CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 01/07/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Corte di appello di Firenze in data 01/07/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Prato in data 04/02/2021, che aveva condannato in esito a rito abbreviato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione ed euro 12.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, violazione di legge con riguardo all'art. 73 d.P.R. 309/1990, per non avere i giudici di merito riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 della citata disposizione 3. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il motivo è altresì manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita dalle Sezioni Unite, secondo la quale «la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02). Nel caso di specie sussistono molteplici indici che militano nel senso dell'impossibilità di riconoscere la lieve entità quali l'abitualità della condotta, i rapporti con soggetti di elevato spessore criminale capaci di fornire droga "pesante" di varie qualità (ketamina e shaboo) e con elevato principio attivo, il dato ponderale e le 157 bustine rinvenute nella disponibilità del ricorrente (Cfr. pag. 2 della sentenza di appello). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere es