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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08270/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 02397/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Barbieri n. 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti all’[OSCURATO:PERSONA]Lex–[OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata e difesa giusta procura speciale del 12 gennaio 2021; - ricorrente – contro F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 60, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 6944/2017 della Corte Di Appello di Roma, pubblicata il 02/11/2017; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso; lette le memorie delle parti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata in data 2 novembre 2017 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità dell’allora [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in prosieguo, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) per la violazione dei diritti di autore spettanti a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter, Rti) per avere caricato sul proprio portale telematico e all’interno di un’autonoma sezione “video”, senza alcuna autorizzazione, contenuti audiovisivi relativi a programmi prodotti e diffusi da Rti, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

2. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) la legittimità delle modifiche apportate da Rti r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 all’originaria domanda e della relativa ulteriore produzione documentale, siccome mera precisazione di quanto richiesto con l’atto introduttivo del giudizio; b) la scorrettezza del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 3) cod. civ., per avere pubblicato nella propria sezione Video per cinque anni un totale di 125 spezzoni prodotti da Rti, così sistematicamente e illegittimamente lucrando i relativi proventi pubblicitari derivanti dalla pubblicità degli inserzionisti sulle corrispondenti pagine telematiche; c) l’insussistenza della scriminante di cui all’art. 70, primo comma, della Legge sul Diritto d’autore, siccome le pubblicazioni non inerivano a un diritto di critica giornalistica, ma configuravano un’illecita attività concorrenziale di attrazione di clientela; d) l’insussistenza della scriminante di cui all’art. 65, atteso che il consistente lasso di tempo trascorso tra la prima pubblicazione delle notizie da parte di Rti e la data delle singole pubblicazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] escludeva qualsiasi interesse pubblico alla conoscenza dei relativi contenuti, ponendosi ancora una volta sul piano dell’illecita concorrenza; e) la correttezza della portata dell’inibitoria pronunciata dal Tribunale in relazione a ogni analogo comportamento futuro di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli concretamente accertati come illeciti.

3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

4. Rti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «1) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione degli artt. 183, commi 5 e 6, c.p.c. e 163, comma 3, n. 4, c.p.c.», deducendo l’erronea applicazione delle regole processuali che disciplinano la formulazione e la r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 modificabilità della domanda, con conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della stessa. b.

Secondo motivo: «2) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la precisazione della domanda da parte dell’attore con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.». c.

Terzo motivo: «3) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. in relazione all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di concorrenza tra RTI e [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’errata applicazione della nozione di comunanza di clientela.». d.

Quarto motivo: «4) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla ricostruzione della fattispecie concreta – violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.». e.

Quinto motivo: «5) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 65, comma 1, legge sul Diritto d’Autore», deducendo l’erronea affermazione secondo cui la finalità di informazione perseguita con l’utilizzazione dei contenuti verrebbe meno laddove la stessa avvenga per scopo di lucro e di quella che ha escluso nella specie l’attualità dei contenuti oggetto di pubblicazione. f.

Sesto motivo: «6) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 70 della legge sul Diritto d’Autore», deducendo l’erronea affermazione secondo cui non vi sarebbe nella specie alcuna finalità di critica o discussione sul contenuto dei prodotti pubblicati. r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 g.

Settimo motivo: «7) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione alla pubblicazione di articoli a commento dei brani audiovisivi estratti dai programmi trasmessi da RTI.». h.

Ottavo motivo: «8) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 163 della Legge sul Diritto d’Autore in relazione all’estensione dell’inibitoria pronunziata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erronea estensione della cautela a ogni futura pubblicazione dei contenuti estratti da prodotti RTI, anche diversi da quelli oggetto del giudizio, senza peraltro fare salve le utilizzazioni normativamente lecite dei prodotti medesimi.

2. La controricorrente ha argomentato l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui ha in ogni caso chiesto il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. I primi due motivi sono inammissibili.

È ben vero che la deduzione della nullità della sentenza per violazione di regole processuali rende questa Corte giudice del fatto processuale.

Ma tanto comporta che, in ossequio ai principi di completezza del motivo di ricorso desumibili dl combinato disposto degli artt. 366, primo comma n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., la censura debba riportare con esattezza i termini della questione dedotta, sì da consentire a questa Corte il relativo accertamento, inerente alla sola sussistenza della violazione processuale denunciata e non anche alla previa ricerca degli esatti termini della questione.

Nella specie, entrambi i motivi omettono di indicare con esattezza il contenuto dell’originario atto di citazione e gli esatti termini della denunciata mutatio libelli, sicché non può certo essere questa Corte a indagare d’ufficio per colmare la rilevata lacuna; tanto più in una fattispecie – r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 quella dell’individuazione dei confini tra mutatio ed emendatio libelli - in cui l’esatta indicazione del contenuto degli atti processuali rilevanti ai fini del decidere è assolutamente fondamentale, e non può pertanto essere “delegata” all’interpretazione di questa Corte regolatrice, ma assume natura di presupposto necessario di ammissibilità della relativa censura di carattere processuale.

5. Il terzo motivo è infondato.

La nozione di “comunanza di clientela”, presa in considerazione dalla Corte territoriale nel caso di specie, appare conforme all’insegnamento reso sul punto da questa Corte.

Già nell’ordinanza n. 12364 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa stessa Sezione ha avvertito che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

Una nozione “dinamica” di comunanza di clientela nel senso di richiedere l’accertamento che l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Con tali presupposti, l’affermazione della Corte romana, secondo cui la concorrenza tra le due parti del giudizio poteva essere riguardata anche sotto il profilo della concorrenza sul mercato pubblicitario degli inserzionisti, che dal numero di utenti collegati trae certamente primaria indicazione per orientare le proprie scelte pubblicitarie, con conseguente rilevanza dell’utilizzazione non autorizzata dei contenuti immessi sul portale r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 dell’odierna ricorrente, costituisce una valutazione che, in astratto, rientra nella larga nozione di comunanza di clientela e, in concreto, è un giudizio di fatto che si sottare al sindacato di questa Corte.

6. Il quarto motivo è infondato, atteso che la piana lettura della motivazione della Corte territoriale esclude che si sia in presenza dei presupposti indicati da questa Corte, a far data da Cass.

S.U. n. 22232 del 2016, per accedere alla declaratoria di nullità della sentenza, laddove si è costantemente affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, solo e soltanto quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id.

Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id.

Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id.

Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021).

7. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come sinora illustrato, è fondata espressamente sulla sussunzione dell’intera fattispecie nell’ambito della concorrenza sleale prevista dall’art. 2598, n. 3) cod. civ.

Di talché, una volta che tale inquadramento sia immune da censura, con il rigetto del terzo motivo di ricorso, le questioni della violazione o meno delle norme sul diritto d’autore connesse alla privativa sulle opere utilizzate, così come della sussistenza delle relative esimenti, divengono del tutto irrilevanti, posto che il comportamento contestato è stato ritenuto rilevante ai diversi fini della violazione delle regole delle concorrenza tra r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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E che tale sia la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, lo si ricava dalla costatazione che la Corte romana, a pagina 9 del provvedimento qui impugnato, a confutazione degli analoghi motivi di appello formulati sul punto da [OSCURATO:PERSONA], ribadisce che la libertà di riproduzione sussiste purché essa non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.

La circostanza che, dopo siffatta affermazione, la sentenza sia comunque scesa nel merito della confutazione della sussistenza delle evocate esimenti non toglie rilevanza alla circostanza che la vera ragione del rigetto risiede nella sussunzione dell’intera fattispecie nella categoria dell’illecito concorrenziale rendendo, pertanto, irrilevante la valutazione sulla legittimità del comportamento della ricorrente ai diversi fini della tutela del diritto autorale.

8. Il settimo motivo è inammissibile sia perché ripropone, sotto il diverso profilo della valutazione integrale del materiale probatorio, la medesima questione dell’esimente del diritto di autore sia perché, in ogni caso, incorre nella preclusione della c.d.

“doppia conforme”, di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo entrambi i giudici di merito esaminato le stesse prove allegate in giudizio, sia perché, sotto il paradigma del vigente articolo 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., non è ammissibile sindacare l’esito del giudizio valutativo della suddette prove nell’ambito del vizio motivazionale, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

9. L’ottavo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha espressamente motivato nel senso che l’inibitoria, concessa nel caso di specie, era mirata a rimuovere i contenuti oggetto dell’accertata concorrenza sleale e a prevenire per il futuro la reiterazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di analogo comportamento.

Ciò che corrisponde alla natura r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 stessa di ogni provvedimento inibitorio, ivi compreso quello per cui si discute in tema di diritto d’autore, la cui natura cautelare mira alla rimozione degli effetti dannosi, ma anche alla prevenzione del ripetersi futuro di identici comportamenti.

Il tutto, naturalmente, nell’ambito del principio di strumentalità che lega la cautela al merito, dovendo pertanto convenirsi con la Corte romana allorquando spiega sul punto che l’ordine inibitorio era ovviamente limitato alla iterazione di comportamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] identici a quelli sanzionati, e dunque si iscriveva nell’ambito della tutela circoscritta negli articoli 65 e 70 L.d.a., come eccezioni limitative dell’ordine inibitorio del giudice del merito, e non poteva certamente estendersi a una generale limitazione dell’iniziativa economica privata, quest’ultima garantita da prevalenti principi costituzionali e di legislazione sovranazionale, tuttavia nei soli limiti in cui si svolga nel rispetto della normativa applicabile alla materia; che tale estensione sia da escludersi nella motivazione della sentenza impugnata lo si evince dalla lettura di pagina 13, ove la Corte territoriale espressamente afferma che “l’estensione dell’inibitoria segue criteri del tutto logici non dovendosi ritenere inibito quanto non rientrante nella violazione in quanto scriminato”.

10. La soccombenza regola le spese.

11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08 marzo 2022.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 02397/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Barbieri n. 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti all’[OSCURATO:PERSONA]Lex–[OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata e difesa giusta procura speciale del 12 gennaio 2021; - ricorrente – contro F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 60, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 6944/2017 della Corte Di Appello di Roma, pubblicata il 02/11/2017; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso; lette le memorie delle parti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 2 novembre 2017 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità dell’allora [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in prosieguo, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) per la violazione dei diritti di autore spettanti a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter, Rti) per avere caricato sul proprio portale telematico e all’interno di un’autonoma sezione “video”, senza alcuna autorizzazione, contenuti audiovisivi relativi a programmi prodotti e diffusi da Rti, con conseguente condanna al risarcimento del danno. 2. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) la legittimità delle modifiche apportate da Rti r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 all’originaria domanda e della relativa ulteriore produzione documentale, siccome mera precisazione di quanto richiesto con l’atto introduttivo del giudizio; b) la scorrettezza del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 3) cod. civ., per avere pubblicato nella propria sezione Video per cinque anni un totale di 125 spezzoni prodotti da Rti, così sistematicamente e illegittimamente lucrando i relativi proventi pubblicitari derivanti dalla pubblicità degli inserzionisti sulle corrispondenti pagine telematiche; c) l’insussistenza della scriminante di cui all’art. 70, primo comma, della Legge sul Diritto d’autore, siccome le pubblicazioni non inerivano a un diritto di critica giornalistica, ma configuravano un’illecita attività concorrenziale di attrazione di clientela; d) l’insussistenza della scriminante di cui all’art. 65, atteso che il consistente lasso di tempo trascorso tra la prima pubblicazione delle notizie da parte di Rti e la data delle singole pubblicazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] escludeva qualsiasi interesse pubblico alla conoscenza dei relativi contenuti, ponendosi ancora una volta sul piano dell’illecita concorrenza; e) la correttezza della portata dell’inibitoria pronunciata dal Tribunale in relazione a ogni analogo comportamento futuro di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli concretamente accertati come illeciti. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. 4. Rti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione degli artt. 183, commi 5 e 6, c.p.c. e 163, comma 3, n. 4, c.p.c.», deducendo l’erronea applicazione delle regole processuali che disciplinano la formulazione e la r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 modificabilità della domanda, con conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della stessa. b. Secondo motivo: «2) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 183, comma 6, nn. 1 e 2 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la precisazione della domanda da parte dell’attore con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.». c. Terzo motivo: «3) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. in relazione all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di concorrenza tra RTI e [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’errata applicazione della nozione di comunanza di clientela.». d. Quarto motivo: «4) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla ricostruzione della fattispecie concreta – violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.». e. Quinto motivo: «5) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 65, comma 1, legge sul Diritto d’Autore», deducendo l’erronea affermazione secondo cui la finalità di informazione perseguita con l’utilizzazione dei contenuti verrebbe meno laddove la stessa avvenga per scopo di lucro e di quella che ha escluso nella specie l’attualità dei contenuti oggetto di pubblicazione. f. Sesto motivo: «6) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 70 della legge sul Diritto d’Autore», deducendo l’erronea affermazione secondo cui non vi sarebbe nella specie alcuna finalità di critica o discussione sul contenuto dei prodotti pubblicati. r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 g. Settimo motivo: «7) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione alla pubblicazione di articoli a commento dei brani audiovisivi estratti dai programmi trasmessi da RTI.». h. Ottavo motivo: «8) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 163 della Legge sul Diritto d’Autore in relazione all’estensione dell’inibitoria pronunziata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erronea estensione della cautela a ogni futura pubblicazione dei contenuti estratti da prodotti RTI, anche diversi da quelli oggetto del giudizio, senza peraltro fare salve le utilizzazioni normativamente lecite dei prodotti medesimi. 2. La controricorrente ha argomentato l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui ha in ogni caso chiesto il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. I primi due motivi sono inammissibili. È ben vero che la deduzione della nullità della sentenza per violazione di regole processuali rende questa Corte giudice del fatto processuale. Ma tanto comporta che, in ossequio ai principi di completezza del motivo di ricorso desumibili dl combinato disposto degli artt. 366, primo comma n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., la censura debba riportare con esattezza i termini della questione dedotta, sì da consentire a questa Corte il relativo accertamento, inerente alla sola sussistenza della violazione processuale denunciata e non anche alla previa ricerca degli esatti termini della questione. Nella specie, entrambi i motivi omettono di indicare con esattezza il contenuto dell’originario atto di citazione e gli esatti termini della denunciata mutatio libelli, sicché non può certo essere questa Corte a indagare d’ufficio per colmare la rilevata lacuna; tanto più in una fattispecie – r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 quella dell’individuazione dei confini tra mutatio ed emendatio libelli - in cui l’esatta indicazione del contenuto degli atti processuali rilevanti ai fini del decidere è assolutamente fondamentale, e non può pertanto essere “delegata” all’interpretazione di questa Corte regolatrice, ma assume natura di presupposto necessario di ammissibilità della relativa censura di carattere processuale. 5. Il terzo motivo è infondato. La nozione di “comunanza di clientela”, presa in considerazione dalla Corte territoriale nel caso di specie, appare conforme all’insegnamento reso sul punto da questa Corte. Già nell’ordinanza n. 12364 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa stessa Sezione ha avvertito che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Una nozione “dinamica” di comunanza di clientela nel senso di richiedere l’accertamento che l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. Con tali presupposti, l’affermazione della Corte romana, secondo cui la concorrenza tra le due parti del giudizio poteva essere riguardata anche sotto il profilo della concorrenza sul mercato pubblicitario degli inserzionisti, che dal numero di utenti collegati trae certamente primaria indicazione per orientare le proprie scelte pubblicitarie, con conseguente rilevanza dell’utilizzazione non autorizzata dei contenuti immessi sul portale r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 dell’odierna ricorrente, costituisce una valutazione che, in astratto, rientra nella larga nozione di comunanza di clientela e, in concreto, è un giudizio di fatto che si sottare al sindacato di questa Corte. 6. Il quarto motivo è infondato, atteso che la piana lettura della motivazione della Corte territoriale esclude che si sia in presenza dei presupposti indicati da questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, per accedere alla declaratoria di nullità della sentenza, laddove si è costantemente affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, solo e soltanto quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021). 7. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come sinora illustrato, è fondata espressamente sulla sussunzione dell’intera fattispecie nell’ambito della concorrenza sleale prevista dall’art. 2598, n. 3) cod. civ. Di talché, una volta che tale inquadramento sia immune da censura, con il rigetto del terzo motivo di ricorso, le questioni della violazione o meno delle norme sul diritto d’autore connesse alla privativa sulle opere utilizzate, così come della sussistenza delle relative esimenti, divengono del tutto irrilevanti, posto che il comportamento contestato è stato ritenuto rilevante ai diversi fini della violazione delle regole delle concorrenza tra r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 imprenditori. E che tale sia la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, lo si ricava dalla costatazione che la Corte romana, a pagina 9 del provvedimento qui impugnato, a confutazione degli analoghi motivi di appello formulati sul punto da [OSCURATO:PERSONA], ribadisce che la libertà di riproduzione sussiste purché essa non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. La circostanza che, dopo siffatta affermazione, la sentenza sia comunque scesa nel merito della confutazione della sussistenza delle evocate esimenti non toglie rilevanza alla circostanza che la vera ragione del rigetto risiede nella sussunzione dell’intera fattispecie nella categoria dell’illecito concorrenziale rendendo, pertanto, irrilevante la valutazione sulla legittimità del comportamento della ricorrente ai diversi fini della tutela del diritto autorale. 8. Il settimo motivo è inammissibile sia perché ripropone, sotto il diverso profilo della valutazione integrale del materiale probatorio, la medesima questione dell’esimente del diritto di autore sia perché, in ogni caso, incorre nella preclusione della c.d. “doppia conforme”, di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo entrambi i giudici di merito esaminato le stesse prove allegate in giudizio, sia perché, sotto il paradigma del vigente articolo 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., non è ammissibile sindacare l’esito del giudizio valutativo della suddette prove nell’ambito del vizio motivazionale, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). 9. L’ottavo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha espressamente motivato nel senso che l’inibitoria, concessa nel caso di specie, era mirata a rimuovere i contenuti oggetto dell’accertata concorrenza sleale e a prevenire per il futuro la reiterazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di analogo comportamento. Ciò che corrisponde alla natura r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 stessa di ogni provvedimento inibitorio, ivi compreso quello per cui si discute in tema di diritto d’autore, la cui natura cautelare mira alla rimozione degli effetti dannosi, ma anche alla prevenzione del ripetersi futuro di identici comportamenti. Il tutto, naturalmente, nell’ambito del principio di strumentalità che lega la cautela al merito, dovendo pertanto convenirsi con la Corte romana allorquando spiega sul punto che l’ordine inibitorio era ovviamente limitato alla iterazione di comportamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] identici a quelli sanzionati, e dunque si iscriveva nell’ambito della tutela circoscritta negli articoli 65 e 70 L.d.a., come eccezioni limitative dell’ordine inibitorio del giudice del merito, e non poteva certamente estendersi a una generale limitazione dell’iniziativa economica privata, quest’ultima garantita da prevalenti principi costituzionali e di legislazione sovranazionale, tuttavia nei soli limiti in cui si svolga nel rispetto della normativa applicabile alla materia; che tale estensione sia da escludersi nella motivazione della sentenza impugnata lo si evince dalla lettura di pagina 13, ove la Corte territoriale espressamente afferma che “l’estensione dell’inibitoria segue criteri del tutto logici non dovendosi ritenere inibito quanto non rientrante nella violazione in quanto scriminato”. 10. La soccombenza regola le spese. 11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2397/2018 Numero sezionale 744/2022 Numero di raccolta generale 8270/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08 marzo 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 02397/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
Sentenza Cassazione n. 08270/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris