CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025 il Tribunale di Roma ha accolto l'appello cautelare reale proposto dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale avverso il rigetto, per ne bis in idem, della richiesta di sequestro preventivo emesso il 30 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari capitolino- già adito in precedenza dal pubblico ministero con analoga istanza decisa il 24 aprile 2025 con ordinanza che aveva ritenuto sussistente il fumus ed il periculum in mora, ma aveva negato che dal punto di vista esecutivo fosse possibile emettere un nuovo sequestro su beni che erano già stati sequestrati dalla magistratura bulgara - ed ha per l'effetto disposto nei confronti del ricorrente, indagato dei reati di cui agli artt. 518-quater e 518-undecies cod. pen., il sequestro preventivo di tutti i reperti provenienti dal territorio italiano indicati nella informativa dei [OSCURATO:PERSONA].2. Propone ricorso il difensore dell'indagato, affidandosi a sei motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 310 e 321 cod. proc. pen., con riferimento al combinato disposto dagli art. 591 e 649 cod. proc. pen. del principio del cd ne bis in idem cautelare, avendo il pubblico ministero unicamente reiterato la proprio richiesta di sequestro preventivo, senza presentare elementi di novità a seguito del primo rigetto. Si premette che con ordinanza del 24 aprile 2025 il Tribunale aveva già rigettato analoga richiesta cautelare e che quella poi decisa con l'ordinanza impugnata era assolutamente identica alla prima. L'ordinanza impugnata viola il giudicato cautelare in quanto la parte avrebbe dovuto impugnare la prima ordinanza reiettiva e non presentare, come invece ha fatto, una seconda richiesta identica, che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in relazione al fumus commissi delicti dei reati contestati di cui agli artt. 518-sexies, 518-octies, 518- undecies cod. pen. Si rappresenta che l'appello è stato proposto per i reati di cui agli artt. 518- quater, 518-sexies, 518-octies, 518-undecies cod. pen. e che il giudice per le indagini preliminari, prima, ed il tribunale cautelare, poi, nulla hanno detto in ordine a tutte le fattispecie criminose indicate. Si afferma che tutti i provvedimenti adottati non contengono alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti, ma solo affermazioni apodittiche non suffragate; allo stesso modo, sia l'informativa delle Autorità bulgare che quella italiana (che recepisce la prima) si fondano su congetture, non documentate, che non forniscono alcun elemento indiziario che provi l'esistenza di contatti intercorsi dal ricorrente con le persone ritenute coinvolte nel traffico di beni archeologici trafugati dall'Italia a seguito degli scavi clandestini operati nelle aree della [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che è del tutto assente la motivazione in ordine alla riferibilità dei singoli beni alle condotte oggetto di incolpazione, non essendo stato specificato quali reperti sarebbero stati trafugati, quali riciclati, quali ricettati e quali oggetto di falsificazione documentale. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. per mancata individuazione del necessario nesso di pertinenzialità della cosa al reato. Si premette che la richiesta di sequestro preventivo è stata avanzata con riferimento ai reati di cui agli artt. 518-quater e 518-undecies cod. pen. e che l'appello cautelare è stato proposto per quelli di cui agli artt. 518-quater, 518- 2sexies, 518-octies, 518-undecies cod. pen. e il dispositivo del tribunale del riesame non evidenzia con riferimento a quali reati sia stato disposto il sequestro preventivo. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 127, 310 e 603 cod. proc. pen. con riferimento alla lesione del diritto di difesa di cui all'art. 187, lett. c, cod. proc. pen., per violazione di norme processuali previste a pena di nullità avendo il Tribunale respinto la richiesta di acquisizione di documentazione rilevante ai fini della decisione. Ci si duole della omessa valutazione, da parte del Tribunale, della documentazione depositata dalla difesa, che il Tribunale ha ritenuto tardiva, in quanto depositata oltre il termine di cinque giorni, e rispetto alla quale è stato ritenuto che non fosse stata avanzata richiesta di rimessione in termini, senza tuttavia considerare che l'indagato è un cittadino bulgaro e che la difesa aveva richiesto un rinvio per meglio organizzare la difesa e «tale prospettazione, richiamata dal difensore in udienza, risulta esplicitamente volta a reclamare una fondata restituzione nei termini, stante la documentata impossibilità di organizzare e di acquisire tempestivamente, nelle indicate condizioni logistiche, la documentazione utile all'esercizio di difesa». 2.5 Con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto) si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in relazione al periculum dei reati per i quali è stato proposto appello. Si rappresenta che la motivazione del provvedimento impugnato non indica quali sarebbero gli elementi indiziari da cui desumere la sussistenza del pericolo di dispersione. 2.6 Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto) si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in relazione all'assenza di cause che non consentano l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, previste dal Regolamento UE 2018/1805. 3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, posto che l'ordinanza impugnata è stata adottata in violazione del principio di diritto espresso Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccío, Rv. 195806 - 01. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in relazione al primo motivo di ricorso ed è inammissibile nel resto. /7-1.1 Risulta dagli atti - accessibili a questa Corte essendo stata sporta una questione con cui si deduce la violazione del principio del ne bis in idem cautelare - che: - in data 11 aprile 2025 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma avanzava nei confronti del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 518- quater e 518-undecies cod. pen., richiesta di sequestro preventivo dì tutti i reperti archeologici giudicatì provenienti dal territorio italiano, rinviando per la loro dettagliata indicazione alla informativa redatta dal [OSCURATO:PERSONA] TPC di Roma, allegata all'atto; - il 24 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ritenuta la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, rigettava la richiesta sul rilievo che i beni erano già sequestrati dalla magistratura bulgara e ciò non consentiva di sovrapporre un nuovo provvedimento di sequestro da parte della magistratura italiana, evidenziando che lo Stato avrebbe avuto modo di ottenere, all'esito del processo in Bulgaria, la restituzione dei beni secondo altri canali (mediante costituzione di parte civile nel processo, interlocuzioni per via diplomatica); - il 28 aprile 2025 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, richiamando l'ordinanza emessa il 24 aprile e motivando sulla necessità di sottoporre a sequestro i beni archeologici, chiedeva nuovamente al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il sequestro preventivo dei reperti, richiamando in proposito il Regolamento U.E. 2018/1805; - il 30 aprile 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta, confermando il provvedimento di rigetto del 24 aprile 2025, per analoghi motivi; - il 9 maggio 2025 il pubblico ministero proponeva appello avverso il provvedimento di rigetto del 30 aprile 2025 e sollecitava, il 12 settembre 2025, la richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello; - il 15 ottobre 2025 il Tribunale di Roma, a seguito di fissazione dell'udienza sollecitata, accoglieva l'appello del pubblico ministero e per l'effetto disponeva il sequestro preventivo di tutti i reperti provenienti dal territorio italiano, indicati nell'elenco allegato all'informativa dell'8 aprile 2025 del [OSCURATO:PERSONA] TPC di Roma; - avverso il provvedimento da ultimo indicato, la parte ha proposto ricorso per cassazione, deducendo come primo motivo la violazione del principio del ne bis in idem. Rileva il difensore che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello cautelare, in quanto il pubblico ministero aveva unicamente reiterato la 4propria richiesta di sequestro preventivo, senza presentare elementi di novità a seguito del primo rigetto del 28 aprile 2025. 1.2 Ritiene questo Collegio che nel caso in esame non vi sia stata violazione del ne bis in idem. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, come già osservato da Sez. U, Librato, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01); ne deriva, da un lato, che se la reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare reale, che contenga allegazioni e deduzioni diverse dalla precedente rigettata, non incontra la preclusione del cosiddetto, giudicato cautelare (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245092 - 01; in termini conformi, con riferimento alla misura cautelare personale, anche Sez. 6, n. 23025 del 20/03/2014, P.M. in proc. Cadei, Rv. 262042 - 01); dall'altro, nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero non abbia impugnato un'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, si forma un giudicato cautelare per cui sussiste una preclusione alla reiterazione, negli stessi termini, della istanza respinta e ciò in quanto il provvedimento del GIP è una pronuncia su quanto dedotto, allegato e richiesto; mentre non vi è preclusione nell'ipotesi in cui la nuova richiesta contenga una diversità di allegazioni e deduzioni (Sez. 6, n. 5374 del 25/10/2002, dep. 2003, Ricceri, Rv. 223654 - 01). Questi principi vanno letti anche in uno a quanto affermato da Sez. U, Testini, secondo cui, in tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare. (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001 - 01). 1.3 Nel caso di specie è proprio la tempistica delle richieste e dei provvedimenti che esclude la violazione del ne bis in idem: dopo la prima richiesta di misura cautelare il pubblico ministero sceglie di non proporre appello ma di rinnovare la richiesta, introducendo, nell'ottica del richiedente, una deduzione nuova ricavabile dal Regolamento U.E. e dalla disciplina in materia di sequestro tra Stati dell'Unione e ciò al fine di confutare le affermazioni del giudice per le indagini preliminari. 5La scelta effettuata è dunque quella di non coltivare l'impugnazione - ancora praticabile alla data della presentazione della seconda richiesta - ma di richiedere nuovamente la misura cautelare. A fronte del rigetto pronunciato con la seconda ordinanza, il pubblico ministero non avrebbe potuto più proporre appello avverso il primo provvedimento reiettivo, trattandosi di una strada che gli era preclusa, in applicazione dei principi espressi da Sez. U, Testini, avendo effettuato la scelta della rinnovazione; la scelta quindi di proporre appello - come d'altronde ha fatto - avverso il secondo provvedimento reiettivo (che richiama il primo) era, in quel contesto, una scelta legittimamente praticabile, anche in ragione del fatto che la stessa non gli era impedita allorchè aveva proposto appello al Tribunale, in quanto non si era in quel momento formato il giudicato cautelare. 1.4 Alla luce di questi elementi e della sequenza, anche temporale, dei provvedimenti, può dunque affermarsi, con conseguente rigetto del motivo di censura, che non sussiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem, d'altronde già affermato, di recente, da Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, De; Rv. 286326 - 01, in una fattispecie leggermente diversa (nella qualeit a, a fronte dell'annullamento e non del rigetto di una precedente richiesta,qa rinnovazione della stessa in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione, e non impugnazione cautelare), ma adattabile, per identità di ratio, a questo caso, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il principio del ne bis in idem non preclude al pubblico ministero, in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro preventivo e prima del deposito della relativa motivazione, di richiedere l'adozione di un nuovo vincolo cautelare sui medesimi beni, a condizione che lo stesso si determini a non coltivare il rimedio impugnatorio, in quanto la contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari contrasta con il divieto dì "bis in idem" (In motivazione, la Corte ha chiarito che la verifica della litispendenza deve avvenire, con giudizio "ex post", al momento in cui è assunta la seconda iniziativa cautelare, con conseguente annullamento del secondo provvedimento per violazione dell'anzidetta regola processuale in caso di riscontrata coesistenza delle due iniziative). 2. Le ulteriori doglianze sono tutte inammissibili. 2.1 Il secondo, il quinto (erroneamente indicato come quarto) ed il sesto (erroneamente indicato come quinto) motivo, con i quali, rispettivamente, si deduce l'assoluta mancanza di motivazione, in relazione al fumus commissi delicti, al periculum in mora e all'assenza di cause che non consentono l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, previste dal Regolamento U.E. 2018/1805 sono tutti inammissibili in quanto diretti ad ottenere valutazioni di merito, non solo 6(kr--già adeguatamente sviluppate dal giudice del gravame, ma in ogni caso precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato, in generale, alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01). Tale principio è applicabile anche al caso specifico dell'appello cautelare, come affermato in una risalente decisione mai smentita (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468 - 01) secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge (in tale decisione si è anche affermato che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice, affermazione, questa, oggi superata dall'orientamento - cfr Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice). 2.2 Nel caso in esame non solo l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento è solido ed articolato, ma le asserzioni difensive propongono una ricostruzione fattuale che il Tribunale ha ritenuto, alla luce delle risultanze acquisita delle emergenze della documentazione e dei rilievi effettuati, non accoglibile, avendo affermato, in termini logici e coerenti, che sussistono tutti i presupposti per l'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca. Da un lato, l'esito delle indagini svolte in Bulgaria, e compendiate nella comunicazione notizia di reato, danno conto della commissione di più fatti di ricettazione di beni archeologici, commessi in Bulgaria e non solo, nei quali si è fatto ricorso ad operazioni finanziarie simulate che consentivano di rendere apparentemente lecita la provenienza dei beni già trafugati e di venderli a collezionisti privati e musei. Alcuni di questi beni, provenienti dal territorio italiano, sono stati esaminati dai funzionari del Ministero dei beni culturali che li hanno catalogati per numero di inventario, descrizione (vaso, piatto, brocca, coppa, elemento decorativo etc etc), datazione, collocazione, note bibliografiche e foto. Si tratta, come osservato dal Tribunale, di beni già sottratti ai siti archeologici 7 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] liere/éstensore [OSCURATO:PERSONA] •d6rite [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria O 6 MAG. 2026 Oggi, [OSCURATO:PERSONA] Elisab ta )1-l-abito DOg.