CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 10107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 25943-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 468/2021 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 18/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto della istanza di regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 25943 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza avverso la sentenza n. 468 del 2021, del Tribunale di Rieti, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, esponendo che: -aveva convenuto la Provincia di Rieti per ottenere un risarcimento dei danni indicati come subiti a causa dell'impatto di un capriolo con l'autovettura da lei condotta mentre circolava su strada provinciale; - in precedenza aveva chiamato in lite, per i medesimi fatti costitutivi della propria pretesa, la Regione Lazio davanti al Giudice di Pace che, pronunciando anche nel contraddittorio con la Provincia, quest'ultima chiamata dalla prima convenuta a titolo di manleva, aveva accolto la domanda nei confronti del solo ente regionale, con statuizione, però, riformata dal Tribunale, che aveva affermato la carenza di legittimazione passiva della Regione e la sussistenza di quella della Provincia, quale ente titolare della via percorsa e cui dovevano ritenersi affidati, in concreto, i poteri di cura e protezione degli animali selvatici; - il Tribunale, nel diverso giudizio pertanto introdotto all'esito della sentenza appena ricordata, aveva viceversa accolto l'eccezione d'incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, trattandosi di danni derivanti dalla circolazione stradale e richiesti in citazione per meno di 10.000 euro; non ha svolto difese la Provincia intimata; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; Rilevato che con il primo e secondo motivo si prospetta l'errore del Tribunale che avrebbe pronunciato, in violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., accogliendo un'eccezione invece mai formulata, ovvero formulata in via inammissibilmente generica, e neppure rilevata officiosamente; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che si trattava di domanda svolta a titolo di mancata manutenzione della sicurezza stradale, non essendo stati apposti, in particolare, segnali di pericolo per l'attraversamento di animali selvatici, come specificatamente controdedotto nel giudizio di prime cure; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e dell'art. 189, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la Provincia nelle conclusioni infine precisate aveva omesso ogni riferimento all'eccezione in parola, opponendo solamente il difetto di legittimazione passiva, con rinuncia implicita, in tesi, all'eccezione stessa; Rilevato che i motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e, in riforma della sentenza gravata, dev'essere affermata la competenza del Tribunale di Rieti; in primo luogo, risulta dallo stesso ricorso (pag. 3) che l'eccezione d'incompetenza, «per materia e valore», in favore del Giudice di Pace, era stata formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta della Provincia, iscrivendo quindi la questione nel contraddittorio; in secondo luogo, la mancata riproposizione espressa della stessa eccezione in sede di precisazione finale delle conclusioni, non poteva implicare per ciò solo la rinuncia all'eccezione già formulata, non essendovi alcuna incompatibilità logica tra quella e la deduzione di difetto di legittimazione passiva (Cass., 03/12/2019, n. 31571, Cass., 18/01/2021, n. 723, che, in punto di domanda, sottolineano come sia necessario, a tal fine, evincere un'inequivoca rinuncia dalla complessiva condotta processuale della parte); nel merito, la domanda svolta a titolo aquiliano, per danni causati dalla fauna selvatica, pur in occasione della circolazione stradale, è stata qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di omessa custodia, di animali piuttosto che della strada, ai sensi dell'art. 2052, cod. civ. (Cass., 20/04/2020, n. 7969, e succ. conf.); è stato anche affermato che tale titolo di responsabilità può concorrere, ex art. 2043, cod. civ., con quello da mancata manutenzione in sicurezza della strada di cui l'ente sia proprietario (Cass., 24/03/2021, n. 8206), e, altresì, che sulla responsabilità ex art. 2052, cod. civ., può innestarsi il generale principio presuntivo di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ. (Cass., 06/07/2020, n. 13848, v. pagg. 13-14); resta però e pertanto fermo che si tratta di responsabilità da condotte complessivamente custodiali e non da circolazione stradale, sebbene in occasione di questa (cfr. Cass., 05/09/2014, n. 18813); ne deriva quanto anticipato; spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione; P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Rieti, condannando parte resistente alla rifusione delle spese di parte ricorrente liquidate in complessivi 2.200,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2022. Il Presidente