CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 31 ottobre 2025 ha ridottola pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] di multa per il porto in luogo pubblicodi una pluralità di armi clandestine e per la ricettazione di un’autovettura e dellacarta di circolazione della medesima ad anni cinque di reclusione, con confermadella pena della multa già inflitta.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte e ilTribunale ancor prima non avrebbero tenuto in considerazione, nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio, che una delle armi erainefficiente.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art.648 cod. pen. e 125cod. proc. pen.Non sarebbe stato scrutinato adeguatamente l’elemento soggettivo del reatodi ricettazione ovverossia sulla consapevolezza della provenienza furtiva del benee lamenta altresì che siano stati ritenuti sussistenti due reati anziché, comecorretto, uno solo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.I motivi di ricorso costituiscono la riproposizione dei motivi di gravame,senza alcun elemento di novità, già scrutinati dalla Corte territoriale con ilprovvedimento impugnato con motivazione ampia e non manifestamente illogica.La Corte ha dato conto del fatto che una delle armi fosse inefficiente e hasottolineato la congruità della pena inflitta in ragione delle altre armi detenute, edei profili personologici dell’imputato.Analogamente ha esaminato il profilo della dedotta insussistenzadell’elemento soggettivo, nonché della duplicità delle condotte di ricettazione conargomentazioni come detto congrue, non contraddittorie che il ricorrente si limitaa confutare del tutto genericamenteNel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]