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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 10464/2022

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ORDINANZA sul ricorso 19562-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI, 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 297 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 200/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1195/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.19562/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi, ha accolto la domanda con cui l'INPS chiedeva accertarsi dovuta la somma di Euro 24.494,46 ingiunta a [OSCURATO:PERSONA] con avviso di addebito, a titolo di contributi IVS gestione coltivatori diretti, maturati nel periodo gennaio 2004 - dicembre 2010, oltre a sanzioni; l'accertamento in fatto della sussistenza di tutti i parametri di legge, anche sotto il profilo dell'abitualità, a conferma che l'attività agricola è stata svolta dal Larosa in via esclusiva e che ha rappresentato l'unica sua fonte di reddito, ha indotto la Corte territoriale a ritenere provata, in termini logici, la sussistenza dell'obbligo di corrispondere all'Inps i contributi alla gestione coltivatori diretti per gli anni in contestazione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione ed errata applicazione dell'art. 2700 c.c."; parte ricorrente contesta l'attribuzione, da parte della Corte territoriale, di valore ed efficacia di prova privilegiata attribuita alle dichiarazioni raccolte nel verbale ispettivo dell'Inps; il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione ed errata applicazione degli artt. 116 cpc. - Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c."; dal primo motivo parte ricorrente fa derivare l'assunto che la prova della sussistenza dei requisiti di legge, sì come ricavata dal solo verbale di accertamento dell'Inps, peraltro incompleto, come opportunamente avrebbe fatto rilevare il primo giudice, non potrebbe far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'istituto previdenziale; il primo motivo è inammissibile; la censura non rende intelligibile la dedotta violazione dell'art. 2700 cod. civ.; in base a quanto ribadito dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.23745 del 2020, cui s'intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denuncia il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; 4, secondo motivo è parimenti inammissibile; in base al costante indirizzo di questa Corte «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n.3 o n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 dei 2012, conv. con modif. dalla

I. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017); nel caso in esame, la Corte territoriale, confermata la statuizione del primo giudice circa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ha valutato l'esistenza dei requisiti in capo a [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'iscrizione alla gestione contributiva coltivatori diretti, giungendo ad opposte conclusioni rispetto a quanto stabilito in prime cure; la Corte territoriale ha anzitutto ritenuto provato in fatto che fin dal 2000 l'azienda agricola (di circa 11 ettari coltivata a seminativo, ciliegio e bosco) richiedeva un fabbisogno di personale (due unità) per un numero di giornate quasi doppio rispetto alle 104 indicate quale minimo di legge, giornate cui il nucleo familiare è tenuto a far fronte direttamente per almeno un terzo, la restante parte dovendo essere espletata attraverso l'impegno lavorativo del titolare, che dallo svolgimento abituale dell'attività lavorativa ricavi la maggiore fonte di reddito (artt. le 2

I. n. 104 del 1957 e art. 3

I. n. 9 del 1963); che il lavoro prestato dall'odierno ricorrente ha coperto ben più di un terzo del fabbisogno dell'intera azienda, e che lo stesso si occupava, fra l'altro, del bestiame in via esclusiva; che dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] - non convivente con i genitori e, dunque, non facente più parte del nucleo familiare - il padre quasi ogni giorno si recava con lei a lavorare il terreno; che, ancora quanto alla prova del requisito dell'abitualità, la circostanza - richiamata al fine di negarne la sussistenza - di aver svolto un periodo di lavoro in Svizzera era del tutto inconferente, riguardando, il dedotto periodo, anni (1969-1999) diversi da quelli in causa; essendo questo il tenore della decisione impugnata, appare chiaro dalla stessa prospettazione della censura che il ricorrente non intenda contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, quanto piuttosto denunciare l'erronea valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle evidenze processuali, secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione; contesta, in ultima analisi al giudice dell'appello di aver ritenuto provate le pretese dell'Inps sulla base di un verbale ispettivo, peraltro privo di efficacia probatoria anche perché incompleto; la critica è tuttavia priva di pregio, atteso che, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, il provvedimento impugnato ha argomentato, con congrua e logica motivazione - e sulla base di un accurato accertamento di fatto basato su prove testimoniali, dichiarazioni contributive per l'assunzione di manodopera nel periodo di causa e dichiarazioni reddituali - che in capo a [OSCURATO:PERSONA] sussistono tutti i requisiti per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti; le censure, in luogo di contraddire i dati fattuali - rimessi al prudente apprezzamento del giudice del merito - non apportano utili elementi diretti a sorreggere la tesi sostenuta, e, pertanto, rendono l'accertamento insindacabile in questa sede; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 a titolo di compensi professionali oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 26 gennaio 2022 h ~09940 GitaVark [OSCURATO:PERSONA] RUE r 64441o4A--,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19562-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI, 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 297 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 200/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1195/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.19562/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi, ha accolto la domanda con cui l'INPS chiedeva accertarsi dovuta la somma di Euro 24.494,46 ingiunta a [OSCURATO:PERSONA] con avviso di addebito, a titolo di contributi IVS gestione coltivatori diretti, maturati nel periodo gennaio 2004 - dicembre 2010, oltre a sanzioni; l'accertamento in fatto della sussistenza di tutti i parametri di legge, anche sotto il profilo dell'abitualità, a conferma che l'attività agricola è stata svolta dal Larosa in via esclusiva e che ha rappresentato l'unica sua fonte di reddito, ha indotto la Corte territoriale a ritenere provata, in termini logici, la sussistenza dell'obbligo di corrispondere all'Inps i contributi alla gestione coltivatori diretti per gli anni in contestazione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione ed errata applicazione dell'art. 2700 c.c."; parte ricorrente contesta l'attribuzione, da parte della Corte territoriale, di valore ed efficacia di prova privilegiata attribuita alle dichiarazioni raccolte nel verbale ispettivo dell'Inps; il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione ed errata applicazione degli artt. 116 cpc. - Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c."; dal primo motivo parte ricorrente fa derivare l'assunto che la prova della sussistenza dei requisiti di legge, sì come ricavata dal solo verbale di accertamento dell'Inps, peraltro incompleto, come opportunamente avrebbe fatto rilevare il primo giudice, non potrebbe far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'istituto previdenziale; il primo motivo è inammissibile; la censura non rende intelligibile la dedotta violazione dell'art. 2700 cod. civ.; in base a quanto ribadito dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.23745 del 2020, cui s'intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denuncia il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; 4, secondo motivo è parimenti inammissibile; in base al costante indirizzo di questa Corte «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n.3 o n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 dei 2012, conv. con modif. dalla I. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017); nel caso in esame, la Corte territoriale, confermata la statuizione del primo giudice circa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ha valutato l'esistenza dei requisiti in capo a [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'iscrizione alla gestione contributiva coltivatori diretti, giungendo ad opposte conclusioni rispetto a quanto stabilito in prime cure; la Corte territoriale ha anzitutto ritenuto provato in fatto che fin dal 2000 l'azienda agricola (di circa 11 ettari coltivata a seminativo, ciliegio e bosco) richiedeva un fabbisogno di personale (due unità) per un numero di giornate quasi doppio rispetto alle 104 indicate quale minimo di legge, giornate cui il nucleo familiare è tenuto a far fronte direttamente per almeno un terzo, la restante parte dovendo essere espletata attraverso l'impegno lavorativo del titolare, che dallo svolgimento abituale dell'attività lavorativa ricavi la maggiore fonte di reddito (artt. le 2 I. n. 104 del 1957 e art. 3 I. n. 9 del 1963); che il lavoro prestato dall'odierno ricorrente ha coperto ben più di un terzo del fabbisogno dell'intera azienda, e che lo stesso si occupava, fra l'altro, del bestiame in via esclusiva; che dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] - non convivente con i genitori e, dunque, non facente più parte del nucleo familiare - il padre quasi ogni giorno si recava con lei a lavorare il terreno; che, ancora quanto alla prova del requisito dell'abitualità, la circostanza - richiamata al fine di negarne la sussistenza - di aver svolto un periodo di lavoro in Svizzera era del tutto inconferente, riguardando, il dedotto periodo, anni (1969-1999) diversi da quelli in causa; essendo questo il tenore della decisione impugnata, appare chiaro dalla stessa prospettazione della censura che il ricorrente non intenda contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, quanto piuttosto denunciare l'erronea valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle evidenze processuali, secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione; contesta, in ultima analisi al giudice dell'appello di aver ritenuto provate le pretese dell'Inps sulla base di un verbale ispettivo, peraltro privo di efficacia probatoria anche perché incompleto; la critica è tuttavia priva di pregio, atteso che, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, il provvedimento impugnato ha argomentato, con congrua e logica motivazione - e sulla base di un accurato accertamento di fatto basato su prove testimoniali, dichiarazioni contributive per l'assunzione di manodopera nel periodo di causa e dichiarazioni reddituali - che in capo a [OSCURATO:PERSONA] sussistono tutti i requisiti per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti; le censure, in luogo di contraddire i dati fattuali - rimessi al prudente apprezzamento del giudice del merito - non apportano utili elementi diretti a sorreggere la tesi sostenuta, e, pertanto, rendono l'accertamento insindacabile in questa sede; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 a titolo di compensi professionali oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 26 gennaio 2022 h ~09940 GitaVark [OSCURATO:PERSONA] RUE r 64441o4A--,
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