CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente censura la ordinanza del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, nella parte in cui - dopo avere riconosciuto la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui alle sentenze indicate nel provvedimento medesimo - ha negato la sospensione condizionale della pena in considerazione di quanto indicato, sul punto, dal giudice della cognizione; [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, che il ricorso è manifestamente infondato poiché il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena non riconosciuto dai giudici della cognizione, salvo che questi ultimi non lo abbiano espressamente escluso - come avvenuto nel caso di specie per le sentenze sub 1) e 2) - in conseguenza di un giudizio fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati. (Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, Rv. 287817 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MDEP° S !TNT.C,N\ 2 2026 2