CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04153/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32333-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 273, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 32333 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 38) R.G. 32333/2020 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] + EQUITALIA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 17 novembre 2020 accoglieva l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] edAgenzia delle Entrate-Riscossione e, per l'effetto, riformava l'impugnata sentenza, rigettando la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] volta all'annullamento della cartella di pagamento, avente ad oggetto i contributi previdenziali dovuti in favore della [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2014. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA]; la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri ha resistito con controricorso; l'Agenzia delle Entrate — Riscossione ha presentato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Con un primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 509/1994, per aver la corte d'appello, illegittimamente, ritenuto che l'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati potesse introdurre deroghe all'art. 22 L. 773/1982, ridefinendo le regole sottese all'iscrizione alla Cassa, e non fosse invece ex D. Lgs. 509/1994 circoscritta ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 L. 37/67, per aver la corte territoriale ritenuto legittima l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], nonostante il contribuente non svolgesse la libera professione in maniera continuativa, mediante produzione di reddito professionale, ma esercitasse l'attività professionale solo occasionalmente. Il ricorrente sottolinea l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] stante l'assoluta occasionalità dell'esercizio della libera professione e la sussistenza dell'iscrizione alla previdenza obbligatoria, quale lavoratore dipendente. Con un terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. si deduce la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo. Si lamenta il fatto che il provvedimento impugnato, nonostante preveda espressamente l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma del provvedimento impugnato abbia, poi, di fatto, riformato in toto la sentenza di primo grado, mediante espresso ed integrale rigetto della domanda proposta in primo grado dell'odierno ricorrente. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, invero, non presenta alcuna contraddizione tra la motivazione ed il dispositivo ed anzi, dalla stessa lettura degli stessi si evince la portata univoca della riforma operata dal giudice di appello. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza in favore di ciascuna parte costituita. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa e di Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 °A ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i