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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 39139/2025

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finale complessiva in quindici anni e otto mesi di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ARTUSO,a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l’aumento di pena per il reato satellite giudicato con la seconda sentenza è stato determinato in modo apodittico. 3.

Come correttamente segnala il Procuratore generale, il ricorso, che attiene unicamente alla determinazione della porzione di pena per il reato satellite, è fondato.

3.1. Il giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso di indicare i criteri e i parametri che lo hanno indotto a quantificare in tre anni di reclusione l’aumento di pena per il delitto associativo giudicato con la seconda sentenza.

Nel giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013), si atterrà al seguente principio di diritto «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con riguardo alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così è deciso, 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
finale complessiva in quindici anni e otto mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ARTUSO,a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l’aumento di pena per il reato satellite giudicato con la seconda sentenza è stato determinato in modo apodittico. 3. Come correttamente segnala il Procuratore generale, il ricorso, che attiene unicamente alla determinazione della porzione di pena per il reato satellite, è fondato. 3.1. Il giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso di indicare i criteri e i parametri che lo hanno indotto a quantificare in tre anni di reclusione l’aumento di pena per il delitto associativo giudicato con la seconda sentenza. Nel giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013), si atterrà al seguente principio di diritto «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con riguardo alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così è deciso, 11
Sentenza Cassazione n. 39139/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris