CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], identici seppur distinti; rilevato che l'unico motivo di ricorso addotto da ciascuno di essi evoca promiscuamente e confusamente categorie di vizi radicalmente differenti (art. 606, lett. e - vizi di motivazione - e lett. b -violazione di legge penale - del codice di procedura) ma in realtà si risolve in una genericissima collatio di principi in tema di motivazione delle sentenze, del tutto privi di collegamento e confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi aspecifici; evidenziato e ribadito che la genericità si configura non solo nel caso di indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596); considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicemb