, al momento stesso della prestazione del servizio. Il giudice del gravame ha rilevato, erroneamente, che i pagamenti effettuati dal convenuto senza il riscontro di documenti fiscali emessi dall'appaltatore, po tevano essere imputati a titolo di IVA, ed, invece,non sono stati posti per intero adetrazione del credito vantato per capitale, disattendendo ciò che il primo giudice giustamente aveva, invece, ben applicato sulla base dei principi espressi dalla Cassazione ( Cass. 12 novembre1981 n. 6010; Cass. 14 dicembre 1999 n. 14025, Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 8 novembre 2000, n. 14532). 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'Appello ha quantificato la somma dovuta dal Pontarelli per i lavori eseguiti dalla ditta D’Andrea in euro 26.252,95 più IVAal 22 per cento e ha sottratto da tale somma € 21.000 dati in acconto. La censura del ricorrente secondo cui l’iva doveva calcolarsi solo sulla somma ancora dovuta pari a euro per un importo comprensivo dell’IVA pari a euro 11.028,59 è fondata in quanto l’appaltatore al momento del pagamento dell’acconto doveva rilasciare fattura ex art. 6 e 21,comma 4 , d . P.R. n. 633 del 1972. Infatti, sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo di appalto per i lavori svolti, in ordine ai quali sia stata emessa fattura, con il versamento dell'IVA dovuta in proporzione al relativo imponibile, la quota imputabile all'imposta è dovuta per legge, a titolo di rimborso, unitamente alla somma capitale, dovuta in forza del titolo negoziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31051 del 20/10/2022; Sez. Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 1, Sentenza n. 22276 del 03/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 20117 del 02/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17876 del 23/07/2013; Sez. 1, Sentenza n. 12162 del 24/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2041 del 07/03/1997). Dunque, l'appaltatore deve emettere, per l'ammontare del corrispettivo dovutogli, una fattura che costituisce la base imponibile dell'IVA e rappresenta, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito per la sua rivalsa (credito autonomo rispetto a quello per la prestazione, anche se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso): l'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, infatti, che l'appaltatore debba addebitare l'IVA al committente e l'operazione si considera effettuata nel momento dell'emissione della fattura o in quello, eventualmente successivo, del pagamento del corrispettivo, in coerenza con la logica dell'imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l'"operazione economica". (Sez. 1, Sentenza n. 22276 del 03/11/2016, Rv. 642647 -03) Questa Corte ha avuto modo di chiarire anche che: In tema di contratto di appalto, ove siano stati corrisposti "medio tempore" acconti in ordine ai quali sia stata emessa fattura, con il versamento dell'i.v.a. dovuta in proporzioneal relativo imponibile, al momento del saldo l'imposta deve essere calcolata non sull'intero ammontare del prezzo, ma solo sul saldo residuo e, peraltro, condizionatamente al rilascio della fattura (Sez. 2, Sentenza n. 20117 del 02/09/2013, Rv. 627466 -01). Come si è detto, invece, in caso di mancata fatturazione dell’acconto, trova applicazione il seguente principio di diritto: In tema di IVA, il prestatore di servizi può emettere la relativa fattura Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 all'atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto alla prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Tuttavia, il prestatore di servizi non può rivalersi dell'imposta nei confronti del committente senza aver emesso la fattura (Sez.2, Ordinanza n. 20715 del 2019, Sez. 2, Sentenza n. 17876 del 23/07/2013, Rv. 627343 -01). Il primo comma dell'art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'obbligo, per il soggetto che ha effettuato la prestazione di servizi, di addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al committente, e cioè al soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo. In particolare, l'art. 6 del citato d.P.R. dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che la fatturazione all'atto della ricezione del pagamento, prevista dalla norma in esame per i prestatori di servizi, è una facoltà concessa agli stessi, i quali possono anche validamente fatturare, registrando la relativa imposta, al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, che è autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma è ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso (Cass. n. 8222 del 2011; Cass. n. 15690 del 2008; Cass. n. 6149 del 1995). Ciò non significa, tuttavia, che il prestatore di servizi possa rivalersi dell'imposta nei confronti del committente senza emettere fattura. Se è vero, infatti, che, in base al sistema delineato dalla normativa sull'IVA, colui che ha effettuato una prestazione di servizi deve Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 corrispondere all'erario l'imposta sul corrispettivo a lui spettante, ed è obbligato a rivalersene nei confronti del cliente, è del tutto evidente che, ai fini dell'esercizio della rivalsa, si rende comunque necessaria la fatturazione, potendo la stessa avvenire all'atto della ricezione del compenso ovvero, alternativamente, al momento stesso della prestazione del servizio. Tanto, del resto, si desume inequivocabilmente dal testo dell'art. 18 d.p.r. 633 del 1972 il quale, dopo avere st abilito, al primo comma, che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, al secondo comma dispone che la rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura (Cass. n. 17876 del 2013; anche Cass.n. 22276 del 2016). 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : v iolazione di legge per il combinato disposto degli artt. 99, 112, 113, 116 e167, comma2, 347 c.p.c. e 1453, 1218, 1223 e 2697 c.c., per non aver la Corte d’Appello riconosciuto,anche con omessa motivazione, il risarcimento del danno derivante dal disposto degli artt. 1453, 1218,1223, 1668 e 2697 c.c. in ordine alla opere non completate, così come indicate nella CTU , per le ulteriori somme di € 470,00 (detratte sull’importo dovuto per la sostituzione dell’infisso), di € 2.990,30 (opere a farsi per l’impianto elettrico) ed € 2.530,00 (per ilcollaudo e la certificazione delle opere predette). In subordine, il ricorrente propone la medesima censura per violazione dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. per la nullità della sentenza di secondo grado,per la totale omissione di motivazione, in accoglimentodel t erzo motivo d’appello . Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 La Corte d’Appello, infatti, ha riconosciuto come unico danno sofferto dall’odierno ricorrente, la somma di € 400,00 senza motivazione alcuna sulla modifica dell’accertamento effettuato in sede di primo grado sulle ulteriori somme di € 470,00 (detratte sull’importo dovuto per la sostituzione dell’infisso), € 2.990,30 (operea farsi per l’impianto elettrico) ed € 2.530,00 (per il collaudo e la certificazione delle opere predette), anche oggetto di discussione tra le parti. In via ulteriormentegradata, la censura è proposta anche per aver la Corte d’Appello, in completa assenza di motivazione o difettodi motivazione, omesso la valutazione in riferimento al fatto decisivo,ovvero al risarcimento del danno derivante dal disposto degliartt. 1453, 1281, 1223, 1668 e 2697 c.c. in ordine all e opere non completate, come indicate nella CTU, perle somme di € 470,00 (detratte sull’importo dovuto per la sostituzione dell’infisso), di € 2.990,30 (opere a farsi per l’impianto elettrico) ed € 2.530,00 (per ilcollaudo e la certificazione delle opere predette), fatto oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, con totale omissione di motivazione, inveceha riconosciuto solo la somma di € 400,00, risultan te dalla CTUdel 24.06.2010, senza considerare quanto rilevato a pag. 9 dal rigo 28, in riferimento alle opere non compiute a r egola d’arte (ulteriore profilo analizzato dal CTU, diverso dal risarcimento del danno per le opere non compiute). [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure non ha considerato, come, invece, fatto dal Tribunale, tutte le voci di danno, e ha completamente omesso le risultanze della seconda relazione integrativa. Alla stregua di quanto esposto appare pacifica la violazione di legge per Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 non aver quantificato il risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1668 c.c., cosìcome dovuto ed accertato in favore dell’odierno ricorrente nell’ambito del primogiudizio e per l ’ effetto la sentenza di secondo grado dovr ebbe essere cassata e conseguentemente la ditta resistente condannata al pagamento della somma di € 5.520,36, oltre interessi. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato in relazione alla censura di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. La Corte d’Appello, infatti, senza alcuna motivazione ha accolto il terzo motivo di appello della ditta D’Andrea sulla base di un non meglio precisato “evidente travisamento della CTU ” . La motivazione dell’accoglimento del motivo di appello si esaurisce in tale assunto senza ulteriori spiegazioni. Risulta evidente l’assoluta carenza del percorso argomentativo svolto dalla Corte d'Appello che non rende percepibili quali siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014). La motivazione della Corte d'Appello è, dunque, meramente apparente. In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del terzo motivo di appello della ditta D’Andrea è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazionemeramente apparente . Ric. 2018n. 21286 sez. S2 -ud. 12/05/2023 3. In conclusione la Corte accoglie ilprimo e il secondo motivo di ricorso nel senso sopra indicato, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla C orte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 17876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris