CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21 dicembre 2020, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di Verona del 26 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di anni 3, mesi 2 di reclusione e 3.000 euro di multa il primo, e di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 24.000 di multa il secondo, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di episod: del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990; la pronuncia di primo grado veniva invece parzialmente riformata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti, in relazione a una serie di episodi del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 a lui parimenti ascritti, la pena veniva rideterminata in anni 5 di reclusione ed euro 24.000 di multa; Rilevato che l'unico motivo dei tre distinti ma analoghi ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belmaniar, con cui si contesta "la carenza di motivazione in reazione all'art. 129 cod. proc. pen.", risulta manifestamente infondato, perché assoluc.arnente generico e assertivo, a fronte peraltro dell'ampia motivazione della sentenza impugnata, con cui i ricorrenti non si sono minimamente confrontati; Osservato, pertanto, che gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il