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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2026:698
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 371/25 FX contro [OSCURATO:PERSONA] genom tillsynsmyndigheten i konkurser [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall, Svezia)] « Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Stato d’insolvenza – Procedura concorsuale – Ristrutturazione aziendale – Nozione di “insolvenza del datore di lavoro” – Indennità d’insolvenza – Pagamento subordinato all’obbligo per il lavoratore di iscriversi quale persona in cerca di occupazione »

I. Introduzione

1. [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall, Svezia) è investito di un ricorso proposto da un lavoratore licenziato da una società svedese sottoposta a procedura di ristrutturazione aziendale.

Tale ricorso è volto ad ottenere dallo Stato svedese il versamento di una somma a titolo della garanzia del pagamento delle retribuzioni in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso.

2. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE ( 2 ), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva e con l’allegato A del regolamento (UE) 2015/848 ( 3 ), nonché dell’articolo 12, lettera a), e dell’articolo 13 di detta direttiva.

3. Più precisamente, le questioni sollevate dal giudice svedese condurranno la Corte a occuparsi, in particolare, della questione se un lavoratore subordinato licenziato da una società sottoposta a procedura di ristrutturazione aziendale di diritto svedese inclusa nell’elenco di cui all’allegato A del regolamento 2015/848 abbia diritto, in forza della direttiva 2008/94, al versamento di una somma a titolo di garanzia di pagamento delle retribuzioni in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso, e se la concessione di tale garanzia possa essere subordinata all’iscrizione del suddetto lavoratore presso l’agenzia nazionale per l’impiego.

La Corte dovrà pertanto stabilire preliminarmente se la procedura di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto svedese, che il Regno di Svezia non ha notificato conformemente a tale direttiva, rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva e, pertanto, analizzare la nozione di «insolvenza» ai sensi di quest’ultima e l’incidenza dell’inclusione della procedura di cui trattasi nell’allegato A del regolamento in parola.

La Corte sarà inoltre chiamata a pronunciarsi sull’effetto diretto delle disposizioni della stessa direttiva.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 4 e 8, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, paragrafo 1, gli articoli 3, 4 e 11, l’articolo 12, lettera a), e l’articolo 13 della direttiva 2008/94, nonché i considerando 10 e 11, l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, punto 4, e l’allegato A del regolamento 2015/848 rivestono una particolare importanza nella presente causa.

B. Diritto svedese

1. Legge sulla procedura di ristrutturazione aziendale

5. L’articolo 1, contenuto nel capo 1, della Lag (2022 :964) om företagsrekonstruktion (legge sulla procedura di ristrutturazione aziendale), del 16 giugno 2022 (SFS 2022, n. 964), prevede quanto segue: «La presente legge si applica agli operatori economici che si trovano in difficoltà finanziarie e che, a seguito di una decisione del giudice, possono, nell’ambito di una procedura speciale, riorganizzare la propria impresa sotto la direzione di un amministratore (procedura di ristrutturazione aziendale)».

6. Ai sensi dell’articolo 10 di cui al capo 2 di tale legge: «La ristrutturazione aziendale può essere disposta solo se:

1. si può presumere che il debitore non sia in grado di pagare i propri debiti scaduti o che tale incapacità sopraggiungerà in un prossimo futuro, oppure che il debitore si trovi, sotto altro profilo, in una situazione di difficoltà finanziarie tali da comportare una probabilità di insolvenza, e

2. sussistono fondati motivi per ritenere che la redditività delle attività dell’impresa possa essere assicurata mediante una ristrutturazione aziendale».

7. L’articolo 20 di cui al capo 2 di detta legge enuncia quanto segue: «Durante la ristrutturazione aziendale, il debitore mantiene il controllo dei suoi beni.

Tuttavia, senza il consenso dell’amministratore, il debitore non può:

1. adempiere alle obbligazioni assunte prima della decisione di apertura della procedura di ristrutturazione aziendale o prestare garanzie per tali obbligazioni;

2. contrattare nuove obbligazioni che esulino dalla gestione ordinaria delle attività, oppure

3. trasferire, costituire in pegno o cedere qualsiasi altro diritto su beni essenziali per l’attività del debitore.

Il consenso dell’amministratore è richiesto anche dagli articoli 2 e 9 del capo 3».

2. Legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni

8. L’articolo 1 della lönegarantilag (1992 :497) (legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni), del 4 giugno 1992 (SFS 1992, n. 497), così dispone: «In forza della presente legge, lo Stato risponde del pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati (garanzia statale per il pagamento delle retribuzioni) nei confronti del datore di lavoro che:

1. sia stato dichiarato insolvente in Svezia o in un altro paese nordico;

2. sia sottoposto a procedura di ristrutturazione aziendale; oppure

3. sia sottoposto, in un paese dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) diverso dalla Svezia, a una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della [direttiva 2008/94]».

9. L’articolo 7 bis di tale legge prevede quanto segue: «Il pagamento a titolo di garanzia copre altresì i crediti relativi alle indennità sostitutive del preavviso per i periodi successivi alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Lo stesso vale in caso di decisione di apertura di una procedura di ristrutturazione aziendale, a condizione che il lavoratore subordinato non abbia prestato né avrebbe dovuto prestare attività lavorativa per conto del datore di lavoro durante il periodo di preavviso.

La garanzia si applica al credito relativo all’indennità sostitutiva del preavviso per un periodo non superiore al periodo di preavviso calcolato in conformità all’articolo 11 della lag (1982 :80) om anställningsskydd [legge (1982:80) sulla tutela in materia di licenziamento].

Le indennità sostitutive del preavviso per il periodo durante il quale il lavoratore non presta alcuna attività lavorativa per un terzo né esercita un’attività autonoma sono coperte dalla garanzia solo se il lavoratore può dimostrare di essersi iscritto come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego.

Durante il periodo di preavviso, la garanzia copre esclusivamente la parte del salario o delle retribuzioni eccedente i redditi percepiti dal lavoratore nell’ambito di un’attività autonoma o che egli abbia percepito o avrebbe dovuto percepire da un altro impiego durante il periodo al quale si riferisce il salario o la retribuzione.

Per determinare la misura in cui il credito relativo al salari o alla retribuzione maturato durante il periodo di preavviso sia coperto dalla garanzia, i redditi percepiti nello stesso periodo nell’ambito di un altro impiego devono essere assimilati all’indennità di attività concessa alla persona che partecipa ad un programma di politica del mercato del lavoro, nella misura in cui tale indennità si riferisca allo stesso periodo del salario o della retribuzione e il lavoratore subordinato sia divenuto idoneo a beneficiare dell’indennità dopo il preavviso. (...)».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. Il 1º settembre 2022, FX è stato licenziato dal suo impiego presso una società di diritto svedese.

Al momento del licenziamento, la società era sottoposta a una procedura di ristrutturazione aziendale ( företagsrekonstruktion ).

11. Il 1º ottobre 2022, il rapporto di lavoro è giunto al termine.

FX è stato sollevato dall’obbligo di prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso.

Durante tale periodo, FX non era iscritto come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego.

12. Il 21 ottobre 2022, l’amministratore ha adottato una decisione positiva quanto alla garanzia del pagamento delle retribuzioni riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, compresa l’indennità per ferie pagate, di FX.

13. Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, FX ha presentato un attestato al Länsstyrelsen (prefettura del dipartimento, Svezia) riguardante la garanzia del pagamento delle retribuzioni relativa all’indennità sostitutiva del preavviso.

FX ha affermato in tale certificato di essersi iscritto presso l’agenzia nazionale per l’impiego solo dopo che il rapporto di lavoro era giunto al termine.

14. L’amministratore ha adottato una decisione di modifica, in base alla quale la garanzia del pagamento delle retribuzioni relativa all’indennità sostitutiva del preavviso veniva respinta, con la motivazione che FX non era stato iscritto presso l’agenzia nazionale per l’impiego durante il periodo di preavviso.

15. Il 19 gennaio 2023, FX ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro lo Stato svedese al fine di ottenere il versamento dell’importo di 32 000 corone svedesi (SEK) (circa EUR 2 892), oltre a interessi.

16. A sostegno del suo ricorso, FX fa valere di avere titolo alla garanzia delle retribuzioni, poiché la procedura di ristrutturazione aziendale costituisce una procedura d’insolvenza ai sensi del regolamento 2015/848 ed è menzionata nell’elenco di cui all’allegato A di tale regolamento.

FX sostiene che le procedure di insolvenza notificate dal Regno di Svezia ai sensi di tale allegato A devono essere considerate parimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94.

FX aggiunge che non è necessario che il Regno di Svezia abbia notificato alla Commissione europea la procedura di ristrutturazione aziendale come procedura d’insolvenza affinché tale procedura ricada nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Poiché detta direttiva ha effetto diretto, e alla luce della sentenza van [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), non potrebbe imporsi che il lavoratore si iscriva presso l’agenzia nazionale per l’impiego per poter beneficiare della garanzia del pagamento delle retribuzioni.

L’obbligo per un lavoratore subordinato di iscriversi presso l’agenzia nazionale per l’impiego ai sensi della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni non è finalizzato a evitare un abuso ai sensi dell’articolo 12 della stessa direttiva e, di conseguenza, tale obbligo è contrario alla stessa.

17. Il governo svedese sostiene che la direttiva 2008/94 non è applicabile, poiché il Regno di Svezia non ha notificato la procedura di ristrutturazione aziendale quale procedura ricadente nell’ambito di applicazione di tale direttiva, e una procedura di ristrutturazione aziendale non significa che il debitore sia in stato di insolvenza in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

Conformemente al diritto nazionale, una decisione di apertura di una procedura di ristrutturazione aziendale può essere adottata se un’impresa è in difficoltà tali che esiste una probabilità di insolvenza e il debitore, con talune eccezioni stabilite da tale legge, mantiene il controllo dei suoi beni.

18. Il giudice del rinvio si chiede se un datore di lavoro sottoposto a procedura di ristrutturazione aziendale, che può essere disposta da un giudice qualora il datore di lavoro si trovi in difficoltà finanziarie tali da comportare una probabilità di insolvenza e che determinano un parziale spossessamento dei suoi beni, possa essere considerato in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva.

19. Tale giudice interpreta la sentenza van [OSCURATO:PERSONA] nel senso che l’insolvenza del datore di lavoro – come definita all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 – è di importanza dirimente nel determinare sia l’applicabilità della direttiva di cui trattasi sia se la normativa nazionale possa prevedere requisiti diversi da quelli consentiti da detta direttiva in rapporto al diritto alla garanzia dei crediti retributivi non pagati.

20. Detto giudice rileva una differenza tra, da un lato, l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva e, dall’altro, l’articolo 1 del regolamento 2015/848.

L’ambito di applicazione di quest’ultimo articolo è esteso, ai sensi del suo paragrafo 1, secondo comma, alle procedure in cui vi è una probabilità di insolvenza, mentre non pare che l’articolo 1 o nell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 prevedano una simile estensione.

In base alla normativa nazionale e, in particolare, all’articolo 10 della legge sulla procedura di ristrutturazione aziendale, la probabilità di insolvenza è precisamente uno degli elementi caratteristici della procedura di ristrutturazione aziendale.

21. È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall) ha deciso, con decisione del 30 maggio 2025, pervenuta alla Corte il 4 giugno 2025, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se si debba presumere che il datore di lavoro sia in stato di insolvenza ai sensi degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della [direttiva 2008/94] ove egli sia soggetto a:

a) una ristrutturazione aziendale, in conformità al diritto nazionale, che può essere disposta dal giudice nazionale e in base alla quale un operatore economico in difficoltà finanziarie che comportano una probabilità di insolvenza possa, attraverso un procedimento speciale, riorganizzare la sua impresa sotto la direzione di un amministratore, nel corso della quale il controllo dell’operatore sul suo patrimonio sarà parzialmente ristretto.

b) uno dei procedimenti elencati nell’allegato A del [regolamento 2015/848] e che costituisce quindi una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale regolamento. 2) Qualora una o entrambe le suesposte questioni ricevano risposta affermativa, se la ristrutturazione aziendale possa essere considerata quale procedura d’insolvenza ai sensi della [direttiva 2008/94], sebbene lo Stato membro non abbia notificato la ristrutturazione aziendale come procedura che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva, in una situazione in cui lo stesso Stato membro ha notificato tale ristrutturazione aziendale come procedura d’insolvenza ai sensi del [regolamento 2015/848]. 3) Qualora la questione suesposta riceva risposta affermativa, se l’articolo 12 della [direttiva 2008/94] debba essere interpretato nel senso che la normativa nazionale, in base alla quale il lavoratore è tenuto a registrarsi come aspirante ad una nuova occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego affinché la garanzia del pagamento delle retribuzioni possa coprire l’indennità sostitutiva del preavviso per il periodo durante il quale il lavoratore non ha svolto il suo lavoro altrove, è incompatibile con la direttiva (v. [sentenza van [OSCURATO:PERSONA]]). 4) Qualora tale questione riceva risposta affermativa, se la [direttiva 2008/94] debba essere interpretata nel senso che il lavoratore può avvalersi del diritto alla garanzia del pagamento delle retribuzioni e possa quindi basare direttamente sulla direttiva il proprio diritto a riscuotere quanto resta della propria retribuzione (v. sentenza del 18 ottobre 2001, Gharehveran

, C‑441/99, ECLI:EU:C:2001:551)».

22. Sono state presentate alla Corte osservazioni scritte dal governo svedese, dall’Irlanda, dai governi spagnolo e norvegese nonché dalla Commissione.

FX, che non aveva presentato osservazioni scritte, e queste stesse parti interessate hanno partecipato all’udienza tenutasi il 7 maggio 2026.

IV. Analisi

23. Nella presente causa, il giudice del rinvio ha formulato quattro questioni pregiudiziali.

Mentre con la prima e con la seconda questione si chiede se la procedura di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto svedese rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94, la terza questione riguarda l’eventuale subordinazione della concessione della garanzia prevista da tale direttiva all’iscrizione del lavoratore subordinato interessato presso l’agenzia svedese per l’impiego come persona in cerca di occupazione.

La quarta questione verte invece sulla possibilità di fondare il credito retributivo non pagato direttamente su detta direttiva.

Inoltre, le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta sono sottoposte a cascata nell’ipotesi in cui la Corte risponda alla questione immediatamente precedente in senso affermativo.

Esaminerò le due prime questioni congiuntamente nonché la terza e la quarta questione nello stesso ordine.

24. Dalle osservazioni scritte presentate dal governo svedese, che risponde solo alla prima questione, dall’Irlanda e dai governi spagnolo e norvegese, che rispondono solo alla prima e alla seconda questione, nonché dalla Commissione, emerge che tali parti intervenienti forniscono risposte diverse, sulla base di ragionamenti distinti, alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

25. In generale, il governo svedese, l’Irlanda e il governo norvegese ritengono che la procedura di ristrutturazione aziendale di cui al procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94.

Per contro, FX, che presenta esclusivamente osservazioni orali, il governo spagnolo e la Commissione sostengono la tesi opposta.

26. Ricordo anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia ad esso sottoposta nonché ad interpretare ed applicare il diritto nazionale ( 5 ).

Tuttavia la Corte, chiamata a fornire al giudice una risposta utile nel contesto della procedura di cooperazione istituita dall’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], è competente a fornirgli indicazioni tratte dagli atti del procedimento principale come pure dalle osservazioni scritte e orali sottopostele, tali da mettere detto giudice in grado di decidere ( 6 ).

A. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

27. Con la sua prima e la sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 debbano essere interpretati nel senso che un datore di lavoro deve essere considerato in «stato di insolvenza» ove egli sia soggetto ad una procedura di ristrutturazione aziendale di cui all’allegato A del regolamento 2015/848, che può essere disposta da un giudice nazionale e che consente ad un operatore economico avente difficoltà finanziarie che comportano una probabilità d’insolvenza di riorganizzare la propria attività sotto la direzione di un amministratore, procedura nel corso della quale tale operatore è parzialmente spossessato del suo patrimonio, e ciò sebbene lo Stato membro interessato non l’abbia notificata conformemente all’articolo 13 di tale direttiva.

28. Come ho già indicato, gli interessati sono divisi quanto all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

Il governo svedese e quello norvegese affermano, in sostanza, che la nozione di «insolvenza» non è armonizzata all’interno dell’Unione.

Secondo tali governi, il fatto che la procedura svedese di ristrutturazione aziendale sia inclusa nell’elenco di cui all’allegato A di detto regolamento non costituisce un elemento conclusivo per stabilire se tale procedura rientri nell’ambito di applicazione della stessa direttiva.

Per quanto riguarda l’Irlanda, essa ritiene che l’applicazione della direttiva 2008/94 richieda che detta procedura si fondi su un’insolvenza effettiva che comporti lo spossessamento parziale o totale dei beni del datore di lavoro o un’equivalente restrizione del controllo.

29. Per contro, FX e il governo spagnolo ritengono che le procedure di insolvenza non siano limitate a quelle di liquidazione e possano comprendere anche altre procedure.

A sua volta, la Commissione sostiene che l’espressione «si considera in stato di insolvenza» figurante all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva non ricomprenda esclusivamente le situazioni in cui la liquidazione di una società è certa ed imminente.

Infatti, tali parti interessate affermano che il fatto che la procedura di ristrutturazione aziendale figuri nell’allegato A di detto regolamento può essere uno degli elementi pertinenti per determinare se una procedura rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

30. Per quanto riguarda la circostanza della mancata notifica ai sensi dell’articolo 13 della stessa direttiva, tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni scritte e/o orali, ad eccezione del governo norvegese, ritengono che tale mancanza non abbia l’effetto di escludere la procedura in esame dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/94.

31. Pertanto, per rispondere utilmente alle prime due questioni pregiudiziali, esporrò, in primo luogo, alcune considerazioni relative alle condizioni per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva (sezione 1).

Analizzerò, in secondo luogo, il ruolo del diritto nazionale nella determinazione dell’ambito di applicazione di detta direttiva (sezione 2).

In terzo luogo, esaminerò la nozione di «insolvenza del datore di lavoro» ai sensi di tale disposizione (sezione 3), precisando l’incidenza dell’inclusione della procedura svedese di ristrutturazione aziendale nell’elenco di cui all’allegato A del regolamento 2015/848 sull’applicazione della stessa direttiva (sezione 4).

Infine, presenterò una conclusione intermedia relativamente a tali due questioni (sezione 5).

1. Considerazioni generali sulle condizioni per l ’ applicazione dell ’ articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94: constatazione dello stato d ’ insolvenza del datore di lavoro

32. Rilevo, innanzitutto, che all’origine dei dubbi del giudice del rinvio non vi è la definizione della nozione di «insolvenza», nel senso attribuito a una procedura concorsuale nazionale, ma quella di «stato d’insolvenza», ai fini della direttiva 2008/94 , e ciò allo scopo di stabilire se un datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale previsto dal diritto svedese rientri in quest’ultima nozione e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Il giudice del rinvio evidenzia infatti che occorre interpretare gli articoli 1 e 2, paragrafo 1, di detta direttiva per stabilire se FX abbia diritto, in forza della stessa direttiva, alla garanzia del pagamento delle retribuzioni di cui al procedimento principale.

33. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2008/94, ricordo che l’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima dispone che essa si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza .

Come già dichiarato dalla Corte, questa disposizione determina la portata dell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi e, in tal modo, condiziona l’attivazione della garanzia prevista da detta direttiva ( 7 ).

Lo stato d’insolvenza del datore di lavoro è quindi determinante per ritenere che una procedura rientri nell’ambito di applicazione della stessa direttiva.

Inoltre, per definire i presupposti in presenza dei quali un datore di lavoro è considerato in stato d’insolvenza « ai sensi della [direttiva 2008/94] » (il corsivo è mio), detta disposizione rinvia al suo articolo 2, paragrafo 1.

34. Al riguardo, l’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un amministratore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di tali disposizioni, ha deciso l’apertura del procedimento [articolo 2, paragrafo 1, lettera a) di detta direttiva], oppure ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento [articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva].

35. Pertanto, l’applicazione della direttiva 2008/94 e, di conseguenza, della garanzia da questa prevista dipende dall’accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro, la cui portata, ai fini di tale direttiva, è stata definita dal legislatore dell’Unione.

Al riguardo, ricordo che la Corte ha già precisato che dalla formulazione stessa dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva risulta che devono essere soddisfatte due condizioni affinché un datore di lavoro sia considerato in stato di insolvenza.

Da un lato, deve essere stata richiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro e, dall’altro, devono essere stati pronunciati un’ordinanza di apertura di una simile procedura o un accertamento della chiusura definitiva dell’impresa in caso di attivo disponibile insufficiente a giustificare l’apertura di una procedura del genere ( 8 ).

36. In particolare, nell’ambito della prima condizione, osservo che l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva opera un rinvio espresso al diritto nazionale.

Pertanto, mi sembra utile analizzare la portata di tale rinvio prima di interpretare la portata della nozione di «insolvenza del datore di lavoro» ai sensi della disposizione in esame, e ciò allo scopo di stabilire il ruolo del diritto nazionale nella determinazione dell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94.

2. Sul ruolo del diritto nazionale nella portata dell ’ ambito di applicazione della direttiva 2008/94

37. Ricordo che dalle esigenze inerenti tanto all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto al principio di parità discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in questione ( 9 ).

38. Tuttavia, come già sottolineato ( 10 ), l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 contiene un rinvio esplicito alle «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro» in forza delle quali deve essere stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro.

Una simile domanda di apertura della procedura è la prima delle due condizioni cumulative già menzionate richieste dal legislatore dell’Unione affinché un datore di lavoro sia considerato in «stato di insolvenza» ( 11 ).

Si pone quindi la questione di quale sia la portata di tale rinvio.

39. A tal riguardo, da un lato, il legislatore dell’Unione non ha interamente subordinato l’ambito di applicazione di tale direttiva alle definizioni di insolvenza previste dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 12 ), ma ha definito, in maniera autonoma, le condizioni per affermare che un datore di lavoro si trova in «stato di insolvenza» ai fini di detta direttiva.

Dall’altro, una delle condizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva rinvia al diritto nazionale.

Tale diritto svolge un ruolo nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le procedure di insolvenza sono procedure nazionali e solo il diritto nazionale prevede i requisiti sostanziali per la loro apertura ( 13 ).

Ne consegue che, poiché l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 muove dal principio dell’apertura di una procedura fondata sull’insolvenza del datore di lavoro «prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro», tale procedura nazionale rientra nell’ambito di applicazione della medesima direttiva quando si tratti di una procedura concorsuale e le altre condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva siano soddisfatte ( 14 ).

Infatti, il rinvio al diritto nazionale nella definizione dell’ambito di applicazione della stessa direttiva operato dal legislatore dell’Unione costituisce una «porta d’ingresso» all’esame della seconda condizione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

Pertanto, il diritto nazionale e il diritto dell’Unione interagiscono per far applicare o, al contrario, escludere l’applicazione della direttiva di cui trattasi a talune procedure nazionali ( 15 ).

40. In questo ordine di idee, rilevo che, nonostante una generale comprensione dell’«insolvenza» come incapacità di un debitore a pagare i propri debiti alla scadenza( 16 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono sempre opposti a qualsiasi tentativo di armonizzare la nozione di cui trattasi da parte del legislatore dell’Unione e hanno preservato la propria autonomia nella sua definizione ( 17 ).

E quindi pacifico che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi mantengano la competenza per stabilire le condizioni materiali in presenza delle quali un datore di lavoro è considerato insolvente ai sensi del diritto nazionale.

41. Nondimeno, questa conclusione lascia impregiudicata la competenza della Corte ad interpretare la nozione autonoma di «stato di insolvenza del datore di lavoro» ai fini della direttiva 2008/94 ( 18 ), nozione di cui la procedura nazionale prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro costituisce una delle componenti.

Occorre pertanto precisare, come richiesto dal giudice del rinvio, se il rinvio da parte del legislatore dell’Unione a una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dal diritto di uno Stato membro, debba essere inteso esclusivamente come un rinvio a procedure nazionali in cui un datore di lavoro sia riconosciuto come insolvente in senso stretto ai sensi del diritto nazionale oppure come un rinvio anche ad altri tipi di procedure in cui un datore di lavoro non sia riconosciuto come insolvente ma che presentino un nesso con l’insolvenza (come nel caso delle procedure concorsuali di ristrutturazione), secondo la definizione del diritto nazionale.

42. Procedendo nella mia analisi della nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ai sensi di tale direttiva, farò ricorso ai diversi metodi di interpretazione del diritto dell’Unione.

3. Sulla portata della nozione di «procedura concorsuale fondata sull ’ insolvenza del datore di lavoro» ai sensi dell ’ articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94

43. Nel caso di specie, dal contesto normativo illustrato dal giudice del rinvio emerge che la procedura di ristrutturazione aziendale svedese di cui al procedimento principale può essere disposta solo se, da un lato , si può presumere che il debitore non sia in grado di pagare i propri debiti scaduti o che tale incapacità sopraggiungerà in un prossimo futuro, o che il debitore si trovi, sotto altro profilo, in una situazione di difficoltà finanziarie tali da comportare una probabilità di insolvenza, e se, dall’altro lato, sussistano fondati motivi per ritenere che la redditività delle attività dell’impresa possa essere assicurata mediante una ristrutturazione aziendale ( 19 ).

Per contro, il giudice del rinvio non specifica se la normativa svedese richieda di precisare, al momento dell’apertura di una simile procedura, quale delle ipotesi suindicate ricorra né quale di esse costituisca il fondamento della decisione nazionale di apertura della procedura di ristrutturazione aziendale di cui al procedimento principale.

A questo proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo svedese rileva che, per poter essere sottoposto a una procedura di ristrutturazione aziendale, il datore di lavoro deve essere ritenuto sufficientemente solido per poter sopravvivere al termine della stessa.

Nel corso dell’udienza, esso ha precisato che, nell’ambito di tale procedura, l’impresa è sottoposta a una valutazione che consente di stabilire se essa sia o meno solida e, in caso contrario, se occorra procedere all’apertura di una procedura di fallimento.

44. Per quanto riguarda la prima delle due condizioni richieste dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che l’apertura di una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale è stata richiesta conformemente alla normativa nazionale applicabile e che sono altresì soddisfatte le condizioni secondarie relative allo spossessamento parziale dei beni del datore di lavoro nonché alla designazione di un amministratore (sotto la cui direzione tale datore di lavoro può riorganizzare la propria attività).

Per quanto riguarda la seconda delle due condizioni principali, dalle precisazioni fornite da tale giudice emerge che il giudice competente ai sensi della legislazione nazionale ha deciso di aprire la procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale di cui al procedimento principale.

45. Ne consegue che, sebbene constati che le due condizioni cumulative richieste all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva affinché un datore di lavoro sia considerato in stato di insolvenza sono soddisfatte ( 20 ), il giudice del rinvio si interroga tuttavia sulla questione se la procedura di ristrutturazione aziendale di cui al procedimento principale rientri nella nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ai sensi di detta direttiva.

In altre parole, per riprendere i termini della discussione tra le parti e gli interessati, nell’ambito della presente causa si pone la questione se un datore del lavoro che si trovi in una situazione quale quella di cui al procedimento principale possa essere considerato in «stato di insolvenza» ai sensi di tale direttiva. a) Tenore letterale

46. Una prima lettura dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, contenuto nel capo I, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», può far pensare che tale disposizione non si riferisca ad una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale come quella di cui al procedimento principale.

I termini «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» contenuta nella disposizione in esame potrebbero essere intesi nel senso di richiedere l’insolvenza del datore di lavoro perché una procedura concorsuale sia sussumibile in tale nozione.

Tuttavia, questa non è l’unica interpretazione possibile di tali termini.

Infatti, detti termini ammettono una diversa lettura, secondo la quale essi non esigono necessariamente che la procedura concorsuale presupponga l’insolvenza ( 21 ), ma si limitano a indicare un nesso tra una simile procedura e l’insolvenza, per cui anche una procedura concorsuale il cui obiettivo sia quello di evitare l’insolvenza del datore di lavoro potrebbe essere considerata «fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ( 22 ).

47. Nella misura in cui l’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva non è conclusiva, devo proseguire l’analisi al fine di garantire l’interpretazione che meglio corrisponde agli obiettivi e al contesto di detta disposizione. b) Obiettivo sociale

48. Ricordo, in primo luogo, che il fondamento normativo di un atto è rilevante ai fini della sua interpretazione, in quanto può apportare un certo chiarimento in relazione agli obiettivi perseguiti dal legislatore.

Al riguardo, occorre sottolineare che la direttiva 2008/94 si basa sul precedente articolo 137, paragrafo 2, CE, divenuto articolo 153, paragrafo 2, lettera b), [OSCURATO:PERSONA], il quale, per conseguire gli obiettivi previsti al precedente articolo 136 CE, divenuto articolo 151 [OSCURATO:PERSONA], attribuiva alle istituzioni la competenza ad «adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente», in particolare per quanto riguarda «le condizioni di lavoro» ( 23 ).

49. Osservo, in secondo luogo, che l’obiettivo sociale di tale direttiva si evince chiaramente dai suoi considerando 3 e

7. Da un lato, il considerando 3 enuncia quanto segue: «[s]ono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nell[’Unione]».

Dall’altro, l’espressione «obiettivo sociale della direttiva» è utilizzata direttamente nel considerando 7 di detta direttiva ( 24 ).

Inoltre, questo obiettivo è stato riconosciuto dalla Corte in una giurisprudenza consolidata ( 25 ).

Pertanto, detto obiettivo deve orientare non solo l’interpretazione della stessa direttiva, ma anche gli [OSCURATO:PERSONA] membri nella sua attuazione.

50. A questo proposito, nella sua proposta di direttiva la Commissione rilevava che tale «obiettivo sociale (...) di proteggere i crediti salariali non pagati dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro (...) potrebbe infatti essere messo in causa qualora si permettesse di dedurre dal campo di applicazione di questa protezione i crediti non pagati dei lavoratori i cui datori di lavoro insolventi non siano suscettibili di essere sottoposti a procedure collettive di soddisfacimento (procedure di liquidazione) o che sono sottoposti a procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione che variano continuamente (concordati, amministrazioni controllate, cessazione di pagamenti o procedure analoghe destinate a garantire l’ulteriore funzionamento dell’impresa)» ( 26 ).

Infatti, l’esistenza di tale tendenza legislativa verso una varietà di procedure concorsuali, che obbedisce a un duplice imperativo economico e sociale, è avvalorata da altre comunicazioni ( 27 ) e da successivi atti legislativi dell’Unione, come nel caso del regolamento 2015/848.

51. Pertanto, nelle sue osservazioni scritte la Commissione sostiene – e ciò è di rilievo – che i lavoratori dipendenti di imprese soggette a una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale devono affrontare, per il recupero dei propri diritti non pagati, difficoltà e vincoli simili a quelli dei dipendenti di imprese soggette ad altri procedimenti concorsuali di insolvenza.

Infatti, una volta avviata la procedura, è in linea di principio irrilevante che l’insolvenza del datore di lavoro non sia effettiva, ma potenziale.

Il datore di lavoro viene privato del controllo di almeno una parte del suo patrimonio, i crediti dei lavoratori subordinati sono trattati nell’ambito della procedura concorsuale e l’attività è riorganizzata sotto la direzione di un amministratore ( 28 ).

52. Al riguardo, mi preme ricordare brevemente che dalla giurisprudenza della Corte emerge che tutti gli atti dell’Unione devono essere interpretati in conformità con l’insieme del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato ( 29 ).

Pertanto, la distinzione tra l’insolvenza reale e l’insolvenza potenziale del datore di lavoro sembra essere in contraddizione con l’obiettivo sociale della direttiva 2008/94.

Infatti, l’apertura di una procedura concorsuale implica per il datore di lavoro lo spossessamento parziale o totale dei suoi beni ( 30 ).

In questo contesto, il fatto che il credito del lavoratore subordinato A non sia coperto dalla garanzia del pagamento delle retribuzioni qualora il suo datore di lavoro si trovi in uno stato d’insolvenza potenziale da cui consegue l’apertura di una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale, mentre il credito del lavoratore subordinato B è coperto da tale garanzia qualora il suo datore di lavoro si trovi in uno stato d’insolvenza reale da cui discende l’apertura di una procedura di fallimento introdurrebbe una disparità di trattamento ingiustificata ( 31 ).

Di fatto, i due lavoratori si trovano in situazioni comparabili ai fini dell’applicazione del diritto alla retribuzione ai sensi di tale direttiva.

Malgrado ciò, solo il lavoratore B avrà diritto alla tutela sulla base di detta direttiva.

Ebbene, nessuna considerazione obiettiva appare idonea a giustificare una simile disparità di trattamento ( 32 ).

53. Ciò è avvalorato dal fatto che, come emerge dalla decisione di rinvio, l’articolo 1 della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni, che mira a recepire la stessa direttiva, prevede il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati non solo quando l’insolvenza del datore di lavoro sia stata accertata, ma anche quando quest’ultimo sia sottoposto a una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto svedese ( 33 ).

Ne deduco quindi che, pur considerando la procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/94, il legislatore svedese era consapevole del fatto che la disparità di trattamento tra i lavoratori in funzione dell’obiettivo della procedura concorsuale non fosse giustificata e che i lavoratori assunti da un datore di lavoro sottoposto a una procedura di ristrutturazione aziendale meritassero la stessa tutela dei lavoratori di un datore di lavoro insolvente.

54. Ne consegue che l’interpretazione estensiva della nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» meglio corrisponde all’obiettivo sociale di tale direttiva. c) Contesto normativo 1) Contesto interno: impianto sistematico della direttiva 2008/94

55. A proposito dell’impianto sistematico della direttiva 2008/94, rilevo anzitutto che il considerando 4 della stessa enuncia che per garantire un’equa tutela dei lavoratori subordinati interessati è opportuno definire lo «stato d’insolvenza» alla luce delle tendenze legislative negli [OSCURATO:PERSONA] membri e includere nella definizione dello «stato d’insolvenza» anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione ( 34 ).

Dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, letto in combinato disposto con il considerando 4 della stessa, deriva quindi che detta direttiva non richiede che la procedura concorsuale fondata sull’insolvenza sia tale da portare alla liquidazione del datore di lavoro.

Al riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che, in presenza della pronuncia di una sentenza di apertura, l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva non richiede che la procedura concorsuale di cui trattasi debba condurre alla cessazione dell’attività del datore di lavoro ( 35 ).

56. In secondo luogo, osservo che la volontà del legislatore dell’Unione di non restringere l’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 trova riscontro anche nel suo articolo 11, secondo comma, il quale prevede che l’attuazione della stessa non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori subordinati nel settore contemplato dalla direttiva stessa (clausola di non regresso).

57. Pertanto, l’esame dell’impianto sistematico di tale direttiva consente di confermare la conclusione secondo cui la nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ha una portata ampia e comprende altri tipi di procedure concorsuali previste dal diritto nazionale che soddisfino le condizioni stabilite da detta direttiva.

58. Anche i lavori preparatori della stessa direttiva e l’evoluzione legislativa del diritto dell’Unione sembrano avvalorare un’interpretazione non restrittiva del suo articolo 2, paragrafo

1. 2) Contesto esterno: lavori preparatori ed evoluzione legislativa

59. Osservo anzitutto che dal punto 2 della motivazione della proposta di direttiva della Commissione emerge che questa risponde alle nuove realtà del mercato del lavoro, all’evoluzione delle normative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di insolvenza, alle ristrutturazioni effettuate in seno alle imprese nonché alla giurisprudenza della Corte che ha rilevato le debolezze e le lacune delle disposizioni iniziali ( 36 ) e che ha quindi imposto una revisione della direttiva 80/987/CEE ( 37 ) al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori e di assicurare la coerenza con le modifiche apportate alle direttive sui licenziamenti collettivi ( 38 ) e sui trasferimenti di imprese ( 39 ).

Occorre ricordare che tali direttive, insieme alla direttiva 2008/94, fanno parte del cosiddetto pacchetto «ristrutturazioni» ( 40 ).

In particolare, dal punto 2 e dal punto 4.1.1 di tale proposta di direttiva emerge che essa risponde alla necessità di una nuova nozione di «insolvenza» «più ampia di quella contenuta nella direttiva [precedente]» e «più adeguata [ai suoi] obiettivi sociali», la cui «definizione (…) si bas[erebbe] su quella che figura nel regolamento [(CE) n. 1346/2000]» ( 41 ).

60. Infatti, occorre ricordare che l’articolo 2, lettera a), di tale regolamento definiva la procedura di insolvenza come «le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1», precisando che «[l]’elenco di tali procedure figura[va] nell’allegato A».

La Corte ha dichiarato, nell’interpretare tale disposizione, che detto regolamento si applicava unicamente alle procedure elencate in tale allegato ( 42 ).

Essa ha precisato che una procedura, in quanto è inclusa nell’allegato A dello stesso regolamento, deve essere considerata rientrante nel suo ambito di applicazione ( 43 ).

Inoltre, essa non ha escluso che una procedura nazionale possa essere inclusa nell’allegato A del regolamento n. 1346/2000, anche se tale procedura non soddisfa le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento ( 44 ).

L’articolo 2, punto 4, del regolamento 2015/848 sembra consacrare la suesposta giurisprudenza della Corte.

Tale disposizione definisce quindi la «procedura d’insolvenza» come «le procedure elencate nell’allegato A» ( 45 ).

61. In proposito, dalla lettura della relazione sull’attuazione e sull’applicazione della direttiva 2008/94 ( 46 ) risulta che il regolamento n. 1346/2000 «si applica[va] alle procedure concorsuali di insolvenza che comporta[vano] lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un amministratore (articolo 1, paragrafo 1) e quindi alle stesse procedure di insolvenza coperte [da tale] direttiva » ( 47 ).

Dalla relazione in questione risulta altresì che, con alcune eccezioni ( 48 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano confermato alla Commissione che i tipi di procedure nazionali di insolvenza rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva erano quelli elencate nell’allegato A di tale regolamento e che la Commissione stava svolgendo ulteriori indagini per verificare che tutte le procedure di insolvenza pertinenti fossero coperte ( 49 ).

62. In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato, al punto 36 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], dopo aver citato il considerando 4 della stessa direttiva, che l’allegato A del summenzionato regolamento stabiliva che la procedura di insolvenza in discussione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza costituiva una «procedura di insolvenza» a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Orbene, secondo la Corte, quest’ultima disposizione descriveva le «procedure concorsuali fondate sull’insolvenza» allo stesso modo dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, dove si richiede che tale procedura comporti lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un amministratore .

Pertanto, la Corte ha dichiarato che detta disposizione non richiedeva, ai fini dell’applicabilità della garanzia prevista da tale direttiva, che fosse stata disposta la cessazione delle attività del datore di lavoro ( 50 ).

63. A questo riguardo, deve ricordarsi che, ai sensi dell’articolo 91 del regolamento 2015/848, «[i] riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al [regolamento 2015/848]».

Questa disposizione implica che i riferimenti contenuti, in particolare, in altri atti legislativi dell’Unione devono essere intesi come riferimenti alle disposizioni equivalenti di tale regolamento ( 51 ).

64. È vero che detti riferimenti al regolamento n. 1346/2000 non risultano direttamente dalla direttiva 2008/94, ma dai suoi lavori preparatori nonché da altre comunicazioni della Commissione relative a tale direttiva.

Osservo nondimeno che i riferimenti in questione emergono altresì dalla giurisprudenza della Corte ( 52 ).

65. È altresì vero che l’ambito di applicazione del regolamento 2015/848 è definito in modo più ampio rispetto a quello del suo predecessore, il regolamento n. 1346/2000, così da comprendere espressamente non solo le procedure concorsuali di insolvenza, ma anche le procedure concorsuali in cui sussista soltanto una probabilità di insolvenza e il cui scopo sia quello di evitare l’insolvenza del debitore o la cessazione delle sue attività ( 53 ).

Ciononostante, molte procedure di questo tipo erano già incluse nell’allegato A di quest’ultimo regolamento e rientravano pertanto nel suo ambito di applicazione.

66. Ritengo quindi che, nella misura in cui uno dei suoi obiettivi, con l’adozione della direttiva 2008/94, era allineare il suo ambito di applicazione con quello del regolamento n. 1346/2000, il legislatore dell’Unione non abbia soltanto tenuto conto della definizione dell’ambito di applicazione contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, ma anche della realtà giuridica risultante da detto ambito di applicazione, esteso in forza dell’inclusione nel suo allegato A di numerose procedure concorsuali di ristrutturazione.

Pertanto, il fatto che detto legislatore abbia precisato l’ambito di applicazione del regolamento 2015/848 includendovi esplicitamente le procedure di ristrutturazione preventiva risponde a una realtà giuridica già stabilita nella vigenza del regolamento n. 1346/2000 e non può mettere in discussione la conclusione secondo cui l’ambito di applicazione di tale direttiva comprende anche questo tipo di procedure.

67. Peraltro, osservo che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1023 sulla ristrutturazione e l’insolvenza ( 54 ) dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il quadro di ristrutturazione preventiva non interessi i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, ai sensi del diritto del lavoro dell’Unione e nazionale» (il corsivo è mio).

Tra tali diritti, la disposizione citata indica, alla lettera c): «i diritti garantiti dalle direttive [98/59, 2001/23 e 2008/94 ]» (il corsivo è mio).

È quindi evidente che, se le procedure di ristrutturazione preventiva non rientrassero nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94, non vi sarebbe alcuna necessità per il legislatore dell’Unione di prevedere una disposizione come quella di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1023, in quanto le procedure alle quali si applicano i due strumenti giuridici comunque non coinciderebbero.

68. La genesi dell’adozione della direttiva 2008/94 e gli sviluppi legislativi successivi avvalorano quindi l’interpretazione secondo cui la nozione di «insolvenza del datore di lavoro» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva comprende procedure concorsuali di insolvenza diverse dalla liquidazione, con conseguente inclusione della procedura di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto svedese.

69. Questa interpretazione evita quindi che l’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva contrasti con il contesto giuridico nel quale essa si inserisce ed è la sola interpretazione atta a garantire il conseguimento dell’obiettivo sociale perseguito dalla stessa direttiva esposto supra ( 55 ).

70. Di conseguenza, ritengo, come illustrato ai paragrafi da 43 a 69 delle presenti conclusioni, che la nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che essa si estende a una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale.

71. Resta da determinare l’incidenza dell’allegato A del regolamento 2015/848 sull’applicazione di tale direttiva.

4. Sull ’ incidenza dell ’ i nclus ione della procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale nell ’ allegato A del regolamento 2015/848

72. Occorre osservare che la questione dell’incidenza dell’inclusione della procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale nell’allegato A del regolamento 2015/848 sull’applicazione della direttiva 2008/94 trova la sua ragion d’essere nella circostanza che il Regno di Svezia non ha notificato, a norma dell’articolo 13 di tale direttiva, la ristrutturazione aziendale come uno dei tipi di procedure concorsuali nazionali di insolvenza rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva ( 56 ).

Affronterò quindi brevemente tali aspetti nelle considerazioni svolte qui di seguito. a) Sull ’ allegato A del regolamento 2025/848: un ulteriore elemento del contesto normativo dell ’ articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94

73. Ricordo che il regolamento 2015/848 non definisce la nozione di «insolvenza».

Tuttavia, dal suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), risulta che tale regolamento si applica «alle procedure concorsuali pubbliche (...) disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini [in particolare] di riorganizzazione o liquidazione (...) un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza» (il corsivo è mio) ( 57 ), a condizione che tali procedure figurino nell’allegato A di detto regolamento ( 58 ).

74. Ne consegue che, in considerazione del fatto che la procedura svedese di ristrutturazione aziendale è inclusa nell’allegato A dello stesso regolamento, non vi è dubbio che il regolamento 2015/848 si applichi a tale procedura.

75. Si pone nondimeno la questione se tale inclusione abbia un’incidenza diretta e significativa sull’applicazione della direttiva 2008/94.

76. Invero, adottando il regolamento 2015/848, che si basa sull’articolo 81 [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione si è prefissato l’obiettivo di assicurare la certezza del diritto e la prevedibilità della determinazione del foro competente ricorrendo a criteri oggettivi ( 59 ).

Questo obiettivo si distingue chiaramente dall’obiettivo sociale che detta direttiva mira a garantire.

Ciò posto, tali obiettivi non si escludono a vicenda, per cui tanto tale regolamento quanto detta direttiva affrontano, sotto profili diversi, le problematiche relative all’insolvenza.

77. Alla luce dei suesposti elementi, l’inclusione della procedura concorsuale svedese di ristrutturazione aziendale nell’elenco delle procedure di cui all’allegato A di detto regolamento non consente di dimostrare, di per sé, che la procedura in esame rientri nell’ambito di applicazione della stessa direttiva.

Tuttavia, tenuto conto dei riferimenti fatti dai lavori preparatori della direttiva 2008/94 al regolamento n. 1346/2000, abrogato e sostituito dal regolamento 2015/848, tale inclusione costituisce un elemento che fa parte del contesto normativo della direttiva di cui trattasi.

78. Di conseguenza, sono dell’avviso che detta inclusione sia un elemento del contesto normativo che tende a consentire di ritenere che la procedura concorsuale svedese di ristrutturazione aziendale ricada nell’ambito di applicazione della direttiva citata. b) Sulla mancata notifica di una procedura nazionale di insolvenza ai sensi dell ’ articolo 13 della direttiva 2008/94

79. Rilevo, in primo luogo, che l’articolo 13 della direttiva 2008/94, in combinato disposto con il considerando 8 di tale direttiva, consente di ritenere che l’ambito di applicazione di detta direttiva non dipenda dal tipo di procedura notificata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, tale considerando enuncia quanto segue: «[p]er facilitare l’individuazione delle procedure d’insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali è opportuno prevedere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri notifichino alla Commissione e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri i tipi di procedura d’insolvenza che danno luogo all’intervento dell’organismo di garanzia» ( 60 ).

80. In secondo luogo, a differenza della notifica nell’ambito dell’allegato A del regolamento 2015/848 o dell’allegato A del suo predecessore, il regolamento n. 1346/2000, la notifica da parte di uno Stato membro alla Commissione ai sensi dell’articolo 13 della stessa direttiva non predetermina né circoscrive l’ambito di applicazione della direttiva 2008/94, ma serve semplicemente a fini di certezza del diritto consentendo di distinguere agevolmente le procedure di cui trattasi.

81. In terzo e ultimo luogo, come giustamente rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei lavoratori subordinati in caso di procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, l’interpretazione contraria significherebbe che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero facilmente eludere la sua applicazione omettendo di notificare talune procedure concorsuali che soddisfano le condizioni previste dal legislatore dell’Unione all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.

5. Conclusione intermedia

82. Riassumendo questa parte della mia analisi, ritengo che dai termini, dal contesto interno ed esterno e dalla finalità sociale della direttiva 2008/94 emerga che una procedura di ristrutturazione aziendale come quella di cui al procedimento principale rientri nella nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ai sensi di detta direttiva.

83. Da tale analisi risulta altresì che la notifica di una procedura nazionale di insolvenza ai sensi all’articolo 13 di detta direttiva non costituisce una condizione per l’applicazione della stessa direttiva, bensì un requisito formale previsto a fini di trasparenza, che non può infatti portare a una riduzione della tutela dei lavoratori cui mira la direttiva 2008/94 ( 61 ).

B. Sulla terza questione pregiudiziale

84. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone al lavoratore subordinato di iscriversi come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego affinché la garanzia del pagamento delle retribuzioni copra l’indennità sostitutiva del preavviso per il periodo durante il quale egli non ha svolto attività lavorativa per un terzo.

85. Ricordo che, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, a FX è stata negata la garanzia del pagamento delle retribuzioni relativamente all’indennità sostituiva del preavviso in quanto egli non si era iscritto presso l’agenzia nazionale per l’impiego durante il periodo di preavviso, ma alla fine di tale periodo.

86. In primo luogo, rilevo che la Corte ha già avuto occasione di interpretare l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 nel senso che, a norma di quest’ultimo, tale direttiva non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi ( 62 ).

Infatti, l’adozione di simili misure consente di derogare alla soglia minima di tutela accordata da detta direttiva.

Pertanto, la Corte ha dichiarato che tale disposizione, in quanto costituisce un’eccezione a una norma generale, va interpretata in modo restrittivo e che la sua interpretazione dev’essere conforme alla finalità sociale della stessa direttiva ( 63 ).

Inoltre, essa ha affermato che gli abusi di cui a detta disposizione sono le pratiche abusive che recano pregiudizio agli organismi di garanzia creando artificiosamente un diritto retributivo e che fanno sorgere quindi illegittimamente un obbligo di pagamento a carico di tali organismi.

Le misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzati ad adottare ai sensi della stessa disposizione sono pertanto quelle necessarie al fine di evitare pratiche del genere ( 64 ).

87. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che l’obiettivo dell’obbligo imposto a un lavoratore di iscriversi presso l’agenzia nazionale per l’impiego ai sensi della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni non era quello di evitare siffatte pratiche abusive ( 65 ).

Al contrario, l’obiettivo sarebbe quello di impedire ai lavoratori subordinati di ritardare il momento della ricerca di una nuova occupazione durante il periodo di preavviso ( 66 ).

88. In secondo luogo, ricordo che, nella causa che ha dato origine alla sentenza van [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio chiedeva, in particolare, se le disposizioni della direttiva 80/987 dovessero essere interpretate nel senso che esse ostavano a una normativa nazionale che obbligava i lavoratori, in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, a farsi registrare quali persone in cerca di occupazione per poter esercitare pienamente il loro diritto al pagamento dei crediti retributivi non pagati.

La Corte ha dichiarato che gli articoli 3 e 4 di tale direttiva ostavano a una simile normativa nazionale ( 67 ).

89. Per rispondere a detta questione la Corte ha, in un primo momento, ricordato la finalità sociale di detta direttiva, rilevando al contempo che era a tali fini che l’articolo 3 della stessa direttiva imponeva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4 della direttiva 80/987, il pagamento di tali diritti non pagati dei lavoratori subordinati ( 68 ).

90. In un secondo momento, essa ha constatato che dal fascicolo emergeva che la normativa controversa in tale causa non prevedeva un massimale di rimborso e non rientrava quindi nell’ambito della facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva, precisando che tale articolo 4 doveva essere interpretato in maniera restrittiva e conforme alla sua finalità sociale.

A tal fine, essa ha ricordato che i casi in cui è consentito circoscrivere l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia erano elencati tassativamente da detta direttiva e che le disposizioni interessate dovevano essere interpretate in senso restrittivo, tenuto conto del loro carattere derogatorio e dell’obiettivo della stessa direttiva ( 69 ).

91. Nel caso di specie, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza van [OSCURATO:PERSONA], il fascicolo sottoposto alla Corte nella presente causa non consente di ritenere che lo Stato svedese abbia inteso avvalersi della facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui al suo articolo

3. Inoltre, come già evidenziato, né la decisione di rinvio né le osservazioni delle parti forniscono indicazioni quanto all’eventuale abuso che l’obbligo di iscrizione in quanto persona in cerca di occupazione mirerebbe a prevenire ( 70 ).

92. Pertanto, sono del parere che gli articoli 3 e 4 nonché l’articolo 12, lettera a), di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone al lavoratore subordinato di iscriversi come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego affinché la garanzia del pagamento delle retribuzioni copra l’indennità sostitutiva del preavviso per il periodo durante il quale il lavoratore subordinato non ha svolto attività lavorativa per un terzo.

C. Sulla quarta questione pregiudiziale

93. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che un lavoratore subordinato può avvalersi di un diritto alla garanzia del pagamento delle retribuzioni e possa quindi fondare il proprio credito di retribuzione non pagata direttamente sulla direttiva.

94. Come indicato dall’avvocato generale Emiliou nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 71 ), «[p]ochi temi hanno affascinato generazioni di giuristi del diritto dell’Unione quanto l’effetto diretto delle direttive».

Contrariamente a tale causa, benché, a prima vista, la risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio possa sembrare meno evidente rispetto alla prima questione pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 72 ), alla luce della giurisprudenza della Corte la risposta ad essa è alquanto semplice.

In particolare, sebbene il giudice del rinvio si interroghi sull’effetto diretto delle disposizioni di detta direttiva, rilevo che la problematica sollevata non ha dato adito a controversie tra le parti, essendo la Commissione l’unica parte interessata ad avervi risposto.

Ciò posto, ricorderò brevemente le linee fondamentali della giurisprudenza storica vertente sull’effetto diretto verticale delle disposizioni delle direttive, vale a dire, come nel caso di specie, in una controversia tra un singolo e uno Stato membro.

95. Relativamente alla formula generale sancita attualmente dalla Corte, da una costante giurisprudenza risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia qualora esso abbia omesso di recepire entro i termini la direttiva nel diritto nazionale, sia qualora l’abbia recepita in modo non corretto ( 73 ).

La Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci( 74 ).

La Corte ha inoltre dichiarato che, anche se una direttiva lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato quanto all’applicazione della regola da essa enunciata ( 75 ).

96. In particolare, per quanto riguarda la direttiva 2008/94, ricordo che, nella sentenza Francovich e a., la Corte ha già dichiarato, anzitutto, che gli articoli 1 e 2 di tale direttiva sono sufficientemente precisi e incondizionati per consentire a un giudice nazionale di stabilire se una persona debba o meno essere considerata beneficiaria di detta direttiva ( 76 ).

97. Essa ha poi aggiunto che l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafi 1 e 2 della stessa direttiva, relativi al contenuto della garanzia , concedono agli [OSCURATO:PERSONA] membri una certa discrezionalità per quanto concerne i metodi di fissazione di tale garanzia e che la limitazione del suo importo non pregiudica il carattere preciso e incondizionato del risultato prescritto ( 77 ).

Tuttavia, per quanto riguarda la persona tenuta a costituire la garanzia , la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 2008/94 non precisano l’identità di chi è tenuto a detta garanzia e che lo Stato non può essere considerato debitore per il solo fatto di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione ( 78 ).

98. Quest’ultimo aspetto è stato ulteriormente precisato nella sentenza Gharehveran, anch’essa riguardante il Regno di Svezia ( 79 ).

Infatti, la Corte ha specificato che, qualora uno Stato membro designi sé stesso come debitore dell’obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti in forza di tale direttiva, esso ha appieno fatto uso del potere discrezionale di cui gode, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5 di detta direttiva, nell’attuazione di quest’ultima e, pertanto, un lavoratore subordinato può fondare il suo diritto al pagamento da parte dello Stato membro dinanzi a un giudice nazionale direttamente in forza della stessa direttiva ( 80 ).

Nel caso di specie, il Regno di Svezia ha esercitato il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/94.

99. Pertanto, da tale giurisprudenza emerge che un lavoratore subordinato può legittimamente far valere il diritto al pagamento del suo credito retributivo nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi a un giudice nazionale, anche se la normativa di tale Stato membro ha imposto una condizione a tal fine, in violazione di detta direttiva.

V. Conclusione

100. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall, Svezia): 1) L’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso che: un datore di lavoro deve essere considerato in «stato di insolvenza» qualora egli sia sottoposto ad una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale inclusa nell’allegato A del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, che può essere disposta da un giudice nazionale e che consente ad un operatore economico avente difficoltà finanziarie che comportano una probabilità d’insolvenza di riorganizzare la propria attività sotto la direzione di un amministratore, procedura nel corso della quale tale operatore è parzialmente spossessato del suo patrimonio, e ciò sebbene lo Stato membro interessato non l’abbia notificata conformemente all’articolo 13 di tale direttiva. 2) Gli articoli 3 e 4 nonché l’articolo 12, lettera a), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che impone al lavoratore subordinato di iscriversi come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego affinché la garanzia del pagamento delle retribuzioni copra l’indennità sostitutiva del preavviso per il periodo durante il quale egli non ha svolto attività lavorativa per un terzo. 3) La stessa direttiva dev’essere interpretata nel senso che: un lavoratore subordinato può far valere il diritto al pagamento del suo credito retributivo nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi a un giudice nazionale, anche se la normativa di tale Stato membro ha imposto una condizione a tal fine, in violazione della direttiva 2008/94. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 282, pag. 36). 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19). 4 Sentenza del 17 novembre 2011 (C‑435/10; in prosieguo: la «sentenza van [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:751). 5 Sentenza del 15 gennaio 2026, Verein für Konsumenteninformation (Commissione riscossa da un intermediario) (C‑45/24, EU:C:2026:2, punto 26 e giurisprudenza citata). 6 V., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Genzyński (C‑278/24, EU:C:2025:299, punto 66). 7 Sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑247/12; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2013:256, punto 30 e giurisprudenza citata). 8 [OSCURATO:PERSONA] (punti 31 e 32) nonché del 25 novembre 2020, Sociálna poisťovňa (C‑799/19; in prosieguo: la «sentenza Sociálna poisťovňa», EU:C:2020:960, punto 50). 9

V. sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro (327/82, EU:C:1984:11, punto 11); del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) (C‑356/21, EU:C:2023:9, punto 34), e del 19 marzo 2026, Institutul G. Călinescu (C‑649/23, EU:C:2026:213, punto 47). 10

V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni. 11

V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.

V., sul carattere cumulativo di tali due condizioni, sentenza Sociálna poisťovňa (punto 53). 12 Se così fosse, sarebbe stato sufficiente definire lo stato di insolvenza del datore di lavoro rinviando esclusivamente alla definizione prevista dal diritto nazionale. 13 V., in tal senso, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime – «[OSCURATO:PERSONA].», del 18 marzo 2026 [COM(2026) 321 final], 2026/0074 (COD), pag. 25, che, al suo capo X, prevede una procedura d’insolvenza semplificata per le società EU Inc. insolventi che sono start ‑ up innovative. 14

V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni. 15 È in tal senso che occorre interpretare il punto 37 della sentenza del 27 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑265/13, EU:C:2014:187), in cui la Corte ha dichiarato che dalla formulazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 risulta che l’accertamento della questione se un datore di lavoro debba essere considerato in «stato di insolvenza», ai fini della menzionata direttiva, ricade nell’ambito di applicazione del diritto nazionale nonché di una decisione o di un accertamento dell’autorità nazionale competente. 16 Nel suo senso abituale, il termine «insolvenza» fa riferimento allo stato di una persona o di un’impresa che non può pagare i propri debiti per insufficienza dell’attivo disponibile (v., in particolare, dizionario Larousse e dizionario [OSCURATO:PERSONA]).

V., anche, in tal senso, considerando 17 del regolamento 2015/848, considerando 28 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18), nonché articolo 13 della direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (GU L 2026/799, pag. 1). 17 Ne è prova la direttiva 2026/799, che rinvia espressamente al diritto nazionale per quanto riguarda la determinazione dell’insolvenza e dell’incapacità di un debitore di pagare i propri debiti quando questi diventano esigibili ai sensi del diritto nazionale [v. considerando 16, articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, nonché articolo 40, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva]. 18 V., in tal senso, Lenaerts, K., e Gutiérrez-Fons, J., Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2020, in particolare punto 32, pag. 25, che non escludono a priori che, nonostante la presenza di un espresso rinvio al diritto nazionale, la nozione in questione possa essere definita in maniera autonoma. 19

V. articolo 10, contenuto nel capo 2, della legge sulla procedura di ristrutturazione aziendale.

V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni. 20 Il giudice del rinvio indica che, se FX si fosse iscritto come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego, egli avrebbe soddisfatto le condizioni previste all’articolo 7 bis , secondo comma, della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni affinché un lavoratore subordinato possa beneficiare della garanzia statale per il pagamento delle retribuzioni in caso di ristrutturazione aziendale.

V., a tal proposito, paragrafo 9 delle presenti conclusioni. 21 Al riguardo, una «procedura fondata sull’insolvenza» non dovrebbe necessariamente essere assimilata a una «procedura di insolvenza». 22 La stessa ambiguità linguistica emerge dalla maggior parte delle versioni linguistiche esaminate, in particolare, nella versione in lingua inglese « collective proceedings based on insolvency of the employer »; nella versione in lingua spagnola « procedimiento colectivo basado en la insolvencia del empresario »; nella versione in lingua lituana « pradėti kolektyvinius procesinius veiksmus dėl darbdavio nemokumo »; nella versione in lingua neerlandese « een in de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat neergelegde, op de insolventie van de werkgever berustende collectieve procedure », e nella versione in lingua polacca « otwarcie postępowania zbiorowego w oparciu o niewypłacalność pracodawcy ».

Constato tuttavia che la versione in lingua tedesca è più specifica (« das die Insolvenz des Arbeitgebers voraussetzt ») e suggerisce che l’insolvenza sia un prerequisito per tale procedura. 23

V. precedente articolo 137, paragrafo 1, lettera b), CE. 24 Il considerando 7 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti».

Il corsivo è mio. 25 Da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che il fine sociale della direttiva 2008/94 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima all’interno dell’Unione europea in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato.

V., in particolare, sentenza van [OSCURATO:PERSONA] (punto 27 e giurisprudenza citata).

V., parimenti, sentenze del 25 luglio 2018, Guigo (C‑338/17, EU:C:2018:605, punto 28) e Sociálna poisťovňa (punto 64). 26

V. punto 4.1.1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 2001, C 154 E, pag. 109; in prosieguo: la «proposta di direttiva della Commissione»).

Il corsivo è mio. 27 V., in particolare, comunicazione della Commissione «Ristrutturazioni e occupazione - Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l’occupazione: il ruolo dell’Unione europea» [COM(2005) 120 definitivo]. 28

V. paragrafo 65 delle presenti conclusioni. 29 V., per analogia, in particolare, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 48 nonché giurisprudenza citata). 30 Nel caso della procedura svedese di ristrutturazione aziendale, dal contesto normativo della causa emerge che, sebbene il debitore mantenga il controllo dei suoi beni per tutta la durata di tale ristrutturazione, egli non può tuttavia estinguere obbligazioni sorte anteriormente alla decisione di apertura della procedura di ristrutturazione aziendale senza il consenso dell’amministratore (v. paragrafo 7 delle presenti conclusioni). 31 Infatti, la necessità di garantire il pagamento dei crediti insoluti a un lavoratore non dovrebbe essere subordinata all’attuazione di un piano di ristrutturazione da parte del suo datore di lavoro. 32 V., per analogia, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punti da 50 a 60). 33

V. paragrafo 8 delle presenti conclusioni. 34

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34).

Tale considerando enuncia inoltre che «[i]n tale contesto gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l’obbligo di pagamento dell’organismo di garanzia, che, quando una situazione d’insolvenza dà luogo a varie procedure d’insolvenza, essa sia trattata come se costituisse una procedura d’insolvenza unica». 35

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 33). 36

V. sentenza del 9 novembre 1995, Francovich (C‑479/93, EU:C:1995:372; in prosieguo: la «sentenza Francovich»).

Secondo la proposta di direttiva della Commissione, tale sentenza aveva conferito un’interpretazione letterale alla nozione di «stato d’insolvenza» nel senso che essa si applicava a tutti i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro potevano, in base al diritto nazionale da cui dipendevano, essere oggetto di una procedura di liquidazione del patrimonio.

Tale interpretazione restrittiva richiedeva pertanto un adeguamento legislativo di detta nozione.

V. punto 4.1.1 della proposta di direttiva citata. 37 Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 1980, L 283, pag. 23). 38 Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 263, pag. 1). 39 Direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1998, L 201, pag. 88).

Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16). 40

V. punto 4.1.1 della proposta di direttiva della Commissione sulla messa in conformità della direttiva 80/987/CEE con tali direttive. 41 Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

Tale regolamento è stato abrogato in forza dell’articolo 91 del regolamento 2015/848. 42

V. sentenza dell’8 novembre 2012, Radziejewski (C‑461/11, EU:C:2012:704, punto 24). 43

V. sentenza del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 33).

V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑116/11, EU:C:2012:308, paragrafi da 48 a 52). 44 A tal proposito, nelle sue conclusioni nella causa A (C‑716/17, EU:C:2019:262, paragrafi da 22 a 32), l’avvocato generale Szpunar ha evidenziato i dubbi espressi da alcuni autori della dottrina quanto all’iscrizione nell’allegato A del regolamento n. 1346/2000 delle procedure nazionali che non soddisfacevano le condizioni enunciate all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento. 45 Infatti, dal considerando 9 del regolamento 2015/848 emerge che: «[l’]allegato A contiene l’elenco tassativo di tali procedure di insolvenza.

Con riguardo alle procedure nazionali contenute nell’allegato A, si dovrebbe applicare [tale regolamento] senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all’ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite.

Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell’elenco di cui all’allegato A non dovrebbero essere disciplinate [dallo stesso regolamento]». 46 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e l’applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, COM/2011 84 def. 47 Il corsivo è mio. 48 In particolare, si trattava, al momento della redazione di detta relazione, della Repubblica federale di Germania, dell’Irlanda, dell’Ungheria e della Repubblica di Slovenia. 49 Occorre ricordare che tale articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 definiva l’ambito di applicazione di detto regolamento nel senso che quest’ultimo si applicava «alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un amministratore».

Tale articolo escludeva quindi dall’ambito di applicazione di detto regolamento le procedure concorsuali che consentivano al debitore di mantenere il controllo totale sul proprio patrimonio.

Ciò posto, occorre ricordare che numerose procedure di ristrutturazione, riorganizzazione, concordato o salvataggio figuravano nell’allegato A dello stesso regolamento. 50

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 37). 51

V. Moss, G., Fletcher, I. F., Isaacs, S., The EU Regulation on Insolvency proceedings , 3ª ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 527. 52

V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni. 53 L’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con il suo considerando 10. 54

V. nota 16 delle presenti conclusioni. 55

V. paragrafi da 48 a 57 delle presenti conclusioni. 56 L’articolo 13, figurante al capo V della direttiva 2008 94, intitolato «Disposizioni generali e finali», dispone, al suo primo comma, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri notificano alla Commissione e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri i tipi di procedura nazionale d’insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano». 57 L’articolo 1 del regolamento 2015/848 prevede, al paragrafo 1, secondo comma, che «[ l ] addove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza , il loro scopo è quello di evitare l’insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest’ultimo».

Il corsivo è mio. 58 L’articolo 1 del regolamento 2015/848 dispone, al suo paragrafo 1, terzo comma, che «[l]e procedure di cui [a tale] paragrafo sono elencate nell’allegato A». 59 Sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Beni di lavoratore indipendente) (C‑501/23, EU:C:2024:776, punto 39 e giurisprudenza citata). 60 Per quanto riguarda le situazioni transnazionali, l’articolo 9 della direttiva 2008/94, che fa parte del capo IV della stessa, intitolato «Disposizioni relative alle situazioni transnazionali», prevede, al paragrafo 1, che «[q]uando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due [OSCURATO:PERSONA] membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro».

L’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone: «La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia competente».

V., a tal riguardo, sentenza del 16 febbraio 2023, IEF Service (C‑710/21, EU:C:2023:109). 61 V., per analogia, sentenza del 7 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] (C‑81/05, EU:C:2006:529, punto 33). 62 V., in particolare, sentenza del 16 febbraio 2023, IG e Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (C‑524/21 e C‑525/21, EU:C:2023:100, punto 46).

V., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 10, lettera a), della direttiva 80/987, la cui formulazione è quasi identica a quella dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, sentenza dell’11 settembre 2003, Walcher (C‑201/01, EU:C:2003:450, punto 36). 63 V., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2003, Walcher (C‑201/01, EU:C:2003:450, punti 36 e 38). 64

V. sentenza del 5 maggio 2022, HJ (Cumulo di funzioni di amministratore e di direttore di una società) (C‑101/21, EU:C:2022:356, punto 41 nonché giurisprudenza citata). 65

V. articolo 7 bis della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni e paragrafo 9 delle presenti conclusioni. 66 Dalla decisione di rinvio risulta che ciò deriverebbe dalla regerigens proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet (proposta legislativa 1993/94:208 relativa alla modifica del sistema di garanzia salariale in caso di fallimento), del 24 marzo 1994, pagg. 15, 30, 31, 34 e segg. 67

V. sentenza van [OSCURATO:PERSONA] (punti 26 e 39). 68 V., per analogia, sentenza van [OSCURATO:PERSONA] (punto 27).

La Corte ha già dichiarato che tali articoli corrispondono, in sostanza, agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/94.

V. sentenza del 28 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑309/12, EU:C:2013:774, punto 23).

Deve ricordarsi che l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4 [di tale direttiva], il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale».

La Corte ha già statuito che l’articolo 3, secondo comma, di tale direttiva conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di determinare la data prima e/o eventualmente dopo la quale si colloca il periodo in cui il pagamento dei crediti corrispondenti alle retribuzioni non pagate è preso in carico dall’organismo di garanzia, e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la libertà di determinare una data adeguata.

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 36) e del 16 febbraio 2023, IG e Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (C‑524/21 e C‑525/21, EU:C:2023:100, punto 37). 69 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 33 e 34). 70

V. paragrafo 88 delle presenti conclusioni. 71 C‑316/22, EU:C:2023:885, paragrafo 1. 72

V. conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑316/22, EU:C:2023:885, paragrafo 18). 73

V. sentenze del 4 dicembre 1974, van Duyn (41/74, EU:C:1974:133, punti 13 e 15), nonché dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]‑Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 17 e giurisprudenza citata). 74

V. sentenze del 5 aprile 1979, Ratti (148/78, EU:C:1979:110, punti 23 e 24), nonché dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 18 e giurisprudenza citata). 75 V., per analogia, relativamente agli articoli 1 e 2 della direttiva 80/987, sentenze Francovich e a. (punto 14), nonché del 18 ottobre 2001, Gharehveran (C‑441/99; in prosieguo: la «sentenza Gharehveran», EU:C:2001:551, punto 34). 76 V., per analogia, relativamente agli articoli 3 e 4 della direttiva 80/987, sentenza Francovich e a. (punti 18 e 22). 77 V., per analogia, sentenza Francovich e a. (punto 18). 78 V., per analogia, sentenza Francovich e a. (punto 26). 79 È utile ricordare che, in tale sentenza, le questioni erano state sollevate nell’ambito di una controversia tra il Riksskatteverket (Tesoreria dello Stato, Svezia) e una lavoratrice subordinata relativamente al diritto di quest’ultima di ottenere un pagamento a titolo della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni a seguito della messa in liquidazione dell’impresa presso cui era impiegata. 80 V., in tal senso, sentenza Gharehveran (punti da 39 a 43).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 371/25 FX contro [OSCURATO:PERSONA] genom tillsynsmyndigheten i konkurser [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall, Svezia)] « Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Stato d’insolvenza – Procedura concorsuale – Ristrutturazione aziendale – Nozione di “insolvenza del datore di lavoro” – Indennità d’insolvenza – Pagamento subordinato all’obbligo per il lavoratore di iscriversi quale persona in cerca di occupazione » I. Introduzione 1. [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall, Svezia) è investito di un ricorso proposto da un lavoratore licenziato da una società svedese sottoposta a procedura di ristrutturazione aziendale. Tale ricorso è volto ad ottenere dallo Stato svedese il versamento di una somma a titolo della garanzia del pagamento delle retribuzioni in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso. 2. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE ( 2 ), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva e con l’allegato A del regolamento (UE) 2015/848 ( 3 ), nonché dell’articolo 12, lettera a), e dell’articolo 13 di detta direttiva. 3. Più precisamente, le questioni sollevate dal giudice svedese condurranno la Corte a occuparsi, in particolare, della questione se un lavoratore subordinato licenziato da una società sottoposta a procedura di ristrutturazione aziendale di diritto svedese inclusa nell’elenco di cui all’allegato A del regolamento 2015/848 abbia diritto, in forza della direttiva 2008/94, al versamento di una somma a titolo di garanzia di pagamento delle retribuzioni in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso, e se la concessione di tale garanzia possa essere subordinata all’iscrizione del suddetto lavoratore presso l’agenzia nazionale per l’impiego. La Corte dovrà pertanto stabilire preliminarmente se la procedura di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto svedese, che il Regno di Svezia non ha notificato conformemente a tale direttiva, rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva e, pertanto, analizzare la nozione di «insolvenza» ai sensi di quest’ultima e l’incidenza dell’inclusione della procedura di cui trattasi nell’allegato A del regolamento in parola. La Corte sarà inoltre chiamata a pronunciarsi sull’effetto diretto delle disposizioni della stessa direttiva. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. I considerando 4 e 8, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, paragrafo 1, gli articoli 3, 4 e 11, l’articolo 12, lettera a), e l’articolo 13 della direttiva 2008/94, nonché i considerando 10 e 11, l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, punto 4, e l’allegato A del regolamento 2015/848 rivestono una particolare importanza nella presente causa. B. Diritto svedese 1. Legge sulla procedura di ristrutturazione aziendale 5. L’articolo 1, contenuto nel capo 1, della Lag (2022 :964) om företagsrekonstruktion (legge sulla procedura di ristrutturazione aziendale), del 16 giugno 2022 (SFS 2022, n. 964), prevede quanto segue: «La presente legge si applica agli operatori economici che si trovano in difficoltà finanziarie e che, a seguito di una decisione del giudice, possono, nell’ambito di una procedura speciale, riorganizzare la propria impresa sotto la direzione di un amministratore (procedura di ristrutturazione aziendale)». 6. Ai sensi dell’articolo 10 di cui al capo 2 di tale legge: «La ristrutturazione aziendale può essere disposta solo se: 1.      si può presumere che il debitore non sia in grado di pagare i propri debiti scaduti o che tale incapacità sopraggiungerà in un prossimo futuro, oppure che il debitore si trovi, sotto altro profilo, in una situazione di difficoltà finanziarie tali da comportare una probabilità di insolvenza, e 2.      sussistono fondati motivi per ritenere che la redditività delle attività dell’impresa possa essere assicurata mediante una ristrutturazione aziendale». 7. L’articolo 20 di cui al capo 2 di detta legge enuncia quanto segue: «Durante la ristrutturazione aziendale, il debitore mantiene il controllo dei suoi beni. Tuttavia, senza il consenso dell’amministratore, il debitore non può: 1.      adempiere alle obbligazioni assunte prima della decisione di apertura della procedura di ristrutturazione aziendale o prestare garanzie per tali obbligazioni; 2.      contrattare nuove obbligazioni che esulino dalla gestione ordinaria delle attività, oppure 3.      trasferire, costituire in pegno o cedere qualsiasi altro diritto su beni essenziali per l’attività del debitore. Il consenso dell’amministratore è richiesto anche dagli articoli 2 e 9 del capo 3». 2. Legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni 8. L’articolo 1 della lönegarantilag (1992 :497) (legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni), del 4 giugno 1992 (SFS 1992, n. 497), così dispone: «In forza della presente legge, lo Stato risponde del pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati (garanzia statale per il pagamento delle retribuzioni) nei confronti del datore di lavoro che: 1.      sia stato dichiarato insolvente in Svezia o in un altro paese nordico; 2.      sia sottoposto a procedura di ristrutturazione aziendale; oppure 3.      sia sottoposto, in un paese dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) diverso dalla Svezia, a una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della [direttiva 2008/94]». 9. L’articolo 7 bis di tale legge prevede quanto segue: «Il pagamento a titolo di garanzia copre altresì i crediti relativi alle indennità sostitutive del preavviso per i periodi successivi alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Lo stesso vale in caso di decisione di apertura di una procedura di ristrutturazione aziendale, a condizione che il lavoratore subordinato non abbia prestato né avrebbe dovuto prestare attività lavorativa per conto del datore di lavoro durante il periodo di preavviso. La garanzia si applica al credito relativo all’indennità sostitutiva del preavviso per un periodo non superiore al periodo di preavviso calcolato in conformità all’articolo 11 della lag (1982 :80) om anställningsskydd [legge (1982:80) sulla tutela in materia di licenziamento]. Le indennità sostitutive del preavviso per il periodo durante il quale il lavoratore non presta alcuna attività lavorativa per un terzo né esercita un’attività autonoma sono coperte dalla garanzia solo se il lavoratore può dimostrare di essersi iscritto come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego. Durante il periodo di preavviso, la garanzia copre esclusivamente la parte del salario o delle retribuzioni eccedente i redditi percepiti dal lavoratore nell’ambito di un’attività autonoma o che egli abbia percepito o avrebbe dovuto percepire da un altro impiego durante il periodo al quale si riferisce il salario o la retribuzione. Per determinare la misura in cui il credito relativo al salari o alla retribuzione maturato durante il periodo di preavviso sia coperto dalla garanzia, i redditi percepiti nello stesso periodo nell’ambito di un altro impiego devono essere assimilati all’indennità di attività concessa alla persona che partecipa ad un programma di politica del mercato del lavoro, nella misura in cui tale indennità si riferisca allo stesso periodo del salario o della retribuzione e il lavoratore subordinato sia divenuto idoneo a beneficiare dell’indennità dopo il preavviso. (...)». III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 10. Il 1º settembre 2022, FX è stato licenziato dal suo impiego presso una società di diritto svedese. Al momento del licenziamento, la società era sottoposta a una procedura di ristrutturazione aziendale ( företagsrekonstruktion ). 11. Il 1º ottobre 2022, il rapporto di lavoro è giunto al termine. FX è stato sollevato dall’obbligo di prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso. Durante tale periodo, FX non era iscritto come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego. 12. Il 21 ottobre 2022, l’amministratore ha adottato una decisione positiva quanto alla garanzia del pagamento delle retribuzioni riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, compresa l’indennità per ferie pagate, di FX. 13. Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, FX ha presentato un attestato al Länsstyrelsen (prefettura del dipartimento, Svezia) riguardante la garanzia del pagamento delle retribuzioni relativa all’indennità sostitutiva del preavviso. FX ha affermato in tale certificato di essersi iscritto presso l’agenzia nazionale per l’impiego solo dopo che il rapporto di lavoro era giunto al termine. 14. L’amministratore ha adottato una decisione di modifica, in base alla quale la garanzia del pagamento delle retribuzioni relativa all’indennità sostitutiva del preavviso veniva respinta, con la motivazione che FX non era stato iscritto presso l’agenzia nazionale per l’impiego durante il periodo di preavviso. 15. Il 19 gennaio 2023, FX ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro lo Stato svedese al fine di ottenere il versamento dell’importo di 32 000 corone svedesi (SEK) (circa EUR 2 892), oltre a interessi. 16. A sostegno del suo ricorso, FX fa valere di avere titolo alla garanzia delle retribuzioni, poiché la procedura di ristrutturazione aziendale costituisce una procedura d’insolvenza ai sensi del regolamento 2015/848 ed è menzionata nell’elenco di cui all’allegato A di tale regolamento. FX sostiene che le procedure di insolvenza notificate dal Regno di Svezia ai sensi di tale allegato A devono essere considerate parimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94. FX aggiunge che non è necessario che il Regno di Svezia abbia notificato alla Commissione europea la procedura di ristrutturazione aziendale come procedura d’insolvenza affinché tale procedura ricada nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Poiché detta direttiva ha effetto diretto, e alla luce della sentenza van [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), non potrebbe imporsi che il lavoratore si iscriva presso l’agenzia nazionale per l’impiego per poter beneficiare della garanzia del pagamento delle retribuzioni. L’obbligo per un lavoratore subordinato di iscriversi presso l’agenzia nazionale per l’impiego ai sensi della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni non è finalizzato a evitare un abuso ai sensi dell’articolo 12 della stessa direttiva e, di conseguenza, tale obbligo è contrario alla stessa. 17. Il governo svedese sostiene che la direttiva 2008/94 non è applicabile, poiché il Regno di Svezia non ha notificato la procedura di ristrutturazione aziendale quale procedura ricadente nell’ambito di applicazione di tale direttiva, e una procedura di ristrutturazione aziendale non significa che il debitore sia in stato di insolvenza in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva. Conformemente al diritto nazionale, una decisione di apertura di una procedura di ristrutturazione aziendale può essere adottata se un’impresa è in difficoltà tali che esiste una probabilità di insolvenza e il debitore, con talune eccezioni stabilite da tale legge, mantiene il controllo dei suoi beni. 18. Il giudice del rinvio si chiede se un datore di lavoro sottoposto a procedura di ristrutturazione aziendale, che può essere disposta da un giudice qualora il datore di lavoro si trovi in difficoltà finanziarie tali da comportare una probabilità di insolvenza e che determinano un parziale spossessamento dei suoi beni, possa essere considerato in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva. 19. Tale giudice interpreta la sentenza van [OSCURATO:PERSONA] nel senso che l’insolvenza del datore di lavoro – come definita all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 – è di importanza dirimente nel determinare sia l’applicabilità della direttiva di cui trattasi sia se la normativa nazionale possa prevedere requisiti diversi da quelli consentiti da detta direttiva in rapporto al diritto alla garanzia dei crediti retributivi non pagati. 20. Detto giudice rileva una differenza tra, da un lato, l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva e, dall’altro, l’articolo 1 del regolamento 2015/848. L’ambito di applicazione di quest’ultimo articolo è esteso, ai sensi del suo paragrafo 1, secondo comma, alle procedure in cui vi è una probabilità di insolvenza, mentre non pare che l’articolo 1 o nell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 prevedano una simile estensione. In base alla normativa nazionale e, in particolare, all’articolo 10 della legge sulla procedura di ristrutturazione aziendale, la probabilità di insolvenza è precisamente uno degli elementi caratteristici della procedura di ristrutturazione aziendale. 21. È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall) ha deciso, con decisione del 30 maggio 2025, pervenuta alla Corte il 4 giugno 2025, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se si debba presumere che il datore di lavoro sia in stato di insolvenza ai sensi degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della [direttiva 2008/94] ove egli sia soggetto a: a)      una ristrutturazione aziendale, in conformità al diritto nazionale, che può essere disposta dal giudice nazionale e in base alla quale un operatore economico in difficoltà finanziarie che comportano una probabilità di insolvenza possa, attraverso un procedimento speciale, riorganizzare la sua impresa sotto la direzione di un amministratore, nel corso della quale il controllo dell’operatore sul suo patrimonio sarà parzialmente ristretto. b)      uno dei procedimenti elencati nell’allegato A del [regolamento 2015/848] e che costituisce quindi una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale regolamento. 2)      Qualora una o entrambe le suesposte questioni ricevano risposta affermativa, se la ristrutturazione aziendale possa essere considerata quale procedura d’insolvenza ai sensi della [direttiva 2008/94], sebbene lo Stato membro non abbia notificato la ristrutturazione aziendale come procedura che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva, in una situazione in cui lo stesso Stato membro ha notificato tale ristrutturazione aziendale come procedura d’insolvenza ai sensi del [regolamento 2015/848]. 3)      Qualora la questione suesposta riceva risposta affermativa, se l’articolo 12 della [direttiva 2008/94] debba essere interpretato nel senso che la normativa nazionale, in base alla quale il lavoratore è tenuto a registrarsi come aspirante ad una nuova occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego affinché la garanzia del pagamento delle retribuzioni possa coprire l’indennità sostitutiva del preavviso per il periodo durante il quale il lavoratore non ha svolto il suo lavoro altrove, è incompatibile con la direttiva (v. [sentenza van [OSCURATO:PERSONA]]). 4)      Qualora tale questione riceva risposta affermativa, se la [direttiva 2008/94] debba essere interpretata nel senso che il lavoratore può avvalersi del diritto alla garanzia del pagamento delle retribuzioni e possa quindi basare direttamente sulla direttiva il proprio diritto a riscuotere quanto resta della propria retribuzione (v. sentenza del 18 ottobre 2001, Gharehveran , C‑441/99, ECLI:EU:C:2001:551)». 22. Sono state presentate alla Corte osservazioni scritte dal governo svedese, dall’Irlanda, dai governi spagnolo e norvegese nonché dalla Commissione. FX, che non aveva presentato osservazioni scritte, e queste stesse parti interessate hanno partecipato all’udienza tenutasi il 7 maggio 2026. IV. Analisi 23. Nella presente causa, il giudice del rinvio ha formulato quattro questioni pregiudiziali. Mentre con la prima e con la seconda questione si chiede se la procedura di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto svedese rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94, la terza questione riguarda l’eventuale subordinazione della concessione della garanzia prevista da tale direttiva all’iscrizione del lavoratore subordinato interessato presso l’agenzia svedese per l’impiego come persona in cerca di occupazione. La quarta questione verte invece sulla possibilità di fondare il credito retributivo non pagato direttamente su detta direttiva. Inoltre, le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta sono sottoposte a cascata nell’ipotesi in cui la Corte risponda alla questione immediatamente precedente in senso affermativo. Esaminerò le due prime questioni congiuntamente nonché la terza e la quarta questione nello stesso ordine. 24. Dalle osservazioni scritte presentate dal governo svedese, che risponde solo alla prima questione, dall’Irlanda e dai governi spagnolo e norvegese, che rispondono solo alla prima e alla seconda questione, nonché dalla Commissione, emerge che tali parti intervenienti forniscono risposte diverse, sulla base di ragionamenti distinti, alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio. 25. In generale, il governo svedese, l’Irlanda e il governo norvegese ritengono che la procedura di ristrutturazione aziendale di cui al procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94. Per contro, FX, che presenta esclusivamente osservazioni orali, il governo spagnolo e la Commissione sostengono la tesi opposta. 26. Ricordo anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia ad esso sottoposta nonché ad interpretare ed applicare il diritto nazionale ( 5 ). Tuttavia la Corte, chiamata a fornire al giudice una risposta utile nel contesto della procedura di cooperazione istituita dall’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], è competente a fornirgli indicazioni tratte dagli atti del procedimento principale come pure dalle osservazioni scritte e orali sottopostele, tali da mettere detto giudice in grado di decidere ( 6 ). A. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale 27. Con la sua prima e la sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 debbano essere interpretati nel senso che un datore di lavoro deve essere considerato in «stato di insolvenza» ove egli sia soggetto ad una procedura di ristrutturazione aziendale di cui all’allegato A del regolamento 2015/848, che può essere disposta da un giudice nazionale e che consente ad un operatore economico avente difficoltà finanziarie che comportano una probabilità d’insolvenza di riorganizzare la propria attività sotto la direzione di un amministratore, procedura nel corso della quale tale operatore è parzialmente spossessato del suo patrimonio, e ciò sebbene lo Stato membro interessato non l’abbia notificata conformemente all’articolo 13 di tale direttiva. 28. Come ho già indicato, gli interessati sono divisi quanto all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva. Il governo svedese e quello norvegese affermano, in sostanza, che la nozione di «insolvenza» non è armonizzata all’interno dell’Unione. Secondo tali governi, il fatto che la procedura svedese di ristrutturazione aziendale sia inclusa nell’elenco di cui all’allegato A di detto regolamento non costituisce un elemento conclusivo per stabilire se tale procedura rientri nell’ambito di applicazione della stessa direttiva. Per quanto riguarda l’Irlanda, essa ritiene che l’applicazione della direttiva 2008/94 richieda che detta procedura si fondi su un’insolvenza effettiva che comporti lo spossessamento parziale o totale dei beni del datore di lavoro o un’equivalente restrizione del controllo. 29. Per contro, FX e il governo spagnolo ritengono che le procedure di insolvenza non siano limitate a quelle di liquidazione e possano comprendere anche altre procedure. A sua volta, la Commissione sostiene che l’espressione «si considera in stato di insolvenza» figurante all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva non ricomprenda esclusivamente le situazioni in cui la liquidazione di una società è certa ed imminente. Infatti, tali parti interessate affermano che il fatto che la procedura di ristrutturazione aziendale figuri nell’allegato A di detto regolamento può essere uno degli elementi pertinenti per determinare se una procedura rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva. 30. Per quanto riguarda la circostanza della mancata notifica ai sensi dell’articolo 13 della stessa direttiva, tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni scritte e/o orali, ad eccezione del governo norvegese, ritengono che tale mancanza non abbia l’effetto di escludere la procedura in esame dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/94. 31. Pertanto, per rispondere utilmente alle prime due questioni pregiudiziali, esporrò, in primo luogo, alcune considerazioni relative alle condizioni per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva (sezione 1). Analizzerò, in secondo luogo, il ruolo del diritto nazionale nella determinazione dell’ambito di applicazione di detta direttiva (sezione 2). In terzo luogo, esaminerò la nozione di «insolvenza del datore di lavoro» ai sensi di tale disposizione (sezione 3), precisando l’incidenza dell’inclusione della procedura svedese di ristrutturazione aziendale nell’elenco di cui all’allegato A del regolamento 2015/848 sull’applicazione della stessa direttiva (sezione 4). Infine, presenterò una conclusione intermedia relativamente a tali due questioni (sezione 5). 1. Considerazioni generali sulle condizioni per l ’ applicazione dell ’ articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94: constatazione dello stato d ’ insolvenza del datore di lavoro 32. Rilevo, innanzitutto, che all’origine dei dubbi del giudice del rinvio non vi è la definizione della nozione di «insolvenza», nel senso attribuito a una procedura concorsuale nazionale, ma quella di «stato d’insolvenza», ai fini della direttiva 2008/94 , e ciò allo scopo di stabilire se un datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale previsto dal diritto svedese rientri in quest’ultima nozione e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Il giudice del rinvio evidenzia infatti che occorre interpretare gli articoli 1 e 2, paragrafo 1, di detta direttiva per stabilire se FX abbia diritto, in forza della stessa direttiva, alla garanzia del pagamento delle retribuzioni di cui al procedimento principale. 33. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2008/94, ricordo che l’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima dispone che essa si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza . Come già dichiarato dalla Corte, questa disposizione determina la portata dell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi e, in tal modo, condiziona l’attivazione della garanzia prevista da detta direttiva ( 7 ). Lo stato d’insolvenza del datore di lavoro è quindi determinante per ritenere che una procedura rientri nell’ambito di applicazione della stessa direttiva. Inoltre, per definire i presupposti in presenza dei quali un datore di lavoro è considerato in stato d’insolvenza « ai sensi della [direttiva 2008/94] » (il corsivo è mio), detta disposizione rinvia al suo articolo 2, paragrafo 1. 34. Al riguardo, l’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un amministratore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di tali disposizioni, ha deciso l’apertura del procedimento [articolo 2, paragrafo 1, lettera a) di detta direttiva], oppure ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento [articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva]. 35. Pertanto, l’applicazione della direttiva 2008/94 e, di conseguenza, della garanzia da questa prevista dipende dall’accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro, la cui portata, ai fini di tale direttiva, è stata definita dal legislatore dell’Unione. Al riguardo, ricordo che la Corte ha già precisato che dalla formulazione stessa dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva risulta che devono essere soddisfatte due condizioni affinché un datore di lavoro sia considerato in stato di insolvenza. Da un lato, deve essere stata richiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro e, dall’altro, devono essere stati pronunciati un’ordinanza di apertura di una simile procedura o un accertamento della chiusura definitiva dell’impresa in caso di attivo disponibile insufficiente a giustificare l’apertura di una procedura del genere ( 8 ). 36. In particolare, nell’ambito della prima condizione, osservo che l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva opera un rinvio espresso al diritto nazionale. Pertanto, mi sembra utile analizzare la portata di tale rinvio prima di interpretare la portata della nozione di «insolvenza del datore di lavoro» ai sensi della disposizione in esame, e ciò allo scopo di stabilire il ruolo del diritto nazionale nella determinazione dell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94. 2. Sul ruolo del diritto nazionale nella portata dell ’ ambito di applicazione della direttiva 2008/94 37. Ricordo che dalle esigenze inerenti tanto all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto al principio di parità discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in questione ( 9 ). 38. Tuttavia, come già sottolineato ( 10 ), l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 contiene un rinvio esplicito alle «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro» in forza delle quali deve essere stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro. Una simile domanda di apertura della procedura è la prima delle due condizioni cumulative già menzionate richieste dal legislatore dell’Unione affinché un datore di lavoro sia considerato in «stato di insolvenza» ( 11 ). Si pone quindi la questione di quale sia la portata di tale rinvio. 39. A tal riguardo, da un lato, il legislatore dell’Unione non ha interamente subordinato l’ambito di applicazione di tale direttiva alle definizioni di insolvenza previste dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 12 ), ma ha definito, in maniera autonoma, le condizioni per affermare che un datore di lavoro si trova in «stato di insolvenza» ai fini di detta direttiva. Dall’altro, una delle condizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva rinvia al diritto nazionale. Tale diritto svolge un ruolo nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le procedure di insolvenza sono procedure nazionali e solo il diritto nazionale prevede i requisiti sostanziali per la loro apertura ( 13 ). Ne consegue che, poiché l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 muove dal principio dell’apertura di una procedura fondata sull’insolvenza del datore di lavoro «prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro», tale procedura nazionale rientra nell’ambito di applicazione della medesima direttiva quando si tratti di una procedura concorsuale e le altre condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva siano soddisfatte ( 14 ). Infatti, il rinvio al diritto nazionale nella definizione dell’ambito di applicazione della stessa direttiva operato dal legislatore dell’Unione costituisce una «porta d’ingresso» all’esame della seconda condizione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva. Pertanto, il diritto nazionale e il diritto dell’Unione interagiscono per far applicare o, al contrario, escludere l’applicazione della direttiva di cui trattasi a talune procedure nazionali ( 15 ). 40. In questo ordine di idee, rilevo che, nonostante una generale comprensione dell’«insolvenza» come incapacità di un debitore a pagare i propri debiti alla scadenza( 16 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono sempre opposti a qualsiasi tentativo di armonizzare la nozione di cui trattasi da parte del legislatore dell’Unione e hanno preservato la propria autonomia nella sua definizione ( 17 ). E quindi pacifico che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi mantengano la competenza per stabilire le condizioni materiali in presenza delle quali un datore di lavoro è considerato insolvente ai sensi del diritto nazionale. 41. Nondimeno, questa conclusione lascia impregiudicata la competenza della Corte ad interpretare la nozione autonoma di «stato di insolvenza del datore di lavoro» ai fini della direttiva 2008/94 ( 18 ), nozione di cui la procedura nazionale prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro costituisce una delle componenti. Occorre pertanto precisare, come richiesto dal giudice del rinvio, se il rinvio da parte del legislatore dell’Unione a una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dal diritto di uno Stato membro, debba essere inteso esclusivamente come un rinvio a procedure nazionali in cui un datore di lavoro sia riconosciuto come insolvente in senso stretto ai sensi del diritto nazionale oppure come un rinvio anche ad altri tipi di procedure in cui un datore di lavoro non sia riconosciuto come insolvente ma che presentino un nesso con l’insolvenza (come nel caso delle procedure concorsuali di ristrutturazione), secondo la definizione del diritto nazionale. 42. Procedendo nella mia analisi della nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ai sensi di tale direttiva, farò ricorso ai diversi metodi di interpretazione del diritto dell’Unione. 3. Sulla portata della nozione di «procedura concorsuale fondata sull ’ insolvenza del datore di lavoro» ai sensi dell ’ articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 43. Nel caso di specie, dal contesto normativo illustrato dal giudice del rinvio emerge che la procedura di ristrutturazione aziendale svedese di cui al procedimento principale può essere disposta solo se, da un lato , si può presumere che il debitore non sia in grado di pagare i propri debiti scaduti o che tale incapacità sopraggiungerà in un prossimo futuro, o che il debitore si trovi, sotto altro profilo, in una situazione di difficoltà finanziarie tali da comportare una probabilità di insolvenza, e se, dall’altro lato, sussistano fondati motivi per ritenere che la redditività delle attività dell’impresa possa essere assicurata mediante una ristrutturazione aziendale ( 19 ). Per contro, il giudice del rinvio non specifica se la normativa svedese richieda di precisare, al momento dell’apertura di una simile procedura, quale delle ipotesi suindicate ricorra né quale di esse costituisca il fondamento della decisione nazionale di apertura della procedura di ristrutturazione aziendale di cui al procedimento principale. A questo proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo svedese rileva che, per poter essere sottoposto a una procedura di ristrutturazione aziendale, il datore di lavoro deve essere ritenuto sufficientemente solido per poter sopravvivere al termine della stessa. Nel corso dell’udienza, esso ha precisato che, nell’ambito di tale procedura, l’impresa è sottoposta a una valutazione che consente di stabilire se essa sia o meno solida e, in caso contrario, se occorra procedere all’apertura di una procedura di fallimento. 44. Per quanto riguarda la prima delle due condizioni richieste dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che l’apertura di una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale è stata richiesta conformemente alla normativa nazionale applicabile e che sono altresì soddisfatte le condizioni secondarie relative allo spossessamento parziale dei beni del datore di lavoro nonché alla designazione di un amministratore (sotto la cui direzione tale datore di lavoro può riorganizzare la propria attività). Per quanto riguarda la seconda delle due condizioni principali, dalle precisazioni fornite da tale giudice emerge che il giudice competente ai sensi della legislazione nazionale ha deciso di aprire la procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale di cui al procedimento principale. 45. Ne consegue che, sebbene constati che le due condizioni cumulative richieste all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva affinché un datore di lavoro sia considerato in stato di insolvenza sono soddisfatte ( 20 ), il giudice del rinvio si interroga tuttavia sulla questione se la procedura di ristrutturazione aziendale di cui al procedimento principale rientri nella nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ai sensi di detta direttiva. In altre parole, per riprendere i termini della discussione tra le parti e gli interessati, nell’ambito della presente causa si pone la questione se un datore del lavoro che si trovi in una situazione quale quella di cui al procedimento principale possa essere considerato in «stato di insolvenza» ai sensi di tale direttiva. a) Tenore letterale 46. Una prima lettura dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, contenuto nel capo I, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», può far pensare che tale disposizione non si riferisca ad una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale come quella di cui al procedimento principale. I termini «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» contenuta nella disposizione in esame potrebbero essere intesi nel senso di richiedere l’insolvenza del datore di lavoro perché una procedura concorsuale sia sussumibile in tale nozione. Tuttavia, questa non è l’unica interpretazione possibile di tali termini. Infatti, detti termini ammettono una diversa lettura, secondo la quale essi non esigono necessariamente che la procedura concorsuale presupponga l’insolvenza ( 21 ), ma si limitano a indicare un nesso tra una simile procedura e l’insolvenza, per cui anche una procedura concorsuale il cui obiettivo sia quello di evitare l’insolvenza del datore di lavoro potrebbe essere considerata «fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ( 22 ). 47. Nella misura in cui l’interpretazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva non è conclusiva, devo proseguire l’analisi al fine di garantire l’interpretazione che meglio corrisponde agli obiettivi e al contesto di detta disposizione. b) Obiettivo sociale 48. Ricordo, in primo luogo, che il fondamento normativo di un atto è rilevante ai fini della sua interpretazione, in quanto può apportare un certo chiarimento in relazione agli obiettivi perseguiti dal legislatore. Al riguardo, occorre sottolineare che la direttiva 2008/94 si basa sul precedente articolo 137, paragrafo 2, CE, divenuto articolo 153, paragrafo 2, lettera b), [OSCURATO:PERSONA], il quale, per conseguire gli obiettivi previsti al precedente articolo 136 CE, divenuto articolo 151 [OSCURATO:PERSONA], attribuiva alle istituzioni la competenza ad «adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente», in particolare per quanto riguarda «le condizioni di lavoro» ( 23 ). 49. Osservo, in secondo luogo, che l’obiettivo sociale di tale direttiva si evince chiaramente dai suoi considerando 3 e 7. Da un lato, il considerando 3 enuncia quanto segue: «[s]ono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nell[’Unione]». Dall’altro, l’espressione «obiettivo sociale della direttiva» è utilizzata direttamente nel considerando 7 di detta direttiva ( 24 ). Inoltre, questo obiettivo è stato riconosciuto dalla Corte in una giurisprudenza consolidata ( 25 ). Pertanto, detto obiettivo deve orientare non solo l’interpretazione della stessa direttiva, ma anche gli [OSCURATO:PERSONA] membri nella sua attuazione. 50. A questo proposito, nella sua proposta di direttiva la Commissione rilevava che tale «obiettivo sociale (...) di proteggere i crediti salariali non pagati dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro (...) potrebbe infatti essere messo in causa qualora si permettesse di dedurre dal campo di applicazione di questa protezione i crediti non pagati dei lavoratori i cui datori di lavoro insolventi non siano suscettibili di essere sottoposti a procedure collettive di soddisfacimento (procedure di liquidazione) o che sono sottoposti a procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione che variano continuamente (concordati, amministrazioni controllate, cessazione di pagamenti o procedure analoghe destinate a garantire l’ulteriore funzionamento dell’impresa)» ( 26 ). Infatti, l’esistenza di tale tendenza legislativa verso una varietà di procedure concorsuali, che obbedisce a un duplice imperativo economico e sociale, è avvalorata da altre comunicazioni ( 27 ) e da successivi atti legislativi dell’Unione, come nel caso del regolamento 2015/848. 51. Pertanto, nelle sue osservazioni scritte la Commissione sostiene – e ciò è di rilievo – che i lavoratori dipendenti di imprese soggette a una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale devono affrontare, per il recupero dei propri diritti non pagati, difficoltà e vincoli simili a quelli dei dipendenti di imprese soggette ad altri procedimenti concorsuali di insolvenza. Infatti, una volta avviata la procedura, è in linea di principio irrilevante che l’insolvenza del datore di lavoro non sia effettiva, ma potenziale. Il datore di lavoro viene privato del controllo di almeno una parte del suo patrimonio, i crediti dei lavoratori subordinati sono trattati nell’ambito della procedura concorsuale e l’attività è riorganizzata sotto la direzione di un amministratore ( 28 ). 52. Al riguardo, mi preme ricordare brevemente che dalla giurisprudenza della Corte emerge che tutti gli atti dell’Unione devono essere interpretati in conformità con l’insieme del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato ( 29 ). Pertanto, la distinzione tra l’insolvenza reale e l’insolvenza potenziale del datore di lavoro sembra essere in contraddizione con l’obiettivo sociale della direttiva 2008/94. Infatti, l’apertura di una procedura concorsuale implica per il datore di lavoro lo spossessamento parziale o totale dei suoi beni ( 30 ). In questo contesto, il fatto che il credito del lavoratore subordinato A non sia coperto dalla garanzia del pagamento delle retribuzioni qualora il suo datore di lavoro si trovi in uno stato d’insolvenza potenziale da cui consegue l’apertura di una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale, mentre il credito del lavoratore subordinato B è coperto da tale garanzia qualora il suo datore di lavoro si trovi in uno stato d’insolvenza reale da cui discende l’apertura di una procedura di fallimento introdurrebbe una disparità di trattamento ingiustificata ( 31 ). Di fatto, i due lavoratori si trovano in situazioni comparabili ai fini dell’applicazione del diritto alla retribuzione ai sensi di tale direttiva. Malgrado ciò, solo il lavoratore B avrà diritto alla tutela sulla base di detta direttiva. Ebbene, nessuna considerazione obiettiva appare idonea a giustificare una simile disparità di trattamento ( 32 ). 53. Ciò è avvalorato dal fatto che, come emerge dalla decisione di rinvio, l’articolo 1 della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni, che mira a recepire la stessa direttiva, prevede il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati non solo quando l’insolvenza del datore di lavoro sia stata accertata, ma anche quando quest’ultimo sia sottoposto a una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto svedese ( 33 ). Ne deduco quindi che, pur considerando la procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/94, il legislatore svedese era consapevole del fatto che la disparità di trattamento tra i lavoratori in funzione dell’obiettivo della procedura concorsuale non fosse giustificata e che i lavoratori assunti da un datore di lavoro sottoposto a una procedura di ristrutturazione aziendale meritassero la stessa tutela dei lavoratori di un datore di lavoro insolvente. 54. Ne consegue che l’interpretazione estensiva della nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» meglio corrisponde all’obiettivo sociale di tale direttiva. c) Contesto normativo 1) Contesto interno: impianto sistematico della direttiva 2008/94 55. A proposito dell’impianto sistematico della direttiva 2008/94, rilevo anzitutto che il considerando 4 della stessa enuncia che per garantire un’equa tutela dei lavoratori subordinati interessati è opportuno definire lo «stato d’insolvenza» alla luce delle tendenze legislative negli [OSCURATO:PERSONA] membri e includere nella definizione dello «stato d’insolvenza» anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione ( 34 ). Dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, letto in combinato disposto con il considerando 4 della stessa, deriva quindi che detta direttiva non richiede che la procedura concorsuale fondata sull’insolvenza sia tale da portare alla liquidazione del datore di lavoro. Al riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che, in presenza della pronuncia di una sentenza di apertura, l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva non richiede che la procedura concorsuale di cui trattasi debba condurre alla cessazione dell’attività del datore di lavoro ( 35 ). 56. In secondo luogo, osservo che la volontà del legislatore dell’Unione di non restringere l’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 trova riscontro anche nel suo articolo 11, secondo comma, il quale prevede che l’attuazione della stessa non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori subordinati nel settore contemplato dalla direttiva stessa (clausola di non regresso). 57. Pertanto, l’esame dell’impianto sistematico di tale direttiva consente di confermare la conclusione secondo cui la nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ha una portata ampia e comprende altri tipi di procedure concorsuali previste dal diritto nazionale che soddisfino le condizioni stabilite da detta direttiva. 58. Anche i lavori preparatori della stessa direttiva e l’evoluzione legislativa del diritto dell’Unione sembrano avvalorare un’interpretazione non restrittiva del suo articolo 2, paragrafo 1. 2) Contesto esterno: lavori preparatori ed evoluzione legislativa 59. Osservo anzitutto che dal punto 2 della motivazione della proposta di direttiva della Commissione emerge che questa risponde alle nuove realtà del mercato del lavoro, all’evoluzione delle normative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di insolvenza, alle ristrutturazioni effettuate in seno alle imprese nonché alla giurisprudenza della Corte che ha rilevato le debolezze e le lacune delle disposizioni iniziali ( 36 ) e che ha quindi imposto una revisione della direttiva 80/987/CEE ( 37 ) al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori e di assicurare la coerenza con le modifiche apportate alle direttive sui licenziamenti collettivi ( 38 ) e sui trasferimenti di imprese ( 39 ). Occorre ricordare che tali direttive, insieme alla direttiva 2008/94, fanno parte del cosiddetto pacchetto «ristrutturazioni» ( 40 ). In particolare, dal punto 2 e dal punto 4.1.1 di tale proposta di direttiva emerge che essa risponde alla necessità di una nuova nozione di «insolvenza» «più ampia di quella contenuta nella direttiva [precedente]» e «più adeguata [ai suoi] obiettivi sociali», la cui «definizione (…) si bas[erebbe] su quella che figura nel regolamento [(CE) n. 1346/2000]» ( 41 ). 60. Infatti, occorre ricordare che l’articolo 2, lettera a), di tale regolamento definiva la procedura di insolvenza come «le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1», precisando che «[l]’elenco di tali procedure figura[va] nell’allegato A». La Corte ha dichiarato, nell’interpretare tale disposizione, che detto regolamento si applicava unicamente alle procedure elencate in tale allegato ( 42 ). Essa ha precisato che una procedura, in quanto è inclusa nell’allegato A dello stesso regolamento, deve essere considerata rientrante nel suo ambito di applicazione ( 43 ). Inoltre, essa non ha escluso che una procedura nazionale possa essere inclusa nell’allegato A del regolamento n. 1346/2000, anche se tale procedura non soddisfa le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento ( 44 ). L’articolo 2, punto 4, del regolamento 2015/848 sembra consacrare la suesposta giurisprudenza della Corte. Tale disposizione definisce quindi la «procedura d’insolvenza» come «le procedure elencate nell’allegato A» ( 45 ). 61. In proposito, dalla lettura della relazione sull’attuazione e sull’applicazione della direttiva 2008/94 ( 46 ) risulta che il regolamento n. 1346/2000 «si applica[va] alle procedure concorsuali di insolvenza che comporta[vano] lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un amministratore (articolo 1, paragrafo 1) e quindi alle stesse procedure di insolvenza coperte [da tale] direttiva » ( 47 ). Dalla relazione in questione risulta altresì che, con alcune eccezioni ( 48 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano confermato alla Commissione che i tipi di procedure nazionali di insolvenza rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva erano quelli elencate nell’allegato A di tale regolamento e che la Commissione stava svolgendo ulteriori indagini per verificare che tutte le procedure di insolvenza pertinenti fossero coperte ( 49 ). 62. In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato, al punto 36 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], dopo aver citato il considerando 4 della stessa direttiva, che l’allegato A del summenzionato regolamento stabiliva che la procedura di insolvenza in discussione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza costituiva una «procedura di insolvenza» a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Orbene, secondo la Corte, quest’ultima disposizione descriveva le «procedure concorsuali fondate sull’insolvenza» allo stesso modo dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, dove si richiede che tale procedura comporti lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un amministratore . Pertanto, la Corte ha dichiarato che detta disposizione non richiedeva, ai fini dell’applicabilità della garanzia prevista da tale direttiva, che fosse stata disposta la cessazione delle attività del datore di lavoro ( 50 ). 63. A questo riguardo, deve ricordarsi che, ai sensi dell’articolo 91 del regolamento 2015/848, «[i] riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al [regolamento 2015/848]». Questa disposizione implica che i riferimenti contenuti, in particolare, in altri atti legislativi dell’Unione devono essere intesi come riferimenti alle disposizioni equivalenti di tale regolamento ( 51 ). 64. È vero che detti riferimenti al regolamento n. 1346/2000 non risultano direttamente dalla direttiva 2008/94, ma dai suoi lavori preparatori nonché da altre comunicazioni della Commissione relative a tale direttiva. Osservo nondimeno che i riferimenti in questione emergono altresì dalla giurisprudenza della Corte ( 52 ). 65. È altresì vero che l’ambito di applicazione del regolamento 2015/848 è definito in modo più ampio rispetto a quello del suo predecessore, il regolamento n. 1346/2000, così da comprendere espressamente non solo le procedure concorsuali di insolvenza, ma anche le procedure concorsuali in cui sussista soltanto una probabilità di insolvenza e il cui scopo sia quello di evitare l’insolvenza del debitore o la cessazione delle sue attività ( 53 ). Ciononostante, molte procedure di questo tipo erano già incluse nell’allegato A di quest’ultimo regolamento e rientravano pertanto nel suo ambito di applicazione. 66. Ritengo quindi che, nella misura in cui uno dei suoi obiettivi, con l’adozione della direttiva 2008/94, era allineare il suo ambito di applicazione con quello del regolamento n. 1346/2000, il legislatore dell’Unione non abbia soltanto tenuto conto della definizione dell’ambito di applicazione contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, ma anche della realtà giuridica risultante da detto ambito di applicazione, esteso in forza dell’inclusione nel suo allegato A di numerose procedure concorsuali di ristrutturazione. Pertanto, il fatto che detto legislatore abbia precisato l’ambito di applicazione del regolamento 2015/848 includendovi esplicitamente le procedure di ristrutturazione preventiva risponde a una realtà giuridica già stabilita nella vigenza del regolamento n. 1346/2000 e non può mettere in discussione la conclusione secondo cui l’ambito di applicazione di tale direttiva comprende anche questo tipo di procedure. 67. Peraltro, osservo che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1023 sulla ristrutturazione e l’insolvenza ( 54 ) dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il quadro di ristrutturazione preventiva non interessi i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, ai sensi del diritto del lavoro dell’Unione e nazionale» (il corsivo è mio). Tra tali diritti, la disposizione citata indica, alla lettera c): «i diritti garantiti dalle direttive [98/59, 2001/23 e 2008/94 ]» (il corsivo è mio). È quindi evidente che, se le procedure di ristrutturazione preventiva non rientrassero nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94, non vi sarebbe alcuna necessità per il legislatore dell’Unione di prevedere una disposizione come quella di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1023, in quanto le procedure alle quali si applicano i due strumenti giuridici comunque non coinciderebbero. 68. La genesi dell’adozione della direttiva 2008/94 e gli sviluppi legislativi successivi avvalorano quindi l’interpretazione secondo cui la nozione di «insolvenza del datore di lavoro» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva comprende procedure concorsuali di insolvenza diverse dalla liquidazione, con conseguente inclusione della procedura di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto svedese. 69. Questa interpretazione evita quindi che l’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva contrasti con il contesto giuridico nel quale essa si inserisce ed è la sola interpretazione atta a garantire il conseguimento dell’obiettivo sociale perseguito dalla stessa direttiva esposto supra ( 55 ). 70. Di conseguenza, ritengo, come illustrato ai paragrafi da 43 a 69 delle presenti conclusioni, che la nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che essa si estende a una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale prevista dal diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale. 71. Resta da determinare l’incidenza dell’allegato A del regolamento 2015/848 sull’applicazione di tale direttiva. 4. Sull ’ incidenza dell ’ i nclus ione della procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale nell ’ allegato A del regolamento 2015/848 72. Occorre osservare che la questione dell’incidenza dell’inclusione della procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale nell’allegato A del regolamento 2015/848 sull’applicazione della direttiva 2008/94 trova la sua ragion d’essere nella circostanza che il Regno di Svezia non ha notificato, a norma dell’articolo 13 di tale direttiva, la ristrutturazione aziendale come uno dei tipi di procedure concorsuali nazionali di insolvenza rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva ( 56 ). Affronterò quindi brevemente tali aspetti nelle considerazioni svolte qui di seguito. a) Sull ’ allegato A del regolamento 2025/848: un ulteriore elemento del contesto normativo dell ’ articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 73. Ricordo che il regolamento 2015/848 non definisce la nozione di «insolvenza». Tuttavia, dal suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), risulta che tale regolamento si applica «alle procedure concorsuali pubbliche (...) disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini [in particolare] di riorganizzazione o liquidazione (...) un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza» (il corsivo è mio) ( 57 ), a condizione che tali procedure figurino nell’allegato A di detto regolamento ( 58 ). 74. Ne consegue che, in considerazione del fatto che la procedura svedese di ristrutturazione aziendale è inclusa nell’allegato A dello stesso regolamento, non vi è dubbio che il regolamento 2015/848 si applichi a tale procedura. 75. Si pone nondimeno la questione se tale inclusione abbia un’incidenza diretta e significativa sull’applicazione della direttiva 2008/94. 76. Invero, adottando il regolamento 2015/848, che si basa sull’articolo 81 [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione si è prefissato l’obiettivo di assicurare la certezza del diritto e la prevedibilità della determinazione del foro competente ricorrendo a criteri oggettivi ( 59 ). Questo obiettivo si distingue chiaramente dall’obiettivo sociale che detta direttiva mira a garantire. Ciò posto, tali obiettivi non si escludono a vicenda, per cui tanto tale regolamento quanto detta direttiva affrontano, sotto profili diversi, le problematiche relative all’insolvenza. 77. Alla luce dei suesposti elementi, l’inclusione della procedura concorsuale svedese di ristrutturazione aziendale nell’elenco delle procedure di cui all’allegato A di detto regolamento non consente di dimostrare, di per sé, che la procedura in esame rientri nell’ambito di applicazione della stessa direttiva. Tuttavia, tenuto conto dei riferimenti fatti dai lavori preparatori della direttiva 2008/94 al regolamento n. 1346/2000, abrogato e sostituito dal regolamento 2015/848, tale inclusione costituisce un elemento che fa parte del contesto normativo della direttiva di cui trattasi. 78. Di conseguenza, sono dell’avviso che detta inclusione sia un elemento del contesto normativo che tende a consentire di ritenere che la procedura concorsuale svedese di ristrutturazione aziendale ricada nell’ambito di applicazione della direttiva citata. b) Sulla mancata notifica di una procedura nazionale di insolvenza ai sensi dell ’ articolo 13 della direttiva 2008/94 79. Rilevo, in primo luogo, che l’articolo 13 della direttiva 2008/94, in combinato disposto con il considerando 8 di tale direttiva, consente di ritenere che l’ambito di applicazione di detta direttiva non dipenda dal tipo di procedura notificata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, tale considerando enuncia quanto segue: «[p]er facilitare l’individuazione delle procedure d’insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali è opportuno prevedere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri notifichino alla Commissione e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri i tipi di procedura d’insolvenza che danno luogo all’intervento dell’organismo di garanzia» ( 60 ). 80. In secondo luogo, a differenza della notifica nell’ambito dell’allegato A del regolamento 2015/848 o dell’allegato A del suo predecessore, il regolamento n. 1346/2000, la notifica da parte di uno Stato membro alla Commissione ai sensi dell’articolo 13 della stessa direttiva non predetermina né circoscrive l’ambito di applicazione della direttiva 2008/94, ma serve semplicemente a fini di certezza del diritto consentendo di distinguere agevolmente le procedure di cui trattasi. 81. In terzo e ultimo luogo, come giustamente rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei lavoratori subordinati in caso di procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, l’interpretazione contraria significherebbe che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero facilmente eludere la sua applicazione omettendo di notificare talune procedure concorsuali che soddisfano le condizioni previste dal legislatore dell’Unione all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. 5. Conclusione intermedia 82. Riassumendo questa parte della mia analisi, ritengo che dai termini, dal contesto interno ed esterno e dalla finalità sociale della direttiva 2008/94 emerga che una procedura di ristrutturazione aziendale come quella di cui al procedimento principale rientri nella nozione di «procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro» ai sensi di detta direttiva. 83. Da tale analisi risulta altresì che la notifica di una procedura nazionale di insolvenza ai sensi all’articolo 13 di detta direttiva non costituisce una condizione per l’applicazione della stessa direttiva, bensì un requisito formale previsto a fini di trasparenza, che non può infatti portare a una riduzione della tutela dei lavoratori cui mira la direttiva 2008/94 ( 61 ). B. Sulla terza questione pregiudiziale 84. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone al lavoratore subordinato di iscriversi come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego affinché la garanzia del pagamento delle retribuzioni copra l’indennità sostitutiva del preavviso per il periodo durante il quale egli non ha svolto attività lavorativa per un terzo. 85. Ricordo che, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, a FX è stata negata la garanzia del pagamento delle retribuzioni relativamente all’indennità sostituiva del preavviso in quanto egli non si era iscritto presso l’agenzia nazionale per l’impiego durante il periodo di preavviso, ma alla fine di tale periodo. 86. In primo luogo, rilevo che la Corte ha già avuto occasione di interpretare l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 nel senso che, a norma di quest’ultimo, tale direttiva non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi ( 62 ). Infatti, l’adozione di simili misure consente di derogare alla soglia minima di tutela accordata da detta direttiva. Pertanto, la Corte ha dichiarato che tale disposizione, in quanto costituisce un’eccezione a una norma generale, va interpretata in modo restrittivo e che la sua interpretazione dev’essere conforme alla finalità sociale della stessa direttiva ( 63 ). Inoltre, essa ha affermato che gli abusi di cui a detta disposizione sono le pratiche abusive che recano pregiudizio agli organismi di garanzia creando artificiosamente un diritto retributivo e che fanno sorgere quindi illegittimamente un obbligo di pagamento a carico di tali organismi. Le misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzati ad adottare ai sensi della stessa disposizione sono pertanto quelle necessarie al fine di evitare pratiche del genere ( 64 ). 87. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che l’obiettivo dell’obbligo imposto a un lavoratore di iscriversi presso l’agenzia nazionale per l’impiego ai sensi della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni non era quello di evitare siffatte pratiche abusive ( 65 ). Al contrario, l’obiettivo sarebbe quello di impedire ai lavoratori subordinati di ritardare il momento della ricerca di una nuova occupazione durante il periodo di preavviso ( 66 ). 88. In secondo luogo, ricordo che, nella causa che ha dato origine alla sentenza van [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio chiedeva, in particolare, se le disposizioni della direttiva 80/987 dovessero essere interpretate nel senso che esse ostavano a una normativa nazionale che obbligava i lavoratori, in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, a farsi registrare quali persone in cerca di occupazione per poter esercitare pienamente il loro diritto al pagamento dei crediti retributivi non pagati. La Corte ha dichiarato che gli articoli 3 e 4 di tale direttiva ostavano a una simile normativa nazionale ( 67 ). 89. Per rispondere a detta questione la Corte ha, in un primo momento, ricordato la finalità sociale di detta direttiva, rilevando al contempo che era a tali fini che l’articolo 3 della stessa direttiva imponeva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4 della direttiva 80/987, il pagamento di tali diritti non pagati dei lavoratori subordinati ( 68 ). 90. In un secondo momento, essa ha constatato che dal fascicolo emergeva che la normativa controversa in tale causa non prevedeva un massimale di rimborso e non rientrava quindi nell’ambito della facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva, precisando che tale articolo 4 doveva essere interpretato in maniera restrittiva e conforme alla sua finalità sociale. A tal fine, essa ha ricordato che i casi in cui è consentito circoscrivere l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia erano elencati tassativamente da detta direttiva e che le disposizioni interessate dovevano essere interpretate in senso restrittivo, tenuto conto del loro carattere derogatorio e dell’obiettivo della stessa direttiva ( 69 ). 91. Nel caso di specie, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza van [OSCURATO:PERSONA], il fascicolo sottoposto alla Corte nella presente causa non consente di ritenere che lo Stato svedese abbia inteso avvalersi della facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui al suo articolo 3. Inoltre, come già evidenziato, né la decisione di rinvio né le osservazioni delle parti forniscono indicazioni quanto all’eventuale abuso che l’obbligo di iscrizione in quanto persona in cerca di occupazione mirerebbe a prevenire ( 70 ). 92. Pertanto, sono del parere che gli articoli 3 e 4 nonché l’articolo 12, lettera a), di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone al lavoratore subordinato di iscriversi come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego affinché la garanzia del pagamento delle retribuzioni copra l’indennità sostitutiva del preavviso per il periodo durante il quale il lavoratore subordinato non ha svolto attività lavorativa per un terzo. C. Sulla quarta questione pregiudiziale 93. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/94 debba essere interpretata nel senso che un lavoratore subordinato può avvalersi di un diritto alla garanzia del pagamento delle retribuzioni e possa quindi fondare il proprio credito di retribuzione non pagata direttamente sulla direttiva. 94. Come indicato dall’avvocato generale Emiliou nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 71 ), «[p]ochi temi hanno affascinato generazioni di giuristi del diritto dell’Unione quanto l’effetto diretto delle direttive». Contrariamente a tale causa, benché, a prima vista, la risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio possa sembrare meno evidente rispetto alla prima questione pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 72 ), alla luce della giurisprudenza della Corte la risposta ad essa è alquanto semplice. In particolare, sebbene il giudice del rinvio si interroghi sull’effetto diretto delle disposizioni di detta direttiva, rilevo che la problematica sollevata non ha dato adito a controversie tra le parti, essendo la Commissione l’unica parte interessata ad avervi risposto. Ciò posto, ricorderò brevemente le linee fondamentali della giurisprudenza storica vertente sull’effetto diretto verticale delle disposizioni delle direttive, vale a dire, come nel caso di specie, in una controversia tra un singolo e uno Stato membro. 95. Relativamente alla formula generale sancita attualmente dalla Corte, da una costante giurisprudenza risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia qualora esso abbia omesso di recepire entro i termini la direttiva nel diritto nazionale, sia qualora l’abbia recepita in modo non corretto ( 73 ). La Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci( 74 ). La Corte ha inoltre dichiarato che, anche se una direttiva lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato quanto all’applicazione della regola da essa enunciata ( 75 ). 96. In particolare, per quanto riguarda la direttiva 2008/94, ricordo che, nella sentenza Francovich e a., la Corte ha già dichiarato, anzitutto, che gli articoli 1 e 2 di tale direttiva sono sufficientemente precisi e incondizionati per consentire a un giudice nazionale di stabilire se una persona debba o meno essere considerata beneficiaria di detta direttiva ( 76 ). 97. Essa ha poi aggiunto che l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafi 1 e 2 della stessa direttiva, relativi al contenuto della garanzia , concedono agli [OSCURATO:PERSONA] membri una certa discrezionalità per quanto concerne i metodi di fissazione di tale garanzia e che la limitazione del suo importo non pregiudica il carattere preciso e incondizionato del risultato prescritto ( 77 ). Tuttavia, per quanto riguarda la persona tenuta a costituire la garanzia , la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 2008/94 non precisano l’identità di chi è tenuto a detta garanzia e che lo Stato non può essere considerato debitore per il solo fatto di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione ( 78 ). 98. Quest’ultimo aspetto è stato ulteriormente precisato nella sentenza Gharehveran, anch’essa riguardante il Regno di Svezia ( 79 ). Infatti, la Corte ha specificato che, qualora uno Stato membro designi sé stesso come debitore dell’obbligo di pagamento dei crediti salariali garantiti in forza di tale direttiva, esso ha appieno fatto uso del potere discrezionale di cui gode, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5 di detta direttiva, nell’attuazione di quest’ultima e, pertanto, un lavoratore subordinato può fondare il suo diritto al pagamento da parte dello Stato membro dinanzi a un giudice nazionale direttamente in forza della stessa direttiva ( 80 ). Nel caso di specie, il Regno di Svezia ha esercitato il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/94. 99. Pertanto, da tale giurisprudenza emerge che un lavoratore subordinato può legittimamente far valere il diritto al pagamento del suo credito retributivo nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi a un giudice nazionale, anche se la normativa di tale Stato membro ha imposto una condizione a tal fine, in violazione di detta direttiva. V. Conclusione 100. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Sundsvall, Svezia): 1)      L’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso che: un datore di lavoro deve essere considerato in «stato di insolvenza» qualora egli sia sottoposto ad una procedura concorsuale di ristrutturazione aziendale inclusa nell’allegato A del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, che può essere disposta da un giudice nazionale e che consente ad un operatore economico avente difficoltà finanziarie che comportano una probabilità d’insolvenza di riorganizzare la propria attività sotto la direzione di un amministratore, procedura nel corso della quale tale operatore è parzialmente spossessato del suo patrimonio, e ciò sebbene lo Stato membro interessato non l’abbia notificata conformemente all’articolo 13 di tale direttiva. 2)      Gli articoli 3 e 4 nonché l’articolo 12, lettera a), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che impone al lavoratore subordinato di iscriversi come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego affinché la garanzia del pagamento delle retribuzioni copra l’indennità sostitutiva del preavviso per il periodo durante il quale egli non ha svolto attività lavorativa per un terzo. 3)      La stessa direttiva dev’essere interpretata nel senso che: un lavoratore subordinato può far valere il diritto al pagamento del suo credito retributivo nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi a un giudice nazionale, anche se la normativa di tale Stato membro ha imposto una condizione a tal fine, in violazione della direttiva 2008/94. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 282, pag. 36). 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19). 4 Sentenza del 17 novembre 2011 (C‑435/10; in prosieguo: la «sentenza van [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:751). 5 Sentenza del 15 gennaio 2026, Verein für Konsumenteninformation (Commissione riscossa da un intermediario) (C‑45/24, EU:C:2026:2, punto 26 e giurisprudenza citata). 6 V., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, Genzyński (C‑278/24, EU:C:2025:299, punto 66). 7 Sentenza del 18 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑247/12; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2013:256, punto 30 e giurisprudenza citata). 8 [OSCURATO:PERSONA] (punti 31 e 32) nonché del 25 novembre 2020, Sociálna poisťovňa (C‑799/19; in prosieguo: la «sentenza Sociálna poisťovňa», EU:C:2020:960, punto 50). 9 V. sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro (327/82, EU:C:1984:11, punto 11); del 12 gennaio 2023, TP (Addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) (C‑356/21, EU:C:2023:9, punto 34), e del 19 marzo 2026, Institutul G. Călinescu (C‑649/23, EU:C:2026:213, punto 47). 10 V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni. 11 V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni. V., sul carattere cumulativo di tali due condizioni, sentenza Sociálna poisťovňa (punto 53). 12 Se così fosse, sarebbe stato sufficiente definire lo stato di insolvenza del datore di lavoro rinviando esclusivamente alla definizione prevista dal diritto nazionale. 13 V., in tal senso, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime – «[OSCURATO:PERSONA].», del 18 marzo 2026 [COM(2026) 321 final], 2026/0074 (COD), pag. 25, che, al suo capo X, prevede una procedura d’insolvenza semplificata per le società EU Inc. insolventi che sono start ‑ up innovative. 14 V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni. 15 È in tal senso che occorre interpretare il punto 37 della sentenza del 27 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑265/13, EU:C:2014:187), in cui la Corte ha dichiarato che dalla formulazione letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 risulta che l’accertamento della questione se un datore di lavoro debba essere considerato in «stato di insolvenza», ai fini della menzionata direttiva, ricade nell’ambito di applicazione del diritto nazionale nonché di una decisione o di un accertamento dell’autorità nazionale competente. 16 Nel suo senso abituale, il termine «insolvenza» fa riferimento allo stato di una persona o di un’impresa che non può pagare i propri debiti per insufficienza dell’attivo disponibile (v., in particolare, dizionario Larousse e dizionario [OSCURATO:PERSONA]). V., anche, in tal senso, considerando 17 del regolamento 2015/848, considerando 28 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18), nonché articolo 13 della direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (GU L 2026/799, pag. 1). 17 Ne è prova la direttiva 2026/799, che rinvia espressamente al diritto nazionale per quanto riguarda la determinazione dell’insolvenza e dell’incapacità di un debitore di pagare i propri debiti quando questi diventano esigibili ai sensi del diritto nazionale [v. considerando 16, articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, nonché articolo 40, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva]. 18 V., in tal senso, Lenaerts, K., e Gutiérrez-Fons, J., Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne , Bruylant, Bruxelles, 2020, in particolare punto 32, pag. 25, che non escludono a priori che, nonostante la presenza di un espresso rinvio al diritto nazionale, la nozione in questione possa essere definita in maniera autonoma. 19 V. articolo 10, contenuto nel capo 2, della legge sulla procedura di ristrutturazione aziendale. V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni. 20 Il giudice del rinvio indica che, se FX si fosse iscritto come persona in cerca di occupazione presso l’agenzia nazionale per l’impiego, egli avrebbe soddisfatto le condizioni previste all’articolo 7 bis , secondo comma, della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni affinché un lavoratore subordinato possa beneficiare della garanzia statale per il pagamento delle retribuzioni in caso di ristrutturazione aziendale. V., a tal proposito, paragrafo 9 delle presenti conclusioni. 21 Al riguardo, una «procedura fondata sull’insolvenza» non dovrebbe necessariamente essere assimilata a una «procedura di insolvenza». 22 La stessa ambiguità linguistica emerge dalla maggior parte delle versioni linguistiche esaminate, in particolare, nella versione in lingua inglese « collective proceedings based on insolvency of the employer »; nella versione in lingua spagnola « procedimiento colectivo basado en la insolvencia del empresario »; nella versione in lingua lituana « pradėti kolektyvinius procesinius veiksmus dėl darbdavio nemokumo »; nella versione in lingua neerlandese « een in de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat neergelegde, op de insolventie van de werkgever berustende collectieve procedure », e nella versione in lingua polacca « otwarcie postępowania zbiorowego w oparciu o niewypłacalność pracodawcy ». Constato tuttavia che la versione in lingua tedesca è più specifica (« das die Insolvenz des Arbeitgebers voraussetzt ») e suggerisce che l’insolvenza sia un prerequisito per tale procedura. 23 V. precedente articolo 137, paragrafo 1, lettera b), CE. 24 Il considerando 7 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti». Il corsivo è mio. 25 Da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che il fine sociale della direttiva 2008/94 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima all’interno dell’Unione europea in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato. V., in particolare, sentenza van [OSCURATO:PERSONA] (punto 27 e giurisprudenza citata). V., parimenti, sentenze del 25 luglio 2018, Guigo (C‑338/17, EU:C:2018:605, punto 28) e Sociálna poisťovňa (punto 64). 26 V. punto 4.1.1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 2001, C 154 E, pag. 109; in prosieguo: la «proposta di direttiva della Commissione»). Il corsivo è mio. 27 V., in particolare, comunicazione della Commissione «Ristrutturazioni e occupazione - Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l’occupazione: il ruolo dell’Unione europea» [COM(2005) 120 definitivo]. 28 V. paragrafo 65 delle presenti conclusioni. 29 V., per analogia, in particolare, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 48 nonché giurisprudenza citata). 30 Nel caso della procedura svedese di ristrutturazione aziendale, dal contesto normativo della causa emerge che, sebbene il debitore mantenga il controllo dei suoi beni per tutta la durata di tale ristrutturazione, egli non può tuttavia estinguere obbligazioni sorte anteriormente alla decisione di apertura della procedura di ristrutturazione aziendale senza il consenso dell’amministratore (v. paragrafo 7 delle presenti conclusioni). 31 Infatti, la necessità di garantire il pagamento dei crediti insoluti a un lavoratore non dovrebbe essere subordinata all’attuazione di un piano di ristrutturazione da parte del suo datore di lavoro. 32 V., per analogia, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punti da 50 a 60). 33 V. paragrafo 8 delle presenti conclusioni. 34 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). Tale considerando enuncia inoltre che «[i]n tale contesto gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l’obbligo di pagamento dell’organismo di garanzia, che, quando una situazione d’insolvenza dà luogo a varie procedure d’insolvenza, essa sia trattata come se costituisse una procedura d’insolvenza unica». 35 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 33). 36 V. sentenza del 9 novembre 1995, Francovich (C‑479/93, EU:C:1995:372; in prosieguo: la «sentenza Francovich»). Secondo la proposta di direttiva della Commissione, tale sentenza aveva conferito un’interpretazione letterale alla nozione di «stato d’insolvenza» nel senso che essa si applicava a tutti i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro potevano, in base al diritto nazionale da cui dipendevano, essere oggetto di una procedura di liquidazione del patrimonio. Tale interpretazione restrittiva richiedeva pertanto un adeguamento legislativo di detta nozione. V. punto 4.1.1 della proposta di direttiva citata. 37 Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 1980, L 283, pag. 23). 38 Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 263, pag. 1). 39 Direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1998, L 201, pag. 88). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16). 40 V. punto 4.1.1 della proposta di direttiva della Commissione sulla messa in conformità della direttiva 80/987/CEE con tali direttive. 41 Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1). Tale regolamento è stato abrogato in forza dell’articolo 91 del regolamento 2015/848. 42 V. sentenza dell’8 novembre 2012, Radziejewski (C‑461/11, EU:C:2012:704, punto 24). 43 V. sentenza del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 33). V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑116/11, EU:C:2012:308, paragrafi da 48 a 52). 44 A tal proposito, nelle sue conclusioni nella causa A (C‑716/17, EU:C:2019:262, paragrafi da 22 a 32), l’avvocato generale Szpunar ha evidenziato i dubbi espressi da alcuni autori della dottrina quanto all’iscrizione nell’allegato A del regolamento n. 1346/2000 delle procedure nazionali che non soddisfacevano le condizioni enunciate all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento. 45 Infatti, dal considerando 9 del regolamento 2015/848 emerge che: «[l’]allegato A contiene l’elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. Con riguardo alle procedure nazionali contenute nell’allegato A, si dovrebbe applicare [tale regolamento] senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all’ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell’elenco di cui all’allegato A non dovrebbero essere disciplinate [dallo stesso regolamento]». 46 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e l’applicazione di determinate disposizioni della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, COM/2011 84 def. 47 Il corsivo è mio. 48 In particolare, si trattava, al momento della redazione di detta relazione, della Repubblica federale di Germania, dell’Irlanda, dell’Ungheria e della Repubblica di Slovenia. 49 Occorre ricordare che tale articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 definiva l’ambito di applicazione di detto regolamento nel senso che quest’ultimo si applicava «alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un amministratore». Tale articolo escludeva quindi dall’ambito di applicazione di detto regolamento le procedure concorsuali che consentivano al debitore di mantenere il controllo totale sul proprio patrimonio. Ciò posto, occorre ricordare che numerose procedure di ristrutturazione, riorganizzazione, concordato o salvataggio figuravano nell’allegato A dello stesso regolamento. 50 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 37). 51 V. Moss, G., Fletcher, I. F., Isaacs, S., The EU Regulation on Insolvency proceedings , 3ª ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 527. 52 V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni. 53 L’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/848, in combinato disposto con il suo considerando 10. 54 V. nota 16 delle presenti conclusioni. 55 V. paragrafi da 48 a 57 delle presenti conclusioni. 56 L’articolo 13, figurante al capo V della direttiva 2008 94, intitolato «Disposizioni generali e finali», dispone, al suo primo comma, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri notificano alla Commissione e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri i tipi di procedura nazionale d’insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano». 57 L’articolo 1 del regolamento 2015/848 prevede, al paragrafo 1, secondo comma, che «[ l ] addove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza , il loro scopo è quello di evitare l’insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest’ultimo». Il corsivo è mio. 58 L’articolo 1 del regolamento 2015/848 dispone, al suo paragrafo 1, terzo comma, che «[l]e procedure di cui [a tale] paragrafo sono elencate nell’allegato A». 59 Sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Beni di lavoratore indipendente) (C‑501/23, EU:C:2024:776, punto 39 e giurisprudenza citata). 60 Per quanto riguarda le situazioni transnazionali, l’articolo 9 della direttiva 2008/94, che fa parte del capo IV della stessa, intitolato «Disposizioni relative alle situazioni transnazionali», prevede, al paragrafo 1, che «[q]uando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due [OSCURATO:PERSONA] membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro». L’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone: «La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia competente». V., a tal riguardo, sentenza del 16 febbraio 2023, IEF Service (C‑710/21, EU:C:2023:109). 61 V., per analogia, sentenza del 7 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] (C‑81/05, EU:C:2006:529, punto 33). 62 V., in particolare, sentenza del 16 febbraio 2023, IG e Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (C‑524/21 e C‑525/21, EU:C:2023:100, punto 46). V., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 10, lettera a), della direttiva 80/987, la cui formulazione è quasi identica a quella dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, sentenza dell’11 settembre 2003, Walcher (C‑201/01, EU:C:2003:450, punto 36). 63 V., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2003, Walcher (C‑201/01, EU:C:2003:450, punti 36 e 38). 64 V. sentenza del 5 maggio 2022, HJ (Cumulo di funzioni di amministratore e di direttore di una società) (C‑101/21, EU:C:2022:356, punto 41 nonché giurisprudenza citata). 65 V. articolo 7 bis della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni e paragrafo 9 delle presenti conclusioni. 66 Dalla decisione di rinvio risulta che ciò deriverebbe dalla regerigens proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet (proposta legislativa 1993/94:208 relativa alla modifica del sistema di garanzia salariale in caso di fallimento), del 24 marzo 1994, pagg. 15, 30, 31, 34 e segg. 67 V. sentenza van [OSCURATO:PERSONA] (punti 26 e 39). 68 V., per analogia, sentenza van [OSCURATO:PERSONA] (punto 27). La Corte ha già dichiarato che tali articoli corrispondono, in sostanza, agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/94. V. sentenza del 28 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑309/12, EU:C:2013:774, punto 23). Deve ricordarsi che l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4 [di tale direttiva], il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale». La Corte ha già statuito che l’articolo 3, secondo comma, di tale direttiva conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di determinare la data prima e/o eventualmente dopo la quale si colloca il periodo in cui il pagamento dei crediti corrispondenti alle retribuzioni non pagate è preso in carico dall’organismo di garanzia, e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la libertà di determinare una data adeguata. V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 36) e del 16 febbraio 2023, IG e Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (C‑524/21 e C‑525/21, EU:C:2023:100, punto 37). 69 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 33 e 34). 70 V. paragrafo 88 delle presenti conclusioni. 71 C‑316/22, EU:C:2023:885, paragrafo 1. 72 V. conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑316/22, EU:C:2023:885, paragrafo 18). 73 V. sentenze del 4 dicembre 1974, van Duyn (41/74, EU:C:1974:133, punti 13 e 15), nonché dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]‑Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 17 e giurisprudenza citata). 74 V. sentenze del 5 aprile 1979, Ratti (148/78, EU:C:1979:110, punti 23 e 24), nonché dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 18 e giurisprudenza citata). 75 V., per analogia, relativamente agli articoli 1 e 2 della direttiva 80/987, sentenze Francovich e a. (punto 14), nonché del 18 ottobre 2001, Gharehveran (C‑441/99; in prosieguo: la «sentenza Gharehveran», EU:C:2001:551, punto 34). 76 V., per analogia, relativamente agli articoli 3 e 4 della direttiva 80/987, sentenza Francovich e a. (punti 18 e 22). 77 V., per analogia, sentenza Francovich e a. (punto 18). 78 V., per analogia, sentenza Francovich e a. (punto 26). 79 È utile ricordare che, in tale sentenza, le questioni erano state sollevate nell’ambito di una controversia tra il Riksskatteverket (Tesoreria dello Stato, Svezia) e una lavoratrice subordinata relativamente al diritto di quest’ultima di ottenere un pagamento a titolo della legge sulla garanzia del pagamento delle retribuzioni a seguito della messa in liquidazione dell’impresa presso cui era impiegata. 80 V., in tal senso, sentenza Gharehveran (punti da 39 a 43).
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris