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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 17978/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30205/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con procura - avverso la sentenza n. 1192/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata il 14/06/2018 R.G.N. 3408/2013;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.30205/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Bari, riformatala pronuncia di primo grado unicamente nella statuizione relativa alle spese di lite, confermandolanel resto, ha rigettato il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, teso ad affermare la legittimità dell’applicazione, in sede dicartella di pagamento emessa nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dell’aggio di riscossione nella misura del 4,65%; la Corte territoriale ha affermato che nel caso in esame, ricorrendo la condizione dell’adempimento spontaneo del debito da parte della società, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto applicare lapercentuale ridotta del 2,65% , così come previsto dal l’art. 8 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA];che aveva pertanto errato l’Agenzia della riscossione a porre a carico del debitore l’aggio nella superiore misura del 4,65%; la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo; la società “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da memoria; l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112/1999, nonché degli artt. 8 e 96 del decreto del Ministero delle finanze in data 4.8.2000, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.201, S.O., giacché la [OSCURATO:PERSONA](n.d.r. leggi Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto rit enere applicabile, ai fini della quantificazione dell’aggio gravante sul debitore, l’aliquota del 4,65%”; il motivo, rivolto ad affermare la corretta applicazione dell’aggio di riscossione nella misura del 4,65% anche in caso di riscossione spontanea, è infondato;a tal uopo giova ripercorrere il tenore delle disposizioni legislative emanate sulla materia; l’art. 32 del d.lgs. n.46 del 1999 individua due ipotesi di riscossione spontanea a mezzo ruolo: quando l’iscrizione non sia dipesa da inadempimento; quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore; l’art. 17del d.lgs. n. 112 del 1999, avente ad oggetto i diritti del concessionario e la remunerazione del servizio di riscossione stabilisce che: ”1.L’attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l’aggio è pari a una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare sulla [OSCURATO:PERSONA] entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi; b)situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali; c) tempo intercorso tra l’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione; 2) L’aggio, al netto dell’eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell’ultimo biennio, rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente.

Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1…”; la disciplina di cui all’art. 17 cit. prevedeva, altresì, un aggio del 9% a carico del debitore che veniva ridotto al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento della cartella entro il sessantesimo giorno (con attribuzione della restante parte a carico dell’ente creditore, in questo caso l’INPS, là dove, se il pagamento avviene oltre i 60 giorni, l’aggio e totalmente acarico del debitore); ai fini della risoluzione della controversia in esame di centrale importanza si rivela essere l’art. 17, comma5 bis, come modificato dall’art. 32 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], conv. in L. n. 2 del 2009, il quale prevede che “…limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;si pervienequindi all’esame del contenuto specifico di tale decreto ministeriale, il quale prevede, all’art. 8 lett. e) che “Per l’ambito territoriale costituito dalla Provincia di Bari, la remunerazione spettante ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è stabilita nel modo che segue: …e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali pari al 2,50 per cento”; la ricorrente sostiene che la misura ridotta si applicherebbe solo all’INPS (ente creditore), mentre per il debitore essa rimarrebbe fissata al 4,65%, per un totale di 7,15%; la ricorrente pretende di avvalorare tale conclusione con riferimento alla previsione di cui all’art. 97 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale stabilisce che l’importo dell’aggio a carico dell’erario da corrispondersi ai sensi del decreto debba essere valutato in 600 miliardi di lire; l’opposta conclusione cui perviene la Corte d’appello, appare, di contro, sostenibile per più di una ragione, alla luce del corredo normativo che regola la questione sollevata dalla ricorrente Agenzia delle entrate; in primo luogo, il riferimento all’art. 97 del D.M. è effettivamente inconferente, atteso che la stessa norma si limita ad una previsione di ordine finanziario, senzafare alcun riferimento all’aggio a carico del creditore in caso di adempimento spontaneo del ruolo;dunque è nel giusto la Corte territoriale quando afferma che la disposizione va sganciata dall’art. 8 del D.M. stesso, che, riferendosi esattamente alla provincia di Bari, costituiscela norma di riferimento; inoltre – e questa ricostruzione sembra essere quella dirimente ai fini invocati - , per la determinazione della misura (ridotta)dell’aggio a carico del debitore in caso di ruolo spontaneo, introdotta dal comma 5 bis dell’art. 17 , vale il rinvio per relationem alla percentuale stabilita nel decreto ministeriale; ai fini dell’applicazione di tale percentuale, pari al 2,50%, il d.m. non pone nessuna distinzione fra la posizione del creditore e quella del debitore, dunque deve ritenersiche il legislatore abbia inteso applicarla ad entrambi, a condizione che, come nel caso di specie,si versi nell’ipotesi di riscossione spontanea del ruolo; a tal fine va osservato che quando la legge ha ritenuto che la misura agevolativa dovesse applicarsi limitatamente all’ente creditore lo ha affermatoespressamente (es. art. 17, lett a); tale essendo la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie in esame, la sua ragione fondante va individuata nel favor del legislatore nei confronti di adempimenti spontanei di crediti riscossi attraverso ruolo, col vantaggio, per la pubblica amministrazione di recuperare con maggiore sollecitudine i crediticontributivi pretesi e, per l’Agenzia delle entrate, di conseguire un non trascurabile risparmio rispetto all’ordinaria attivitàdi riscossione coattiva degli stessi; in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita, provvedendosene la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; non si provvede sulle spese nei confronti dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30205/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con procura - avverso la sentenza n. 1192/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata il 14/06/2018 R.G.N. 3408/2013;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.30205/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Bari, riformatala pronuncia di primo grado unicamente nella statuizione relativa alle spese di lite, confermandolanel resto, ha rigettato il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, teso ad affermare la legittimità dell’applicazione, in sede dicartella di pagamento emessa nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dell’aggio di riscossione nella misura del 4,65%; la Corte territoriale ha affermato che nel caso in esame, ricorrendo la condizione dell’adempimento spontaneo del debito da parte della società, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto applicare lapercentuale ridotta del 2,65% , così come previsto dal l’art. 8 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA];che aveva pertanto errato l’Agenzia della riscossione a porre a carico del debitore l’aggio nella superiore misura del 4,65%; la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo; la società “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da memoria; l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112/1999, nonché degli artt. 8 e 96 del decreto del Ministero delle finanze in data 4.8.2000, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.201, S.O., giacché la [OSCURATO:PERSONA](n.d.r. leggi Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto rit enere applicabile, ai fini della quantificazione dell’aggio gravante sul debitore, l’aliquota del 4,65%”; il motivo, rivolto ad affermare la corretta applicazione dell’aggio di riscossione nella misura del 4,65% anche in caso di riscossione spontanea, è infondato;a tal uopo giova ripercorrere il tenore delle disposizioni legislative emanate sulla materia; l’art. 32 del d.lgs. n.46 del 1999 individua due ipotesi di riscossione spontanea a mezzo ruolo: quando l’iscrizione non sia dipesa da inadempimento; quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore; l’art. 17del d.lgs. n. 112 del 1999, avente ad oggetto i diritti del concessionario e la remunerazione del servizio di riscossione stabilisce che: ”1.L’attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l’aggio è pari a una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare sulla [OSCURATO:PERSONA] entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi; b)situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali; c) tempo intercorso tra l’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione; 2) L’aggio, al netto dell’eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell’ultimo biennio, rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1…”; la disciplina di cui all’art. 17 cit. prevedeva, altresì, un aggio del 9% a carico del debitore che veniva ridotto al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento della cartella entro il sessantesimo giorno (con attribuzione della restante parte a carico dell’ente creditore, in questo caso l’INPS, là dove, se il pagamento avviene oltre i 60 giorni, l’aggio e totalmente acarico del debitore); ai fini della risoluzione della controversia in esame di centrale importanza si rivela essere l’art. 17, comma5 bis, come modificato dall’art. 32 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], conv. in L. n. 2 del 2009, il quale prevede che “…limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;si pervienequindi all’esame del contenuto specifico di tale decreto ministeriale, il quale prevede, all’art. 8 lett. e) che “Per l’ambito territoriale costituito dalla Provincia di Bari, la remunerazione spettante ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è stabilita nel modo che segue: …e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali pari al 2,50 per cento”; la ricorrente sostiene che la misura ridotta si applicherebbe solo all’INPS (ente creditore), mentre per il debitore essa rimarrebbe fissata al 4,65%, per un totale di 7,15%; la ricorrente pretende di avvalorare tale conclusione con riferimento alla previsione di cui all’art. 97 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale stabilisce che l’importo dell’aggio a carico dell’erario da corrispondersi ai sensi del decreto debba essere valutato in 600 miliardi di lire; l’opposta conclusione cui perviene la Corte d’appello, appare, di contro, sostenibile per più di una ragione, alla luce del corredo normativo che regola la questione sollevata dalla ricorrente Agenzia delle entrate; in primo luogo, il riferimento all’art. 97 del D.M. è effettivamente inconferente, atteso che la stessa norma si limita ad una previsione di ordine finanziario, senzafare alcun riferimento all’aggio a carico del creditore in caso di adempimento spontaneo del ruolo;dunque è nel giusto la Corte territoriale quando afferma che la disposizione va sganciata dall’art. 8 del D.M. stesso, che, riferendosi esattamente alla provincia di Bari, costituiscela norma di riferimento; inoltre – e questa ricostruzione sembra essere quella dirimente ai fini invocati - , per la determinazione della misura (ridotta)dell’aggio a carico del debitore in caso di ruolo spontaneo, introdotta dal comma 5 bis dell’art. 17 , vale il rinvio per relationem alla percentuale stabilita nel decreto ministeriale; ai fini dell’applicazione di tale percentuale, pari al 2,50%, il d.m. non pone nessuna distinzione fra la posizione del creditore e quella del debitore, dunque deve ritenersiche il legislatore abbia inteso applicarla ad entrambi, a condizione che, come nel caso di specie,si versi nell’ipotesi di riscossione spontanea del ruolo; a tal fine va osservato che quando la legge ha ritenuto che la misura agevolativa dovesse applicarsi limitatamente all’ente creditore lo ha affermatoespressamente (es. art. 17, lett a); tale essendo la disciplina concretamente applicabile alla fattispecie in esame, la sua ragione fondante va individuata nel favor del legislatore nei confronti di adempimenti spontanei di crediti riscossi attraverso ruolo, col vantaggio, per la pubblica amministrazione di recuperare con maggiore sollecitudine i crediticontributivi pretesi e, per l’Agenzia delle entrate, di conseguire un non trascurabile risparmio rispetto all’ordinaria attivitàdi riscossione coattiva degli stessi; in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita, provvedendosene la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; non si provvede sulle spese nei confronti dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a tito
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