CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa il 10 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto tentato aggravato — artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen. — «perché, in concorso morale e materiale tra loro ed al fine di trarne profitto, dopo aver fatto ingresso — avendo forzato una finestra — nella casa di riposo "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà del Comune di Avezzano, ormai dismessa, smontando circa dieci termosifoni e quattro pianali in acciaio, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsene, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, per l'intervento delle forze dell'ordine, che li hanno sorpresi in possesso di una chiave a pappagallo in acciaio e con la vettura con i sedili posteriori già abbassati, pronta per essere caricata. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Ranalli. Con recidiva reiterata specifica per Massimiani. [OSCURATO:PERSONA] (AQ) il 29 gennaio 2021». 2. Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] ed è articolato in quattro motivi, che verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di furto tentato. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe dato risposta alle censure formulate in appello in ordine alla versione resa dall'imputato, quella di essersi trovato nel cortile della struttura del Comune di Avezzano con l'unica finalità di aiutare Ranalli a recuperare effetti personali, avendo rinvenuto sul posto la chiave a pappagallo e difettando la prova che il ricorrente, e non altri, avesse smontato i termosifoni, avendo seguito un ragionamento induttivo fallace la Corte di merito. 4. Il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante della violenza sulle cose, tratta da una serranda piegata e dall'apertura di una finestra. 5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità, in ordine all'aggravante della esposizione alla pubblica fede, avendo errato la Corte di appello nel motivare, in quanto la casa di riposo del comune di Avezzano non era abbandonata ma solo dismessa, cosicché i beni non risultavano esposti alla pubblica fede. 6. Il quarto motivo propone vizio di motivazione per mancanza e illogicità manifesta in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 62, comma 1, n. 4 cod. pen., alla ridotta riduzione per il tentativo, alla motivazione per la recidiva, nonché in ordine alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 8. Con conclusioni datate il 26 ottobre 2022 il difensore del ricorrente per un verso evidenziava che la requisitoria del pubblico ministero fosse errata in quanto afferente altro procedimento, sollecitando un rinvio per consentire alla Procura generale di formulare adeguate conclusioni nonché, riportandosi al ricorso, chiedendo comunque un rinvio della trattazione al fine di verificare se la persona offesa avesse o meno intenzione di sporgere querela, necessitata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo va evidenziato che l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 risulta differita al 30 dicembre 2022, a seguito del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162 che con l'art. 6, dal titolo «Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150» introduce l'art. 99-bis nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, che posticipa l'entrata in vigore. Pertanto la richiesta di rinvio non è fondata, mentre le ragioni connesse alle conclusioni del pubblico ministero potevano essere fatte valere solo da quest'ultimo. 3. Tanto premesso, i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello. Va premesso che molte delle doglianze proposte risultano afferire alla carenza di motivazione della quale sarebbe affetta la sentenza impugnata. A ben vedere la Corte territoriale, invece, prende le mosse dalla sentenza del Tribunale di Avezzano, che con molta precisione ricostruisce quanto accertato nel corso delle indagini e poi rifluito nel patrimonio cognitivo del giudice di merito, a seguito della scelta del rito abbreviato. A tal riguardo va da subito precisato che le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, cosicchè ai fini del controllo di legittimità sul vizio di (t motivazione, poiché la sentenza di appello nella sua struttura argomentativa si salda con quella di primo grado, adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Infatti, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). E bene la Corte di appello si limita a motivare sulle censure che non trovino immediata risposta nella sentenza di primo grado, per il resto rinviando a quest'ultima, condividendone le motivazioni. In merito al deficit di argomentazione quanto al tentativo di delitto, la sentenza di primo grado rende conto di plurimi elementi attestanti la prova del delitto tentato: i carabinieri furono avvisati da un cittadino, abitante nei pressi della casa di riposo comunale, che aveva visto due persone intente al furto di materiale ferroso; i militari giunti sul posto videro i due imputati: Ranalli che a passo svelto fu bloccato, era molto agitato e con evidente sudorazione; l'attuale ricorrente fu visto muoversi con cautela, come per non fare rumore, scendendo dalla scala antincendio dell'edificio in corrispondenza della finestra che risultava avere la tapparella piegata, come forzata dall'esterno; nel cortile erano riposti alcuni termosifoni e pianali; all'interno dell'edificio, altri sei termosifoni accatastati con tracce di lesioni fresche, come da caduta a terra, e uno nella stanza della tapparella forzata, capovolto con acqua riversata a terra, a riprova che lo stesso fosse stato da poco smontato; Massimiani aveva indosso una chiave a pappagallo del tipo in uso agli idraulici, quindi adatta allo smontaggio dei termosifoni; gli operai del comune riferivano che la finestra era stata regolarmente chiusa proprio nei giorni precedenti; inoltre i militari rinvenivano una [OSCURATO:PERSONA], in uso a Massimiani, in una strada adiacente l'edificio che recava già i sedili posteriori abbassati, dunque l'autovettura era pronta al ricovero della refurtiva per il successivo trasporto. Sulla scorta di tali elementi e della inverosimiglianza della versione resa dagli imputati, il Tribunale di Avezzano riteneva comprovati gli atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione, essendo la refurtiva già accatastata e pronta per l'allocazione nell'autovettura (fol. 6 della sentenza di primo grado). r Sulla scorta di tale ricostruzione la Corte di appello argomenta in conformità, quanto alla dinamica degli eventi, e rileva per un verso l'inconsistenza della tesi di Massimiani, che si trovasse sul posto solo per aiutare Ranaldi a recuperare i documenti e per caso avesse rinvenuto ivi la chiave a pappagallo, qualificandola a buona ragione come una mera congettura in quanto non comprovata. Quanto alle aggravanti contestate, la sentenza di primo grado accertava che la tapparella era stata chiusa nei giorni precedenti, cosicché il fatto che fosse danneggiata dimostrava l'apertura dall'esterno e Massimiani era proprio nei pressi di quella finestra quando fu fermato, il che comprova la violenza sulle cose, indispensabile per consentire l'accesso, non essendo emerso (rileva la Corte di appello al fol. 4) un accesso alternativo. Nel caso in esame, come richiesto dall'orientamento consolidato di questa Corte, seppur in relazione alla violazione di domicilio, il Collegio aquilano correttamente ritiene sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, per la quale occorre non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione: il che nel caso in esame si verifica perché la serranda è stata piegata in quanto sollevata con forza dall'esterno (fol. 7 della sentenza di primo grado) e dunque è «storta», perché divelta parzialmente e forzata per l'ingresso abusivo (sentenza impugnata al fol. 5) (Sez. 5, n. 23579 del 19/02/2018, Catania, Rv. 273283 - 01; conf. N. 2170 del 2000 Rv. 215674 - 01, N. 32277 del 2010 Rv. 248179 - 01). Quanto alla aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, le sentenze di merito, premesso che l'immobile era del comune di Avezzano e che ne era stato dismesso l'utilizzo quale casa di riposo per cui era in disuso, fanno corretta applicazione del costante orientamento di questa Corte, per cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di colui che si appropria dei beni mobili presenti in un edificio pubblico in disuso, in quanto il bene - indipendentemente dalla sua utilizzazione - resta di proprietà dello Stato fino a che non venga dismesso nelle forme di legge (Sez. 5, n. 40036 del 18/06/2019, Lunardi, Rv. 277530 - 01; Sez. 4, n. 8178 del 09/01/2002, Sucato, Rv. 220985 - 01). Pertanto il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto basta per la configurazione dell'aggravante la circostanza che il bene sia allocato in un ufficio o uno stabilimento pubblico, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154 - 01).4. Il quarto motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. 4.1 Quanto alla recidiva, le sentenze di merito danno conto della maggiore pericolosità espressa dal tentato delitto in esame (fol. 7 della sentenza di primo grado e fol. 4 della sentenza impugnata), facendo riferimento ai precedenti e alle concrete modalità del fatto ascritto, così corrispondendo all'onere motivazionale, richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), per cui «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede». Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). 4.2 Quanto alle circostanze attenuanti generiche, sono state negate perché non soccorrevano ragioni per giustificarle, né sostanziali né processuali (fol. 4 della sentenza impugnata), non essendo intervenuti elementi positivi comprovanti resipiscenza a fronte dei precedenti penali della stessa indole (sentenza di primo grado fol. 7). Anche in questo caso le motivazioni nel complesso collimano con il consolidato insegnamento di questa Corte: le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, RG. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). E gli elementi ostativi sono stati esplicitati in modo non sindacabile in questa sede. 4.3 Quanto alla circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, il Tribunale di Avezzano lo stima in euro duemila, ovvero in centinaia di euro, il valore della refurtiva, valore richiamato dalla Corte di appello, che ha escluso pertanto il riconoscimento dell'attenuante invocata. Escludere l'applicazione della attenuante risulta in linea con la necessità che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, il che nel caso in esame non è (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; conf. N. 6635 del 2017 Rv. 269241 - 01). 4.4 In ordine alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello, alla quale è rivolta per la prima volta la richiesta di applicazione, non risultante dalle conclusioni in primo grado, la esclude giudicando non tenue la condotta. Al di là della motivazione, osta anche la pena edittale massima che, tenendo in conto l'aggravante contestata ad effetto speciale, supera nel massimo la soglia dei cinque anni di reclusione, posta come limite per applicare la causa di non punibilità. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 4.5 Quanto, inoltre, alla dosimetria della pena, giudicando limitata la riduzione per il tentativo, la Corte di appello valutava congruo il calcolo operato in primo grado. A riguardo va evidenziato che il Tribunale non operava l'aumento per la recidiva e riduceva della metà la pena prevista per il tentativo, motivando in ordine alla circostanza che l'azione criminosa era in stato avanzato. Tale attenta motivazione determinava la riduzione per il tentativo non di un terzo, vale a dire del minimo consentito dall'art. 56 cod. pen., bensì della metà, con una motivazione comnnisurativa della frazione di riduzione congrua e comprensibile, che a ben vedere non risulta attaccabile da un motivo oggettivamente generico sul punto. 5. Alla complessiva inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e