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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27627/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 giugno 2021, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città il 9 settembre 2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti reati: - artt. 110, 624, 625 comma 7 cod. pen. commesso in Taormina il 23 ottobre 2020 impossessandosi di un motociclo parcheggiato per strada ed esposto alla pubblica fede (capol); fatto aggravato dalla recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; - artt. 110 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n.110, commesso in Taormina il 23 ottobre 2020 portando fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, tre cacciavite, due chiavi inglesi, un coltello da cucina, un coltello tipo roncola e una chiave tendicinghia (capo 3).

La Corte di appello ha ritenuto assorbita nella imputazione di cui al capo 1), quella di cui all'art. 707 cod. pen. contestata al capo 2).

Ha ritenuto la continuazione tra i reati in relazione ai quali ha affermato la penale responsabilità e, tenuto conto della riduzione conseguente alla scelta del rito, ha condannato: [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed C 1.100,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed C 1.550,00 di multa.

2. Entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.

3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 4 legge n. 110/75.

Osserva che la fattispecie in parola prevede un reato di pericolo concreto che può considerarsi sussistente solo se, sulla base delle circostanze concrete, gli strumenti portati fuori dalla abitazione risultano destinati all'offesa alla persona.

Sottolinea che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era finalizzata solo alla commissione di reti contro il patrimonio e che il coltello da cucina e la roncola, erano collocati, insieme ai cacciaviti e ad altri arnesi atti allo scasso, nel cabinato del veicolo sul quale [OSCURATO:PERSONA] viaggiava.

Sostiene che tale circostanza comproverebbe la finalità del porto, non offensiva della altrui integrità fisica.

3.2. Col secondo motivo il ricorrente si duole della mancata disapplicazione della recidiva.3.3.

Col terzo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.

4.1. Col primo motivo, il difensore lamenta errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. sostenendo che l'aumento per continuazione applicato a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe irragionevolmente e ingiustificatamente superiore rispetto a quello applicato a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei medesimi reati.

4.2. Col secondo motivo, il ricorrente si duole della misura della pena inflitta - che valuta eccessiva - della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della mancata disapplicazione della recidiva.

5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Col primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75 rilevando che il porto degli strumenti indicati nel capo di imputazione era finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio e le circostanze di tempo e di luogo non li facevano ritenere chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona.

La Corte di appello ha respinto l'analoga eccezione sollevata in sede di gravame sottolineando che, nel caso di specie, gli strumenti di effrazione erano detenuti unitamente ad armi improprie e individuando in questa situazione la circostanza concreta dalla quale desumere la potenziale utilizzazione di quegli strumenti per l'offesa alla persona.

A questo proposito si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 110/75 sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", e solo gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione devono essere «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona» (Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116; Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 264771).

Nel caso di specie, gli imputati sono stati ritenuti responsabili di aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, non soltanto tre cacciavite, due chiavi inglesi e una chiave tendicinghia, ma anche un coltello da cucina modificato sulla punta e una roncola, quindi anche strumenti da punta o da taglio riconducibili all'elencazione contenuta nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 110/75.

Con riferimento a questi strumenti, l'illecito contravvenzionale in esame può ritenersi integrato senza che sia necessario verificarne la chiara utilizzabilità per l'offesa alla persona.

Ne consegue che il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3. Proseguendo nella trattazione dei motivi di ricorso - e scegliendo di farlo secondo un ordine di consequenzialità logica - si deve affrontare la doglianza relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, che è stata avanzata da entrambi i ricorrenti.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che egli sarebbe stato meritevole della applicazione di tali circostanze per la «pronta confessione del reato, non tanto in sede di convalida, ma sin da subito, quando intervenne l'arresto» e perché il motociclo non fu forzato.

Analoghe considerazioni sono state sviluppate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la richiesta di applicare le circostanze attenuanti generiche è stata immotivatamente disattesa ancorché l'imputato abbia reso «immediata confessione».

Si tratta di doglianze manifestamente infondate.

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione dello stesso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

Nel caso in esame la decisione di non applicare le attenuanti generiche è stata motivata dalla gravità della condotta, consistita nel noleggiare un furgone e approntare «una dotazione non risibile di arnesi atti allo scasso» portandosi in trasferta da Catania (luogo di dimora abituale) a Taormina.

La Corte territoriale ha sottolineato, inoltre, che non vi erano elementi positivamente valutabili per giustificare la concessione del beneficio e non pare significativa in senso contrario la confessione sulla quale insistono i ricorrenti.

Nel caso di diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, adempie all'obbligo della motivazione il giudice del merito che, richiamata la forte capacità a delinquere del reo, nega significato di spontanea collaborazione con gli organi giudiziari alla confessione del fatto addebitato, «quando si sia avuta sorpresa in flagranza, di tal che la (eventuale) negazione non avrebbe avuto alcun effetto difensivo» (Sez. 4, n. 59 del 16/11/1988, dep. 1989, Cucchiara, Rv. 180076).

La confessione, peraltro, è tra gli elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena, ma il giudice di merito può escluderne la valenza, «quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa, ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena» (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252229).

4. Entrambi i ricorrenti si dolgono della mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che tale circostanza aggravante soggettiva è stata applicata in ragione di un unico precedente relativo ad una violazione della legge in materia di stupefacenti risalente al 2006.

Lítríco osserva che la motivazione sul punto è carente perché basata su "formule di stile".

Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione.

Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

Il Tribunale ha ritenuto che della recidiva si dovesse tenere conto nella determinazione della pena sia con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che a quella di [OSCURATO:PERSONA].

Ha sottolineato in proposito che gli imputati noleggiarono un furgone, vi caricarono strumenti atti allo scasso e si diressero da Catania a Taormina, ove furono sorpresi mentre caricavano sul furgone un motoveicolo che avevano prelevato sulla pubblica via.

Ha rilevato poi: quanto a [OSCURATO:PERSONA], che egli ha riportato una condanna per violazione della legge in materia di stupefacenti ed anche, nel 2017, una condanna per rapina in relazione alla quale ha sofferto detenzione; quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la precedente condanna, pur risalente nel tempo, si riferiva ad una grave violazione della legge in materia di stupefacenti per la quale egli ha sofferto un lungo periodo di detenzione.

La Corte di appello ha ripreso e sviluppato tali argomenti rilevando che le condanne patite non hanno attenuato la spinta criminosa.

I giudici di merito hanno ritenuto, dunque, che le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato ed esprimessero particolare pericolosità sociale.

Una motivazione non censurabile in sede di legittimità perché non viziata da contraddittorietà né manifestamente illogica.

5. Entrambi i ricorrenti formulano rilievi in ordine alla determinazione dell'entità della pena sottolineando la carenza di motivazione sul punto.

Si osserva in proposito che, non avendo ritenuto applicabili le attenuanti generiche, i giudici di merito hanno determinato la pena base entro la cornice edittale prevista dall'art. 625 comma 1 cod. pen. indicandola nella misura di anni tre di reclusione ed C 1.200,00.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale così calcolata.

Questa scelta è stata motivata dal giudice di primo grado con riferimento alla gravità del fatto e la Corte di appello ha condiviso questa valutazione.

La motivazione adottata, dunque, resiste ai rilievi dei ricorrenti.

6. Anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'entità dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen., è manifestamente infondato.

Tale aumento è stato operato, infatti, applicando l'art. 81 quarto comma, cod. pen. in base al quale «quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità della pena stabilita per il reato più grave non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

Ciò spiega anche il diverso aumento operato per [OSCURATO:PERSONA].

A [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva semplice.L'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., pertanto, doveva essere applicato a [OSCURATO:PERSONA], ma non a [OSCURATO:PERSONA].

7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2021, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città il 9 settembre 2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti reati: - artt. 110, 624, 625 comma 7 cod. pen. commesso in Taormina il 23 ottobre 2020 impossessandosi di un motociclo parcheggiato per strada ed esposto alla pubblica fede (capol); fatto aggravato dalla recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; - artt. 110 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n.110, commesso in Taormina il 23 ottobre 2020 portando fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, tre cacciavite, due chiavi inglesi, un coltello da cucina, un coltello tipo roncola e una chiave tendicinghia (capo 3). La Corte di appello ha ritenuto assorbita nella imputazione di cui al capo 1), quella di cui all'art. 707 cod. pen. contestata al capo 2). Ha ritenuto la continuazione tra i reati in relazione ai quali ha affermato la penale responsabilità e, tenuto conto della riduzione conseguente alla scelta del rito, ha condannato: [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed C 1.100,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed C 1.550,00 di multa. 2. Entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 4 legge n. 110/75. Osserva che la fattispecie in parola prevede un reato di pericolo concreto che può considerarsi sussistente solo se, sulla base delle circostanze concrete, gli strumenti portati fuori dalla abitazione risultano destinati all'offesa alla persona. Sottolinea che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era finalizzata solo alla commissione di reti contro il patrimonio e che il coltello da cucina e la roncola, erano collocati, insieme ai cacciaviti e ad altri arnesi atti allo scasso, nel cabinato del veicolo sul quale [OSCURATO:PERSONA] viaggiava. Sostiene che tale circostanza comproverebbe la finalità del porto, non offensiva della altrui integrità fisica. 3.2. Col secondo motivo il ricorrente si duole della mancata disapplicazione della recidiva.3.3. Col terzo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 4.1. Col primo motivo, il difensore lamenta errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. sostenendo che l'aumento per continuazione applicato a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe irragionevolmente e ingiustificatamente superiore rispetto a quello applicato a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei medesimi reati. 4.2. Col secondo motivo, il ricorrente si duole della misura della pena inflitta - che valuta eccessiva - della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della mancata disapplicazione della recidiva. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Col primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75 rilevando che il porto degli strumenti indicati nel capo di imputazione era finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio e le circostanze di tempo e di luogo non li facevano ritenere chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona. La Corte di appello ha respinto l'analoga eccezione sollevata in sede di gravame sottolineando che, nel caso di specie, gli strumenti di effrazione erano detenuti unitamente ad armi improprie e individuando in questa situazione la circostanza concreta dalla quale desumere la potenziale utilizzazione di quegli strumenti per l'offesa alla persona. A questo proposito si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 110/75 sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", e solo gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione devono essere «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona» (Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116; Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 264771). Nel caso di specie, gli imputati sono stati ritenuti responsabili di aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, non soltanto tre cacciavite, due chiavi inglesi e una chiave tendicinghia, ma anche un coltello da cucina modificato sulla punta e una roncola, quindi anche strumenti da punta o da taglio riconducibili all'elencazione contenuta nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 110/75. Con riferimento a questi strumenti, l'illecito contravvenzionale in esame può ritenersi integrato senza che sia necessario verificarne la chiara utilizzabilità per l'offesa alla persona. Ne consegue che il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3. Proseguendo nella trattazione dei motivi di ricorso - e scegliendo di farlo secondo un ordine di consequenzialità logica - si deve affrontare la doglianza relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, che è stata avanzata da entrambi i ricorrenti. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che egli sarebbe stato meritevole della applicazione di tali circostanze per la «pronta confessione del reato, non tanto in sede di convalida, ma sin da subito, quando intervenne l'arresto» e perché il motociclo non fu forzato. Analoghe considerazioni sono state sviluppate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la richiesta di applicare le circostanze attenuanti generiche è stata immotivatamente disattesa ancorché l'imputato abbia reso «immediata confessione». Si tratta di doglianze manifestamente infondate. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione dello stesso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame la decisione di non applicare le attenuanti generiche è stata motivata dalla gravità della condotta, consistita nel noleggiare un furgone e approntare «una dotazione non risibile di arnesi atti allo scasso» portandosi in trasferta da Catania (luogo di dimora abituale) a Taormina. La Corte territoriale ha sottolineato, inoltre, che non vi erano elementi positivamente valutabili per giustificare la concessione del beneficio e non pare significativa in senso contrario la confessione sulla quale insistono i ricorrenti. Nel caso di diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, adempie all'obbligo della motivazione il giudice del merito che, richiamata la forte capacità a delinquere del reo, nega significato di spontanea collaborazione con gli organi giudiziari alla confessione del fatto addebitato, «quando si sia avuta sorpresa in flagranza, di tal che la (eventuale) negazione non avrebbe avuto alcun effetto difensivo» (Sez. 4, n. 59 del 16/11/1988, dep. 1989, Cucchiara, Rv. 180076). La confessione, peraltro, è tra gli elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena, ma il giudice di merito può escluderne la valenza, «quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa, ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena» (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252229). 4. Entrambi i ricorrenti si dolgono della mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che tale circostanza aggravante soggettiva è stata applicata in ragione di un unico precedente relativo ad una violazione della legge in materia di stupefacenti risalente al 2006. Lítríco osserva che la motivazione sul punto è carente perché basata su "formule di stile". Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Il Tribunale ha ritenuto che della recidiva si dovesse tenere conto nella determinazione della pena sia con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Ha sottolineato in proposito che gli imputati noleggiarono un furgone, vi caricarono strumenti atti allo scasso e si diressero da Catania a Taormina, ove furono sorpresi mentre caricavano sul furgone un motoveicolo che avevano prelevato sulla pubblica via. Ha rilevato poi: quanto a [OSCURATO:PERSONA], che egli ha riportato una condanna per violazione della legge in materia di stupefacenti ed anche, nel 2017, una condanna per rapina in relazione alla quale ha sofferto detenzione; quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la precedente condanna, pur risalente nel tempo, si riferiva ad una grave violazione della legge in materia di stupefacenti per la quale egli ha sofferto un lungo periodo di detenzione. La Corte di appello ha ripreso e sviluppato tali argomenti rilevando che le condanne patite non hanno attenuato la spinta criminosa. I giudici di merito hanno ritenuto, dunque, che le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato ed esprimessero particolare pericolosità sociale. Una motivazione non censurabile in sede di legittimità perché non viziata da contraddittorietà né manifestamente illogica. 5. Entrambi i ricorrenti formulano rilievi in ordine alla determinazione dell'entità della pena sottolineando la carenza di motivazione sul punto. Si osserva in proposito che, non avendo ritenuto applicabili le attenuanti generiche, i giudici di merito hanno determinato la pena base entro la cornice edittale prevista dall'art. 625 comma 1 cod. pen. indicandola nella misura di anni tre di reclusione ed C 1.200,00. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale così calcolata. Questa scelta è stata motivata dal giudice di primo grado con riferimento alla gravità del fatto e la Corte di appello ha condiviso questa valutazione. La motivazione adottata, dunque, resiste ai rilievi dei ricorrenti. 6. Anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'entità dell'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen., è manifestamente infondato. Tale aumento è stato operato, infatti, applicando l'art. 81 quarto comma, cod. pen. in base al quale «quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità della pena stabilita per il reato più grave non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Ciò spiega anche il diverso aumento operato per [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva semplice.L'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., pertanto, doveva essere applicato a [OSCURATO:PERSONA], ma non a [OSCURATO:PERSONA]. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 27627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris