CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittole ai sensi degli artt. 110, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., per avere sottratto dagli scaffali di un centro commerciale dei prodotti ivi esposti, del valore di euro 168,4, troncandone i dispositivi antitaccheggio e occultandoli all'interno di una borsa, infliggendo alla stessa la pena di cui al dispositivo. 2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge intervenuta a causa del mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputata, derivante, a partire dal 22 giugno 2022 (e, quindi, in epoca successiva alla notifica del decreto di citazione in appello), dalla sua sopravvenuta detenzione per altra causa. La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza assumendo che, non essendo stata richiesta la trattazione orale, l'impedimento opposto non aveva rilievo alcuno. La presenza dell'imputata all'udienza era invece prevista a pena di nullità, quantomeno a mezzo del collegamento audiovisivo, né era stata rinnovata la notifica del decreto di citazione come previsto dall'art. 156 cod. proc. pen.. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso, con nota scritta, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel caso in cui non vi sia stata tempestiva richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, risultano irrilevanti gli impedimenti sia del difensore sia dell'imputato, in quanto sono stati costoro a non chiedere di partecipare al giudizio (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, G., Rv. 282400; Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415). Così che il giudice non avrebbe neppure potuto disporre l'audizione a distanza dell'imputata, audizione peraltro neppure tempestivamente richiesta. 2. Si deve poi aggiungere che, una volta perfezionatasi la notifica del decreto di citazione in appello all'imputata quando questa era ancora libera, non vi era obbligo alcuno di rinnovarla una volta che la stessa, in data successiva, era stata incarcerata . Il citato art. 156 del codice di rito disciplina, infatti, le notifiche da farsi all'imputato che, nel momento delle stesse, si trovi in stato di detenzione e non prevede affatto la necessità di rinnovare al medesimo le precedenti notifiche già perfezionatesi quando era in libertà. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso,