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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10776/2026

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a del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Puglian.1508/2025 depositata il 09/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 12084/2025Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 10776/2026Data pubblicazione 23/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Puglian.1508/2025 depositata il 09/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 12084/2025Numero sezionale 936/2026Numero di raccolta generale 10776/2026Data pubblicazione 23/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
Sentenza Cassazione n. 10776/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris