CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero sezionale 3991/2026Numero di raccolta generale 14229/2026Data pubblicazione 14/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 4070/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, depositata il 3/12/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto l’avviso di accertamento, notificatole qualeautrice delle violazioni contestate nonché amministratrice di fatto dellaassociazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], con ilquale l’Agenzia delle entrate aveva determinato a carico della predettaassociazione un maggior imponibile ai fini Iva in relazione all’annod’imposta 2013, chiedendo il pagamento del maggiore tributo dovuto,oltre interessi e sanzioni.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame,evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che nonsussisteva la lamentata violazione del contraddittorioendoprocedimentale giacché, essendo la Scatigna amministratrice difatto dell’associazione contribuente, doveva presumersi che ella fossea conoscenza di ogni vicenda riguardante l’ente da lei amministrato,con la conseguenza che la stessa non poteva invocare la lesione delproprio diritto di difesa per non aver ricevuto a titolo personale laNumero registro generale 11609/2025Numero sezionale 3991/2026Numero di raccolta generale 14229/2026Data pubblicazione 14/05/2026notificazione di un atto idoneo all’instaurazione del contraddittoriopreventivo.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 13 dicembre 2025, in considerazionedell’inammissibilità e della manifesta infondatezza dei motivi, laricorrente, con atto depositato in data 19 gennaio 2026, ha chiesto ladecisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Per ragioni di priorità logica va dapprima esaminato il secondomotivo di ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente, non desumendosi da essa le ragioni per le quali la Corteregionale ha ritenuto che la contribuente fosse amministratrice di fattodell’associazione, di guisa che non potesse non conoscere il contenuto delprocesso verbale di constatazione (per acronimo, pvc) notificato all’ente.2. – Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 22232/2016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicareNumero registro generale 11609/2025Numero sezionale 3991/2026Numero di raccolta generale 14229/2026Data pubblicazione 14/05/2026gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle dette ipotesi poiché lamotivazione della sentenza impugnata è chiara, logica e comprensibile. IlGiudice d’appello ha infatti ritenuto che non occorresse notificarepersonalmente a [OSCURATO:PERSONA] un atto di instaurazione delcontraddittorio preventivo giacché ella doveva necessariamente essere aconoscenza del processo verbale di constatazione già notificatoall’associazione, e ciò in virtù della sua qualità di amministratrice di fattodell’ente (sia pure erroneamente denominato in sentenza come “A.S.D.[OSCURATO:PERSONA]”): qualità, questa, che la Corte regionale haevidentemente assunto come pacifica.3. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697c.c. e 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenzaimpugnata, nel disattendere l’eccezione di violazione dell’art. 12 legge n.212 del 2000, ha dato per presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosseamministratrice di fatto dell’associazione, circostanza che però l’Ufficionon aveva provato.4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost.nonché dell’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata,ritenendo che [OSCURATO:PERSONA], nel presupposto indimostrato della suaqualità di amministratrice di fatto dell’associazione, non dovesse riceverepersonalmente la notificazione di un atto di instaurazione delNumero registro generale 11609/2025Numero sezionale 3991/2026Numero di raccolta generale 14229/2026Data pubblicazione 14/05/2026contraddittorio preventivo già notificato all’associazione, ha violato ildiritto di difesa della predetta.5. – Con il quarto mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12, commi 4 e7, legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata ha ritenuto nonapplicabili nella specie le garanzie previste dalla disposizione normativada ultimo citata sulla base di un presupposto – l’essere [OSCURATO:PERSONA] di fatto dell’associazione contribuente – non provato. Conlo stesso motivo si rimprovera alla Corte di secondo grado di essereincorsa in contraddizione là dove ha considerato [OSCURATO:PERSONA] siaquale amministratrice di fatto sia quale terzo estraneo all’associazione,quando invece, ove fosse stata amministratrice di fatto e dunqueresponsabile in solido delle obbligazioni dell’associazione, ella avrebbeavuto diritto alle stesse garanzie difensive delle debitrice principale, e ovefosse stata terza estranea, non avrebbe potuto essere consideratasolidalmente responsabile di quelle obbligazioni.6. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono esseretrattati congiuntamente, sono infondati.6.1. – Deve premettersi che la ricorrente non contesta chel’amministrazione finanziaria abbia notificato il pvc, ai finidell’instaurazione del contraddittorio preventivo, al legale rappresentante(formale) dell’associazione, ma contesta piuttosto l’omessa instaurazionedel contraddittorio endoprocedimentale nei suoi confronti, in quantoritenuta amministratrice di fatto dell’ente.In relazione ad una contestazione di tal genere, questa Corte ha giàavuto modo di precisare, riferendosi in particolare alla figuradell’amministratore di fatto di società di persone, ma con argomentazioniestensibili alla medesima figura operante nell’ambito di associazioni nonriconosciute, qual è pacificamente l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], chel’amministratore di fatto, di cui sia accertata la qualità, non può invocareNumero registro generale 11609/2025Numero sezionale 3991/2026Numero di raccolta generale 14229/2026Data pubblicazione 14/05/2026la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto a titolopersonale, da parte dell’ente impositore, la notificazione di un atto idoneoall’istaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto deve ritenersi cheegli fosse a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società (Cass. n.4823/2023).In altri termini, la sicura conoscenza dell’atto conclusivo dell’indaginefiscale notificato all’associazione – quale può logicamente presumersi, incapo all’amministratore di fatto, in virtù del ruolo gestorio da lui rivestitonell’ambito dell’ente – esclude qualsiasi lesione delle garanzie difensive dicui all’invocato art. 12 legge n. 212 del 2000.Né può ritenersi che la sentenza impugnata sia contraddittoria là doveha definito [OSCURATO:PERSONA] quale terzo, essendo chiaro che ilriferimento fatto dalla Corte regionale alla nozione di “terzo” sia servitoesclusivamente per chiarire che la Scatigna non era la legalerappresentante dell’associazione, non ricoprendo formalmente carichegestorie all’interno dell’ente.6.2. – La qualità di amministratrice di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA] stata data poi per assunta dai giudici d’appello siccome non oggetto dispecifica contestazione.È stato infatti affermato da questa Corte che il fatto che la tesidell’Ufficio sia il presupposto sul quale si basa il recupero fiscale, nonsignifica che debba necessariamente essere oggetto di valutazione daparte del giudice tributario, se non risulta contestato. Né può intendersiche l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 abbia inteso attribuire algiudice tributario un potere di valutare anche i fatti pacifici tra le parti (inquanto non contestati), sul semplice presupposto della rilevanza deglistessi. Una simile interpretazione andrebbe contro ogni canone dieconomia processuale e di terzietà del giudice, in quanto consentirebbe diaprire ex officio un contenzioso, anche laddove non c’è controversia. Inaltri termini, i fatti non contestati, quale che sia la parte che li abbiaNumero registro generale 11609/2025Numero sezionale 3991/2026Numero di raccolta generale 14229/2026Data pubblicazione 14/05/2026dedotti, per definizione non appartengono alla lite, se non come fattipacifici sulla base dei quali le parti possono prospettare argomentazionicontrapposte (così Cass. n. 10867/2005).Come detto, la qualità di amministratore di fatto dell’associazione incapo a [OSCURATO:PERSONA] non è stata oggetto di contestazione da parte diquest’ultima nell’originario ricorso di primo grado avverso l’avviso diaccertamento. La ricorrente sostiene che sin dal primo grado di giudizioavrebbe contestato tale circostanza (v. il punto 1.3. della parte in “Diritto”del ricorso per cassazione, nonché la relativa nota n. 4 a piè di pagina,che rimanda al contenuto del ricorso introduttivo quale riprodotto al punto2.1.1. della parte in “Fatto” dello stesso ricorso per cassazione). Ma inrealtà, esaminando quella parte del ricorso introduttivo richiamata dallaricorrente e riprodotta anche al già citato punto 2.1.1. della parte in“Fatto” dello stesso ricorso per cassazione, si rileva che la Scatigna nonha affatto contestato la sua qualità di amministratrice di fatto, avendopiuttosto precisato di «non essere mai stata la legale rappresentante dialcuna associazione sportiva». Ciò che dunque [OSCURATO:PERSONA] hanegato è l’assunzione da parte sua di formali cariche gestorie all’internodi associazioni sportive, non già l’aver di fatto esercitato l’amministrazionedi enti di tal genere.Solo nelle proprie controdeduzioni in appello la Scatigna ha sostenutoche l’attività negoziale e gestoria è stata svolta non da lei ma dal padreCosimo (v. pag. 6 dell’atto di controdeduzioni, allegato al ricorso percassazione come doc. 9). Ma tale ritrattazione dell’originaria noncontestazione è tardiva, giacché nel processo tributario di secondo gradoil thema decidendum è delimitato dalle contestazioni comprese nei motivid’impugnazione avverso l’atto impositivo dedotte col ricorso introduttivo,non essendo consentito un mutamento delle deduzioni ovverol’inserimento di temi d’indagine nuovi (Cass. n. 20928/2014).Numero registro generale 11609/2025Numero sezionale 3991/2026Numero di raccolta generale 14229/2026Data pubblicazione 14/05/20266.3. – La sentenza impugnata, avendo considerato comeincontroversa e ormai acquisita al processo la circostanza che VeronicaScatigna fosse amministratrice di fatto dell’associazione e avendo poitratto da tale circostanza la conseguenza che nessuna lesione delleinvocate garanzie difensive poteva nella specie configurarsi, si è postapienamente in linea con i principi suesposti, sicché va esente dalle censurerivoltele.7. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 2.400,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favoredella controricorrente l’ulteriore importo di euro 2.400,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida