Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 dicembre 1967

Cassazione n. 30384/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1967 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 9 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza respingeva l'istanza di concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter O.P.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso detta ordinanza lamentando quale primo motivo l'erronea applicazione degli artt. 4 bis e 30 ter OP.

A parere del ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe errato nel ritenere condizione ostativa alla concessione del permesso premio il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili e delle obbligazioni pecuniarie conseguenti alla condanna, ovvero la dimostrazione della impossibilità di provvedervi.

Tale condizione, infatti, introdotta con il D.L. 162/2022, convertito nella L. 199/2022, che ha riformato l'accesso dei detenuti condannati per i reati c.d. ostativi ai benefici penitenziari, non poteva ritenersi applicabile a detenuti per fatti commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa novellata, ovvero a detenuti che, come il Russo, avessero avviato il procedimento di richiesta di Concessione del beneficio prima di quella data.

Faceva richiamo il ricorrente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2020, che ha affermato la contrarietà all'art. 25 co 2 Cost della regola - vigente in materia di esecuzione - secondo cui tempus regit actum, laddove la normativa sopravvenuta comporti una vera e propria trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato.

2.1. Con il secondo motivo lamentava la erronea applicazione dell'art. 30 ter OP e la manifesta contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe errato, infatti, nel decidere senza acquisire le informazioni dal Procuratore Generale Antimafia, dal Procuratore Distrettuale e dal Comitato per l' Ordine e la [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, avrebbe basato il rigetto del reclamo unicamente sul contenuto della relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, senza valutare altri elementi che emergevano in senso positivo, quali la revisione critica e il pentimento.

Non aveva valutato il provvedimento di rigetto un parere positivo espresso in precedenza dalla equipe della [OSCURATO:PERSONA] di Parma, né il fatto che Russo avesse già usufruito nel passato di un permesso di 15 giorni che aveva trascorso a casa della moglie.

In particolare, nessun cenno era fatto all'assunzione delle proprie responsabilità, al senso di colpa nei confronti dei familiari, al pentimento, alla manifestazione di sofferenza per avere causato la morte di una persona.

Rilevava, infine, la risalenza nel tempo dell'aggiornamento di sintesi presente nel fascicolo e quindi la necessità che il Tribunale di Sorveglianza assumesse informazioni maggiormente aggiornate.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il PG concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Il Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento impugnato aveva dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta dell'istanza di permesso premio presentata da [OSCURATO:PERSONA], affrontando preliminarmente proprio la qt4est.irkdella operatività della nuova disciplina dell'art. 4 bis OP rispetto ai m-mess; pendenti e ai reclami pendenti.

La ritenuta immediata applicabilità aveva indotto alla preliminare dichiarazione di inammissibilità della istanza in difetto dei requisiti richiesti dalla norma.

Tale rilievo è in linea con la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd.

"di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum". (Sez. 1 - , Sentenza n. 38278 del 20/04/2023) Questa Corte in tale pronuncia ha già affrontato la questione, sia in termini di immediata applicabilità della nuova normativa ai procedimenti pendenti, sia con riferimento all'incidenza in materia della pronuncia della Corte Cost 32/2020 citata anche dal ricorrente.

Sotto il primo profilo, come già rilevato, è pacifica la immediata applicabilità della nuova normativa stante la natura processuale delle norme inerenti i benefici penitenziari, quali il permesso premio e il lavoro esterno, riconosciuta nella sent. 32 del 2020 della Corte costituzionale.

Quanto, poi, alle riflessioni della Corte Costituzionale circa la portata del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. con riferime to alla disciplina dell'esecuzione della pena e la conseguente pacifica applicabilità, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Sez.

U. n. 24561 del 17 luglio 2006, A., Rv. 233976), in assenza di specifica disciplina transitoria, di modifiche normative di segno peggiorativo secondo il principio del tempus regit actum, la Corte, se, da un canto, ha sottolineato la stretta afferenza all'area del diritto penale sostanziale delle disposizioni sopravvenute che incidono sulla qualità e quantità della pena, determinando una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, dall'altro ha espressamente chiarito che da tale ambito devono escludersi le disposizioni in materia di meri benefici penitenziari quali i permessi premio e il lavoro esterno.

In proposito, la Corte ha osservato :«Per quanto non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola.

Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all'esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria" ».

I benefici penitenziari in oggetto, pertanto, continuano a essere regolati dal principio del tempus regit actum e, dunque, del tutto correttamente interpretando le indicazioni della Corte Costituzionale e di questa Corte, il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità dell'istanza di permesso premio, per carenza in capo all'istante dei requisiti soggettivi per fruirne.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro - nel merito - precisava che Russo non aveva mai usufruito di permessi premio in precedenza e, dunque,i1 rigetto del Magistrato di Sorveglianza non poteva ritenersi una illegittima interruzione di un percorso trattamentale fino a quel' momento ìntrapreso; in realtà il Russo era stato ammesso alla detenzione domiciliare presso una clinica per ragioni di salute, ex art. 47 ter co.1 0.P.; successivamente era stato autorizzato a trascorrere un periodo di 15 giorni presso la moglie; infine aveva usufruito di un permesso di necessità.

Sottolineava che - trovandosi il Russo in misura alternativa alla detenzione - ciò di cui aveva usufruito non era un permesso premio, perché non sarebbe stato giuridicamente possibile, non essendo egli detenuto in carcere, indipendentemente della qualifica giuridica data alla istanza.

Circa, poi, il parere favorevole del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Parma al fine di usufruire di un primo permesso premio, il Russo mai ebbe ad avvalersene, poichè le successive relazioni erano di segno contrario.

La rilevata inammissibilità dell'istanza di permesso per difetto dei requisiti soggettivi in capo all'istante, come richiesti dall'art. 4 bis OP esime la Corte dal valutare gli ulteriori profili di ricorso che sono pertanto superati.

In particolare, i rilievi difensivi circa la mancata acquisizione delle informazioni del Procuratore Generale Antimafia, dal Procuratore Distrettuale e dal Comitato per l'Ordine e la [OSCURATO:PERSONA], sono superati in ragione della carenza del requisito soggettivo in capo all'istante, che è preliminare e ostativo all'accesso al beneficio, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione.

Il ricorso deve essere rigettato, con c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1967 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 9 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza respingeva l'istanza di concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter O.P. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso detta ordinanza lamentando quale primo motivo l'erronea applicazione degli artt. 4 bis e 30 ter OP. A parere del ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe errato nel ritenere condizione ostativa alla concessione del permesso premio il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili e delle obbligazioni pecuniarie conseguenti alla condanna, ovvero la dimostrazione della impossibilità di provvedervi. Tale condizione, infatti, introdotta con il D.L. 162/2022, convertito nella L. 199/2022, che ha riformato l'accesso dei detenuti condannati per i reati c.d. ostativi ai benefici penitenziari, non poteva ritenersi applicabile a detenuti per fatti commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa novellata, ovvero a detenuti che, come il Russo, avessero avviato il procedimento di richiesta di Concessione del beneficio prima di quella data. Faceva richiamo il ricorrente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2020, che ha affermato la contrarietà all'art. 25 co 2 Cost della regola - vigente in materia di esecuzione - secondo cui tempus regit actum, laddove la normativa sopravvenuta comporti una vera e propria trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. 2.1. Con il secondo motivo lamentava la erronea applicazione dell'art. 30 ter OP e la manifesta contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe errato, infatti, nel decidere senza acquisire le informazioni dal Procuratore Generale Antimafia, dal Procuratore Distrettuale e dal Comitato per l' Ordine e la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, avrebbe basato il rigetto del reclamo unicamente sul contenuto della relazione dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, senza valutare altri elementi che emergevano in senso positivo, quali la revisione critica e il pentimento. Non aveva valutato il provvedimento di rigetto un parere positivo espresso in precedenza dalla equipe della [OSCURATO:PERSONA] di Parma, né il fatto che Russo avesse già usufruito nel passato di un permesso di 15 giorni che aveva trascorso a casa della moglie. In particolare, nessun cenno era fatto all'assunzione delle proprie responsabilità, al senso di colpa nei confronti dei familiari, al pentimento, alla manifestazione di sofferenza per avere causato la morte di una persona. Rilevava, infine, la risalenza nel tempo dell'aggiornamento di sintesi presente nel fascicolo e quindi la necessità che il Tribunale di Sorveglianza assumesse informazioni maggiormente aggiornate. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il PG concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. Il Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento impugnato aveva dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta dell'istanza di permesso premio presentata da [OSCURATO:PERSONA], affrontando preliminarmente proprio la qt4est.irkdella operatività della nuova disciplina dell'art. 4 bis OP rispetto ai m-mess; pendenti e ai reclami pendenti. La ritenuta immediata applicabilità aveva indotto alla preliminare dichiarazione di inammissibilità della istanza in difetto dei requisiti richiesti dalla norma. Tale rilievo è in linea con la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum". (Sez. 1 - , Sentenza n. 38278 del 20/04/2023) Questa Corte in tale pronuncia ha già affrontato la questione, sia in termini di immediata applicabilità della nuova normativa ai procedimenti pendenti, sia con riferimento all'incidenza in materia della pronuncia della Corte Cost 32/2020 citata anche dal ricorrente. Sotto il primo profilo, come già rilevato, è pacifica la immediata applicabilità della nuova normativa stante la natura processuale delle norme inerenti i benefici penitenziari, quali il permesso premio e il lavoro esterno, riconosciuta nella sent. 32 del 2020 della Corte costituzionale. Quanto, poi, alle riflessioni della Corte Costituzionale circa la portata del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. con riferime to alla disciplina dell'esecuzione della pena e la conseguente pacifica applicabilità, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Sez. U. n. 24561 del 17 luglio 2006, A., Rv. 233976), in assenza di specifica disciplina transitoria, di modifiche normative di segno peggiorativo secondo il principio del tempus regit actum, la Corte, se, da un canto, ha sottolineato la stretta afferenza all'area del diritto penale sostanziale delle disposizioni sopravvenute che incidono sulla qualità e quantità della pena, determinando una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, dall'altro ha espressamente chiarito che da tale ambito devono escludersi le disposizioni in materia di meri benefici penitenziari quali i permessi premio e il lavoro esterno. In proposito, la Corte ha osservato :«Per quanto non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola. Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all'esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria" ». I benefici penitenziari in oggetto, pertanto, continuano a essere regolati dal principio del tempus regit actum e, dunque, del tutto correttamente interpretando le indicazioni della Corte Costituzionale e di questa Corte, il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità dell'istanza di permesso premio, per carenza in capo all'istante dei requisiti soggettivi per fruirne. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro - nel merito - precisava che Russo non aveva mai usufruito di permessi premio in precedenza e, dunque,i1 rigetto del Magistrato di Sorveglianza non poteva ritenersi una illegittima interruzione di un percorso trattamentale fino a quel' momento ìntrapreso; in realtà il Russo era stato ammesso alla detenzione domiciliare presso una clinica per ragioni di salute, ex art. 47 ter co.1 0.P.; successivamente era stato autorizzato a trascorrere un periodo di 15 giorni presso la moglie; infine aveva usufruito di un permesso di necessità. Sottolineava che - trovandosi il Russo in misura alternativa alla detenzione - ciò di cui aveva usufruito non era un permesso premio, perché non sarebbe stato giuridicamente possibile, non essendo egli detenuto in carcere, indipendentemente della qualifica giuridica data alla istanza. Circa, poi, il parere favorevole del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Parma al fine di usufruire di un primo permesso premio, il Russo mai ebbe ad avvalersene, poichè le successive relazioni erano di segno contrario. La rilevata inammissibilità dell'istanza di permesso per difetto dei requisiti soggettivi in capo all'istante, come richiesti dall'art. 4 bis OP esime la Corte dal valutare gli ulteriori profili di ricorso che sono pertanto superati. In particolare, i rilievi difensivi circa la mancata acquisizione delle informazioni del Procuratore Generale Antimafia, dal Procuratore Distrettuale e dal Comitato per l'Ordine e la [OSCURATO:PERSONA], sono superati in ragione della carenza del requisito soggettivo in capo all'istante, che è preliminare e ostativo all'accesso al beneficio, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione. Il ricorso deve essere rigettato, con c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
Decreto Cassazione n. 30384/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris