CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11097/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1410/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 11178/2022depositato i l 02/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 febbraio 1979, ha proposto ricorso, notificato il 17 gennaio 2023, con due mezzi, illustrati con memoria, per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di Pace di Torino del 2.9.2022 in proc. n. 11178/2022, comunicata il medesimo giorno, che ha convalidato il provvedimento di trattenimento del Questore di Agrigento del 31.8.2022, adottato all’esito del provvedimento di respingimento differito. IlMinistero dell’Interno e la Questura di Agrigento sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. 2.2.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento. 3.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo. 3.2.- Nel caso in esame trova applicazione il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale, ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata. Invero, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (Cass.n. 32070/2023). 3.3.- Ebbene, la fattispecie in esame è del tutto sovrapponibile a quello oggetto del precedente, ora ricordato. E infatti il Giudice di Pace di Torino ha rigettato il ricorso proposto dall’odierno ricorrente affermando che “dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero è venuto in Italia per trovare lavoro e non richiede protezione internazionale”: da ciò si evince che nulla di quanto indicato da questa Corte, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta eseguito nella specie. 4.- Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. 5.-Le spese processuali sono a carico della parte soccombente. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnat