CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38290/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; w: FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava limitatamente alla durata delle pene accessorie "fallimentari" la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 8.5.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "V.S.R. di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Velletri in data 19.10.2012. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in ordine alla legittimità della dichiarazione di fallimento; 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti per cui si procede ai sensi dell'art. 217, I. fall., e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 219, I. fai!. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6.2021. [OSCURATO:PERSONA]