CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena al medesimo irrogata per il delitto di furto in abitazione in concorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e reiterativo, in quanto non si confronta con l'incensurabile argomentazione resa nella sentenza impugnata, che ha valorizzato tanto la pluralità dei precedenti penali specifici, che il valore della refurtiva, senza che il ricorso adduca elementi decisivi di segno opposto; Considerato, peraltro, che, in tema di commisurazione della pena, non esiste alcuna contraddittorietà logico-giuridica tra il diniego delle attenuanti generiche e la rideterminazione in melius della pena, stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a