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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41040/2025

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ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., per omessa riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 712, cod. pen., è generico e nonconsentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata dove sono state valorizzate le dichiarazioni rese dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] anche per come richiamate dalla difesa, oltre alle modalità di acquisizione degli assegni oggetto di imputazione) con le quali la ricorrente non si confronta tentando di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge, nonché del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al trattamento sanzionatorio per l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base è espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita nei limiti di legge, in senso conforme agli artt. 132 e 133, cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove, in assenza di elementi positivamente valutabili, il giudice adito ha piuttosto ritenuto rilevanti, ai fini di una conferma della pena inflitta in primo grado, l’intensità del dolo e la personalità negativa dell’imputata, emergente dai numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., per omessa riqualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 712, cod. pen., è generico e nonconsentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata dove sono state valorizzate le dichiarazioni rese dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] anche per come richiamate dalla difesa, oltre alle modalità di acquisizione degli assegni oggetto di imputazione) con le quali la ricorrente non si confronta tentando di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge, nonché del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al trattamento sanzionatorio per l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base è espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita nei limiti di legge, in senso conforme agli artt. 132 e 133, cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove, in assenza di elementi positivamente valutabili, il giudice adito ha piuttosto ritenuto rilevanti, ai fini di una conferma della pena inflitta in primo grado, l’intensità del dolo e la personalità negativa dell’imputata, emergente dai numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è dec
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